Stamane la Procura Generale della Corte di Cassazione ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe dimostrato l’effettiva dispersione di fibre di amianto dai cowper verso l’esterno dello stabilimento. (vedi l’articolo a riguardo).
Gli avvocati di undici cittadini, tra cui un bambino e alcuni esponenti dell’associazione Genitori tarantini, avevano chiesto di respingere i ricorsi presentati da Ex Ilva spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro il provvedimento della Corte d’Appello di Milano.
Al centro del controricorso ci sono soprattutto la presenza di amianto negli impianti e il tema delle polveri sottili, considerati dai legali elementi rilevanti nella valutazione dei rischi legati alla prosecuzione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.
La decisione attesa dalle Sezioni unite
Il prossimo 20 ottobre, le Sezioni unite civili della Cassazione saranno chiamate a esaminare i ricorsi presentati da Ilva spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, tutte in amministrazione straordinaria.
I ricorsi riguardano il decreto emesso il 27 luglio dalla Corte d’Appello di Milano, che ha accolto l’azione inibitoria promossa da undici cittadini di Taranto.
Il provvedimento aveva disposto la sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni.
Nel controricorso si era chiesto alla Cassazione di respingere le impugnazioni.
Amianto negli impianti: per i legali conta la sua presenza
Gli avvocati sostengono infatti che sia «irrilevante» stabilire se la gestione dell’amianto rientri oppure no nel perimetro regolatorio dell’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale.
Secondo questa impostazione, l’elemento decisivo sarebbe la presenza della sostanza negli impianti e la conseguente necessità di valutare se siano garantite adeguate condizioni di tutela per lavoratori e popolazione rispetto al rischio di una sua eventuale fuoriuscita.
La questione, dunque, viene ricondotta dai legali alla valutazione del rischio connesso alla prosecuzione dell’attività produttiva.
Quanto la presenza dell’amianto può infatti incidere sul rischio durante la prosecuzione del processo produttivo?
Il rischio amianto secondo il controricorso
La pericolosità dell’amianto è già ampiamente documentata dalle conoscenze scientifiche e che tali evidenze siano state recepite nelle direttive europee e nelle relative normative nazionali di attuazione.
Secondo la ricostruzione contenuta nel controricorso, la Corte d’Appello avrebbe quindi correttamente considerato anche il rischio legato all’amianto nel valutare la sospensione dell’attività.
Il monitoraggio delle polveri a Taranto
Nel documento viene richiamato anche il ruolo dell’Istituto superiore di sanità (Iss).
Secondo i legali, l’Iss avrebbe evidenziato in più occasioni la necessità di monitorare le polveri sottili nell’area di Taranto attraverso specifiche analisi chimiche.
Gli avvocati citano inoltre una Valutazione di danno sanitario (Vds).
Amianto e polveri sottili: due fattori distinti
Un punto importante riguarda il rapporto tra i due fattori di rischio.
Secondo gli avvocati dei cittadini, la Corte d’Appello di Milano avrebbe considerato amianto e polveri sottili come fattori concorrenti ma indipendenti.
Nella loro interpretazione, ciascuno dei due elementi sarebbe stato ritenuto sufficiente, autonomamente, a sostenere la decisione di sospendere l’attività oggetto del procedimento.
Ex Ilva, ora la parola alla Cassazione
Da una parte ci sono i ricorsi presentati dalle società Ilva e Acciaierie d’Italia; dall’altra, gli undici cittadini rappresentati dagli avvocati Amenduni e Rizzo Striano.
Il nodo riguarda anche il rapporto tra salute, sicurezza, tutela ambientale e prosecuzione dell’attività industriale.
Si attende quindi la decisione delle Sezioni unite attesa per il 20 ottobre.



