L’Arma dei Carabinieri, risalente alle Regie Patenti del 1814, ha la funzione di difendere l’ordine e la sicurezza pubblica.
In qualità di organizzazione facente parte delle Forze armate, anche il personale dell’Arma dei Carabinieri è stata spesso a contatto ed esposizione con sostanze tossico-nocive per la salute.
Perciò, ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, ha istituito un dipartimento apposito che garantisce assistenza medica e legale gratuita per tutte le vittime del dovere dell’Arma dei Carabinieri.
Indice dei contenuti |
La struttura organica dell’Arma Quali sono i fattori di rischio sul lavoro? Diritto al riconoscimento di vittima del dovere Il diritto alla tutela per vittima ed eredi Tempo di lettura: 6 minuti |
Arma dei Carabinieri: struttura organizzativa
Costituita nel 1814, l’Arma dei Carabinieri è stata definita come “Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, anche nell’ambito dell’Esercito Italiano.
Solo nel 2000, l’Arma dei carabinieri è stata elevata a Forze Armate. In tale occasione, è stata data collocazione autonoma all’organizzazione in esame, sempre nell’ambito del ministero della Difesa.
Successivamente, con D.lgs. n. 66 del 2010, si è confermata la collocazione autonoma riconosciuta nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di FFAA. Inoltre, sempre in tempi recenti, il D.lgs. n- 177 del 2016 ha istituito l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare.
L’Arma dei Carabinieri ha una precisa struttura organico-gerarchica e le attività istituzionali sono ripartite tra le diverse organizzazioni, cioè:
- comando centrale;
- addestrativo;
- territoriale;
- mobile;
- speciale per tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
- speciali per esigenze specifiche.
Inoltre, i carabinieri dipendono da:
- Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Ministro della Difesa, per l’assolvimento dei compiti militari in qualità di Forza Armata;
- Ministro dell’Interno, in qualità anche di Forza di Polizia, per adempiere ai compiti di ordine e sicurezza pubblica;
- titolari dei Dicasteri di riferimento, per quanto riguarda i comandi e reparti costituiti per la difesa di specifici interessi e bene collettivi;
- titolari di Organi o Autorità nazionali, per gli ulteriori reparti che assolvono a compiti determinati;
- Autorità Giudiziaria, per l’espletamento delle attività di polizia giudiziaria e secondo le norme di procedura penale.
Arma dei Carabinieri: funzioni e compiti
Per prima cosa, bisogna evidenziare come, i provvedimenti adottati nel 2000 e 2010, hanno consolidato funzioni storicamente già svolte dall’Arma dei Carabinieri. Infatti, l’Arma:
- assicura lo svolgimento di molteplici compiti;
- partecipa e sovraintende alla difesa della Patria, alle missioni di mantenimento e ripristino della pace e sicurezza internazionali, alla sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero;
- si occupa dell’ordine e sicurezza pubblica (dal controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico, alla tutela degli interessi collettivi);
- in caso di pubbliche calamità, provvede ad assicurare la continuità del servizio e concorre alla tutela del bene collettivo;
- esercita funzioni di polizia giudiziaria militare e, in via esclusiva, di polizia militare per le Forze Armate Italiane.
Arma dei Carabinieri: fattori di rischio e danni alla salute
Ogni giorno, il personale dell’Arma dei Carabinieri corre incalcolabili rischi nello svolgimento del proprio lavoro. Tra questi, rientra senza dubbio alcuno anche l’esposizione ad agenti tossici e cancerogeni, come amianto, uranio impoverito, gas radon e radiazioni ionizzanti.
Nondimeno, è stato appurato che inalare o ingerire le fibre d’amianto causa gravissime infiammazioni che spesso trasmutano in patologie asbesto correlate e neoplasie. Il numero di casi di malattie legate all’amianto (detto anche asbesto) è sconcertante. Per questi motivi, occorre denunciare questa condizione inaccettabile, bonificando per prima cosa i siti contaminati (prevenzione primaria).
La tutela della salute è fondamentale e la sola bonifica non basta. L’ONA, per questa ragione, spinge affinché venga predisposta adeguatamente anche la sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria) e la tutela dei diritti lesi (prevenzione terziaria).
Le più comuni patologie asbesto correlate Lista INAIL
Le principali malattie asbesto correlate, di origine professionale, sono:
Esposizione ad ulteriori sostanze cancerogene
Nello svolgimento delle proprie funzioni, indispensabili per la Nazione, l’Arma dei Carabinieri può essere soggetta ad ulteriori agenti tossico-nocivi per la salute:
- uranio impoverito;
- gas radon;
- tricloroetilene, tetrafluoroetilene e altri agenti clorurati;
- fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine;
- campi elettromagnetici;
- radiazioni ionizzanti;
- piombo e suoi composti organici e inorganici;
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- idrocarburi aromatici non policiclici;
- fibre artificiali isolanti (fibre di vetro, di roccia, di ceramica).
Il riconoscimento della malattia professionale
Coloro che contraggono una malattia sul lavoro, hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittime del dovere. Così, sarà possibile ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo. Quindi, in caso di lesione del diritto alla salute, garantito dagli artt. 2087 c.c. e dal 32 Cost., il personale dell’Arma dei Carabinieri ha diritto al riconoscimento della causa di servizio.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, il carabiniere che si è ammalato deve, necessariamente, dimostrare il nesso di causalità. In poche parole, la patologia di cui si soffre deve essere funzionalmente dipendente e correlata al lavoro svolto e al relativo contesto lavorativo.
Nel caso in cui si ottenga il suddetto riconoscimento, alla vittima verrà corrisposta una rivalutazione del periodo contributivo, maturando anche il diritto alla pensione e alla rivalutazione della prestazione medesima. Inoltre, se la patologia non dovesse rendersi manifesta, si potrà comunque aspirare alla rivalutazione contributiva.
Vittime del dovere Arma dei Carabinieri
Il personale dell’Arma dei carabinieri, vittima per causa di servizio, potrà richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Questo rappresenta la garanzia per l’accesso sia all’equo indennizzo sia alle prestazioni previdenziali aggiuntive.
Inoltre, per merito dell’evoluzione giurisprudenziale, coloro i quali siano stati vittime di infermità e invalidità per esposizione a cancerogeni, sono equiparati alle vittime di terrorismo e criminalità organizzata. Per questa ragione, la vittima del dovere ha diritto anche a:
- speciale elargizione;
- assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992;
- incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell’indennità di fine rapporto (TFR), o altro trattamento equipollente;
- aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione, come per pensioni militari Marina, e della buona uscita;
- esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
- diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
- borse di studio esenti da imposizione fiscale;
- esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, esenzione ticket estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei familiari;
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
- esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.
Arma dei Carabinieri: diritto al risarcimento danni
In aggiunta alle varie indennità, tra i diritti spettanti alle vittime appartenenti all’Arma dei Carabinieri, si prevede l’integrale risarcimento danni. Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, ci si affida alle Tabelle del Tribunale di Milano.
Il risarcimento, diretto alla riparazione del pregiudizio subito, riguarda sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali.
- Pregiudizio patrimoniale: danno emergente e lucro cessante;
- Pregiudizio non patrimoniale: danno biologico (lesione integrità psicofisica), danno morale (sofferenza fisica e spirituale) e danno esistenziale (peggioramento qualità della vita).
Tutela superstiti delle vittime del dovere Arma Carabinieri
In caso di decesso della vittima del dovere, i superstiti vanno tenuti in considerazione secondo quanto segue: prima il coniuge e gli orfani, poi i genitori e fratelli.
In questo caso, sussiste il diritto ad ottenere le prestazioni maturate dalla vittima in vita e alla costituzione delle prestazioni in favore dei superstiti, secondo quanto sancito dall’art. 6 della L. 466/80. Va aggiunta anche la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5 L. 206/2004, pari ad €1.033,00, l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della L. 407/1998, nell’importo di €500,00, mensili, oltre perequazioni, ex art. 11 del D.L. 503/1992. In più ci sono gli ulteriori benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L. 206/2004.
Arma dei Carabinieri: Assistenza medica e legale vittime
La tutela della salute e della sicurezza del lavoro è imprescindibile. In particolare, è doveroso tutelare e proteggere tutte le vittime di malattia professionale.
Perciò la tutela del personale facente parte dell’Arma dei Carabinieri, assieme a tutte le organizzazioni delle FFAA e del Comparto Sicurezza, si dimostra doverosa. Per queste ragioni, l’Osservatorio Vittime del Dovere, assieme all’Associazione ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, fornisce assistenza medica e legale gratuita a tutte le vittime.
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