28.1 C
Rome
mercoledì, Settembre 11, 2024

Equiparazione vittime del dovere e del terrorismo

Letto: 4545 volte

Ultimi articoli

Equiparazione vittime del dovere a quelle del terrorismo

In Italia ancora oggi non c’è completa equiparazione delle vittime del dovere con quelle del terrorismo. Questa problematica è stata animata dal fatto che il regime giuridico dei diritti è differente. La questione più rilevante è quella degli appartenenti alle forze dell’ordine. Infatti per gli orfani delle vittime di terroristi e di criminali organizzati la tutela è più estesa, compresi per quelli non a carico. Invece, per le vittime del dovere sono sul campo delle rilevanti criticità.

Indice dei contenuti
Orfani non a carico e Cass., Sez. Lav., 11181/2022
Equiparazione vittime del dovere: quali sono i diritti?
Equiparazione vittime del dovere e terrorismo
Vittime del dovere e del terrorismo: evoluzione della legge
Le vittime del dovere e gli equiparati vittime del dovere
Quali sono i benefici delle vittime del terrorismo?
Incremento della retribuzione pensionabile vittime terrorismo
Vittime terrorismo: aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva
Vittime terrorismo: i diritti del coniuge e degli orfani superstiti
Pensione diretta
Pensioni vittime terrorismo e clausola d’oro
Le esenzioni Irpef per le vittime terrorismo
Doppia annualità vittime terrorismo
Indennità per lavoratori autonomi vittime terrorismo
Vittime terrorismo i trattamenti di natura assistenziale
Processo Marina Bis: in corso in Corte di Appello a Venezia
Risarcimento danni vittima del dovere
Uso di proiettili ad uranio impoverito e danni alla salute
I vaccini contaminati e i danni per i militari
Amianto cancerogeno: le conclusioni dello IARC
Quantificazione dei danni della vittima e dei familiari

Orfani non a carico e Cass., Sez. Lav., 11181/2022

Per risolvere la problematica dei diritti degli orfani non a carico delle vittime del dovere, sono state impegnate tutte le Corti Territoriali, con alterni risultati. In qualità di difensore di molti orfani, ho ottenuto significativi risultati. Tra questi ultimi, in particolare, Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, sentenza n. 369/17; Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, sent. n. 917/ 2016; Corte di Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, sent. n. 345/ 2017; Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, sentenza n. 458/2019; Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 790/2021; Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza n. 3158/2021. Con queste significative pronunce, sono stati tutelati gli orfani non a carico. Rispetto a queste pronunce, la sentenza del 06.04.2022, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata, segna una battuta di arresto.

Tuttavia, per alcuni profili e principi, l’impegno che abbiamo portato avanti non viene meno. La via maestra è proprio quella di valorizzare il rapporto di filiazione e la specificità della famiglia nucleare, rispetto alla precedenti SSUU 22753/2018.

Equiparazione vittime del dovere: quali sono i diritti?

Le vittime del dovere ed i loro superstiti hanno diritto alla speciale elargizione, allo speciale assegno vitalizio e all’assegno vitalizio mensile. Per approfondire consulta in questo giornale la pagina vittime del dovere.

Per tenersi informati su tutte le altre news, consulta questo giornale (vittime del dovere news). In questo modo potranno essere acquisite altre informazioni utili per la tutela dei diritti. L’ambito di operatività riguarda sia le forze armate che il comparto sicurezza. Uno dei temi caldi è proprio quello delle esposizioni cancerogene.

Infatti, Cass. Civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03/11/2020) 19/01/2021, n. 823, richiama tutta la precedente giurisprudenza. Tra le sentenze anche Cassazione Civile, Sezione lavoro, 4238/2019, Cassazione Civile, Sezione lavoro, 20446/2019, e Cassazione, VI sezione civile, 14018 del 07.07.2020. Con questa giurisprudenza si chiarisce che le esposizioni cancerogene identificano i presupposti per l’equiparazione a vittime del dovere.

Rientrano nella nozione di equiparazione vittime del dovere, coloro che sono esposti a cancerogeni, e subiscono dei danni biologici. Così che si identificano nelle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Per quanto riguarda l’esposizione amianto nella Marina Militare è stata adottata la norma dell’art. 20 della Legge 183/2010.

Queste vittime hanno diritto anche al risarcimento dei danni. In caso di decesso, le somme sono erogate agli eredi, quindi ai familiari. Costoro hanno diritto anche al risarcimento al c.d. danno iure proprio.

Per assicurare la tutela delle vittime del dovere, come presidente dell’ONA, ho dedicato grande attenzione ed energie a questa problematica. Sentito dalla Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, ho specificato la necessità di risolverla.

Equiparazione vittime del dovere e terrorismo

Uno dei presupposti per superare questa problematica è quello dell’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo. Infatti, per le vittime del terrorismo sussiste il diritto anche per i figli non a carico fiscale. Per le vittime del dovere, invece, si afferma l’esclusione del diritto per i figli non a carico nel caso di erogazione a favore del coniuge.

Nel caso in cui, invece, il coniuge non è titolare di pensione, tutti i figli hanno la tutela del riconoscimento, come orfani di vittima del dovere. Ciò è stato ribadito anche nella recente Cass., Sez. Lav. 11181/2022. Tuttavia nel tempo la normativa si è andata uniformando. Così la stessa Corte di Cassazione, SS.UU. 22753/2018.

Proprio quest’ultima sentenza ha determinato l’insorgere del contrasto, nel pronunciarsi nell’ordine dei fratelli non a carico, esclusi dalla tutela. Invece, per i figli non a carico in caso di decesso le tutele erano state ribadite da SS.UU. 7761/2017.

La questione rimane, comunque, aperta per le ragioni che spieghiamo in questo articolo. Come detto, tutte le vittime del terrorismo hanno tutela. In caso di decesso, anche i figli non a carico della vittima del terrorismo hanno diritto alle prestazioni, oltre al risarcimento del danno.

Anche qui si pone il problema di distinguere vittime del terrorismo e vittime della delinquenza comune.

In caso di delinquenza comune, infatti, il soggetto è vittima del dovere, come se le pallottole o altri strumenti di morte potessero essere distinti. Per tali motivi, come Ona insistiamo perché si identifichino, sotto il profilo delle tutele, tutte le vittime. In sostanza è vittima chi subisce una lesione, senza poter distinguere con diverse tutele.

Vittime del dovere e del terrorismo: evoluzione della legge

Quei cittadini italiani vittime del terrorismo deceduti o lesi, hanno diritto alle tutele. Coloro che subiscono dell’infermità in seguito ad azioni terroristiche e della criminalità organizzate sono le vittime terrorismo.

Sono previsti una serie di benefici, anche economici, per le cosiddette vittime del terrorismo. Si chiede che le stesse siamo attribuite pure alle vittime del dovere, che ci sia l’equiparazione vittime del dovere.

Lo Stato riconosce a queste vittime delle tutele (vittime terrorismo tutele giuridiche, ed equiparazione vittime del dovere).

Sulla base della legge 204 del 2006, sono vittime del terrorismo coloro che sono deceduti o feriti per atti di causa terroristica. Tali atti possono verificarsi sia nel territorio nazionale che all’estero. Le disposizioni della legge 206 del 2004 interessano anche i cosiddetti superstiti cioè i familiari delle vittime. Anche le vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 sono considerate vittime del terrorismo punto così le vittime della cosiddetta banda della Uno bianca. Nonché in quelle azioni criminali compiute sul territorio nazionale ripetitive. Cosi con equiparazione vittime del dovere.

Le vittime del dovere e gli equiparati a vittime del dovere

Mentre invece le vittime del dovere sono quelle di cui all’art. 1 co. 563 della L. 266/05. Poi ci sono i c.d. equiparati alle vittime del dovere, e cioè coloro che svolgono servizio in determinate condizioni. Come, per esempio, coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare. Ciò è stato stabilito espressamente dall’art. 20 della L. 183 del 2010.

In questo ambito, anche tutte le altre vittime dell’amianto, anche se appartenenti all’Esercito, alla Marina e ai Carabinieri, piuttosto che ad altri Corpi, hanno ottenuto tutela. In particolare con il riconoscimento, oltre che della causa di servizio, anche della qualità di vittima del dovere.

Quali sono i benefici delle vittime del terrorismo?

Nel 2004, lo Stato italiano ha aggiornato la legislazione per tutelare le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Per tali motivi, ha emanato una serie di provvedimenti. In questo modo, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno ottenuto assistenza e provvidenza. In buona sostanza si tratta di provvidenze economiche in favore di queste vittime e dei superstiti.

Questi benefici sono estesi anche loro fa ai loro familiari e ai superstiti, con accredito anche di contribuzione figurativa. Si tratta di un incremento della base pensionistica.

In più, queste vittime e i superstiti hanno diritto alla esenzione IRPEF e a tutta un’altra serie di provvidenze economiche. Questi benefici sono stati introdotti con la L. 206 del 2004 e con successive normative.

L’ambito di operatività di queste tutele è stato ampliato con la L. 222 del 2007 e poi con la L. 244 del 2007. In questo modo le normative di cui alla L. 206/2004, hanno ottenuto una revisione e un aggiornamento. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, hanno ricevuto maggiore tutela.

Sono stati tutelati anche i nostri militari che hanno subito attentati all’estero. Sono rientrati in questa tutela anche le vittime di Nassiriya. Nonchè i loro familiari e superstiti. In questo modo, anche per le stragi c’è stata un’ampia tutela. Anche per quelle fuori dal territorio nazionale, per i cittadini italiani e i loro familiari.

Gli orfani e le vittime della criminalità organizzata hanno diritto a tutte le prestazioni, senza che rilevi la loro posizione fiscale. Invece, per quanto riguarda le vittime del dovere, ed equiparati, in sede amministrativa, c’è la dichiarazione di inammissibilità. Per cui gli orfani di vittime del dovere, ivi compresi coloro che sono deceduti per malattie asbesto correlate, sono costretti, così, ad agire giudiziariamente.

Incremento della retribuzione pensionabile vittime terrorismo

L’articolo 2 comma 1 della legge 206 del 2004 ha previsto l’attribuzione di benefici di cui all’articolo 2 della legge 336 del 70. Così con l’incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile. Questo beneficio è riconosciuto a coloro che subiscono un invalidità permanente per atti di terrorismo, e al coniuge superstite e agli orfani.

Questo incremento ha effetti sia per la liquidazione della misura delle pensioni dirette, che per l’indennità di fine rapporto. Questo incremento della retribuzione pensionabile si ha anche con riferimento a qualsiasi altro trattamento equipollente.

Questo diritto alla maggiorazione pensionistica spetta anche a coloro che sono andati in pensione prima dell’entrata in vigore della L. 206 del 26.08.2004.

Così questo diritto è attribuito anche ai lavoratori del settore privato, come da circolare INPS 113 del 2005.

Vittime terrorismo: aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva

Tutti coloro che sono vittima di attentato terroristico al ed hanno subito in maniera permanente hanno questo diritto. Si tratta dell’aumento di 10 anni di anzianità contributiva ed ha carattere figurativo.

Vittime terrorismo: i diritti del coniuge e degli orfani superstiti

Per il coniuge i figli dell’invalido il beneficio è attribuito anche se il matrimonio è stato celebrato e i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. Non vi è alcuna discriminazione, anche con riferimento alla loro nascita. Per cui la tutela spetta anche ai figli che sono nati dopo l’evento terroristico.

Il coniuge ha il diritto alla maggiorazione sia se il matrimonio è ancora in essere al momento dell’evento, sia se ci fosse stato già il divorzio.

Questa maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima del fondo nel quale il soggetto iscritto. L’aumento figurativo incrementa l’anzianità contributiva nel calcolo pensione vittime del terrorismo, con la retribuzione pensionabile più elevata.

Benefici vittime del terrorismo: pensione diretta

Per coloro che hanno un invalidità permanente pari o superiore al 80% per l’evento terroristico, é  previsto il diritto immediato alla pensione diretta. Si tratta della pensione diretta vittime terrorismo. Questo trattamento pensionistico si calcola in misura pari all’ultima retribuzione integrale dell’avente diritto, maggiorata dei benefici di cui all’articolo 2 della legge 336 del 70.

La pensione diretta vittime terrorismo spetta anche a coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore al 25%. In particolare a coloro che  hanno proseguito la loro attività lavorativa fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima pensionabile.

Per il raggiungimento di tale requisito devono essere fatti valere anche i 10 anni di maggiorazione contributiva figurativa. La legge prevede, per l’appunto, che le pensioni di reversibilità o indirette del familiare superstite della vittima siano calcolate sulla base dell’ultima retribuzione integralmente percepita dal titolare del diritto. In più determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 336 del 1970 e sull’intera anzianità contributiva accreditato a favore del de cuius. Queste prestazioni, inoltre, hanno il vantaggio che non sono oggetto delle riduzioni collegate al reddito del beneficiario di quella tabella F della legge 335 del 95.

Pensioni vittime terrorismo e clausola d’oro

Questo criterio di calcolo era chiamato clausola d’oro. Questa modalità di calcolo, molto favorevole, è stata modificata con la L. 50 del 2017, che ha annullato la cosiddetta clausola d’oro. Infatti, quest’ultima prevedeva che la pensione per le vittime del terrorismo dovesse essere adeguata costantemente. Ciò sulla base degli stipendi che erano corrisposti ai lavoratori in attività, sulla base delle loro posizioni economiche corrispondenti, anche per anzianità.

Questo criterio, che teneva conto quindi anche degli incrementi di natura contrattuale, è stato invece sostituito con una rivalutazione minima dell’1,25 annuo.

Le esenzioni Irpef per le vittime terrorismo

Queste vittime e i loro superstiti hanno diritto alla totale esenzione IRPEF dei trattamenti pensionistici. Ciò è stabilito dall’articolo 3 comma 2 della legge 206 del 2004. Questo beneficio -esenzione IRPEF- deve essere applicato sia su trattamenti pensionistici versati alla vittima dell’evento terroristico, sia ai superstiti, in caso di decesso.

Doppia annualità vittime terrorismo

Con l’articolo 5 comma 4 della legge 206 del 2006 è stata riconosciuta ai familiari delle vittime del terrorismo la pensione ai superstiti con un trattamento di doppia annualità. Quindi in caso di decesso dei soggetti vittima di terrorismo con un’invalidità non inferiore al 25%, è dovuta la doppia annualità. Si tratta di un trattamento corrispondente a 26 mensilità di trattamento pensionistico. Questa prestazione non è esente da IRPEF.

Indennità per lavoratori autonomi vittime terrorismo

Sussiste il diritto di lavoratori autonomi liberi professionisti ad un trattamento equipollente a quello di fine rapporto. In questo caso la prestazione aumentata del 7,5% viene erogata in base ad una unica soluzione. Il tutto è regolato dall’articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503.

Vittime terrorismo i trattamenti di natura assistenziale

Le vittime del terrorismo hanno diritto innanzitutto alla speciale elargizione. Questa prestazione corrisponde al pagamento di importo pari a €2000 oltre perequazioni per ogni punto di invalidità dovuta in seguito all’attacco terroristico.

Oltre alla speciale elargizione vittime del dovere, in proporzione all’entità della lesione, nel caso di infermità superiore al 25% sussistono altri diritti. Tra questi il diritto ad assegni mensili: speciale assegno vitalizio nella misura di €1033,15, e l’assegno vitalizio nella misura di €500,00.

Queste prestazioni sono maggiorate per perequazione automatica. Per le vittime del terrorismo, dal 01.01.2014, gli assegni sono dovuti anche al coniuge e figli di invalido portatore di lesione non inferiore al 50%. Questi diritti sono riconosciuti anche per matrimoni celebrati e per figli nati dopo l’evento lesivo di terrorismo e criminalità organizzata.

Ciò è molto importante, perchè per le vittime del terrorismo non vi è alcuna discriminazione/selezione che riguardi le vittime. In particolare gli orfani superstiti, e quindi il diritto è riconosciuto anche agli orfani non nel carico fiscale.

Mentre non è così per le cosiddette vittime del dovere. Infatti, per questi ultimi, e per i c.d. equiparati, i Ministeri competenti oppongono il diniego per gli orfani non nel carico fiscale se la prestazione è riconosciuta anche alla vedova. Mentre invece, in assenza di coniuge, anche per gli orfani di vittime del dovere sono riconosciute le stesse prestazioni previdenziali. Solo l’assegno vitalizio vittime del dovere è erogato in misura inferiore, pari ad €258,23.

Appello per gli stessi diritti a tutte le vittime compresi gli orfani

Una particolare criticità segnalata dall’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni è quella legata alla tutela dei diritti degli orfani. Infatti, quelli non a carico fiscale al momento della morte, hanno difficoltà ad ottenere la tutela dei loro diritti. Diversamente, rispetto alle vittime del terrorismo.

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni hanno ottenuto significativi risultati, come la più recente sentenza della Corte di Appello di Genova.

Equiparazione vittime del dovere e terrorismo

Ci riferiamo non ad un ampiamento della platea, bensì, all’accezione delle SS.UU. 22753/2018. Infatti, le vittime del dovere hanno diritto alle stesse prestazioni riservate alle vittime del terrorismo. Così con equiparazione vittime del dovere con gli stessi diritti delle vittime del terrorismo.

In particolare, per gli orfani, categoria che ha diritto al riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Così con totale equiparazione vittime del dovere a quelle del terrorismo. Infatti non può essere accettata la discriminazione per i figli non nel carico fiscale. In più, ancora oggi il ministero continua ad erogare l’assegno vitalizio nella misura di euro 258,23 piuttosto che nel maggiore importo di euro 500 che è dovuto. In questo caso la giurisprudenza non è stata reticente. Mentre ha balbettato nella tutela dei figli non a carico, anche se le Corti territoriali hanno sempre accolto le domande di questi orfani. Così, l’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA hanno ottenuto significativi risultati.

Come il caso del Capitano Francesco Paolo Sorgente, fermi i riconoscimenti ottenuti anche nell’Esercito Italiano.

L’ufficiale della Marina Militare Italiana è deceduto per mesotelioma amianto in data 25 gennaio 2009. L’esposizione alla fibra killer si è verificata in servizio durante per attività in imbarco nelle unità navali della Marina.

Vittime del dovere

Equiparazione vittime del dovere: figli non a carico

Gli orfani delle vittime del dovere non sono tutti uguali. La normativa fa una distinzione tra quelli che erano a carico del militare deceduto per causa di servizio e gli altri, maggiorenni e non a carico.

Quella che viene da molti vista come una ingiustizia è stata ribadita anche in questi giorni dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza numero 11181 del 6 aprile 2022. La Suprema Corte ha affrontato il caso dei figli di Giovanni B., che ha prestato servizio per la Marina Militare. Due di loro e la moglie hanno beneficiato dell’assegno vitalizio e dello speciale vitalizio. Altri due, invece, che alla morte del padre erano maggiorenni e non a carico dell’uomo, purtroppo no.

“Non tutto è perduto. La recente decisione non chiude la questione degli orfani non a carico. La controversia decisa con la sentenza della Corte Suprema, si riferisce a una richiesta di equiparazione alle vittime del terrorismo.

In realtà, la questione deve essere posta a tutela degli orfani ‘tout court’ e non facendo riferimento alle vittime del terrorismo. Inoltre rilevano principi costituzionali e comunitari su cui la Corte non si è pronunciata perché non oggetto di causa.

Invece sto procedendo mettendo in evidenza la violazione di principi costituzionali e comunitari, ragione per la quale la questione è ancora aperta.

Equiparazione vittime del dovere e risarcimento familiari

E’ molto più rilevante, comunque, procedere con l’azione giudiziaria risarcitoria. Per i militari di leva la giurisdizione è sempre quella del giudice civile, per i militari di carriera il Tar. I familiari delle vittime possono agire con richiesta danni al giudice ordinario”.

Giovanni B. ha prestato servizio per la Marina Militare Italiana dal marzo del 1969 al  giugno 1998, con il grado di maresciallo, svolgendo le sue mansioni in esposizione ad agenti patogeni e a fibre e polveri di amianto. Questo senza essere informato del rischio ed in assenza di adeguati ed efficaci strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale. Questi ultimi avrebbero impedito l’inalazione di polveri e fibre di amianto ed altri agenti.

L’uomo, purtroppo, si è ammalato di “asbestosi pleuro-polmonare”, che è una patologia asbesto-correlata ed è poi deceduto il 27 ottobre 2015.

La Corte di Appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto, aveva accolto la richiesta del ministero della Difesa, che aveva chiesto di dichiarare non legittimati i figli di B. I familiari hanno così presentato ricorso in Cassazione, che però, è stato respinto.

I giudici “ermellini” hanno spiegato che “rimane immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all’epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto”. “L’unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente”.

Processo Marina Bis: Corte di Appello a Venezia

I familiari del capitano Francesco Paolo Sorgente, con l’assistenza legale dell’avvocato Bonanni, hanno agito anche in sede penale. Infatti, la loro finalità era quella di avere giustizia. Però, gli alti ufficiali sono stati assolti, per questo, è stata impugnata la sentenza. Anche il Procuratore Generale di Venezia ha impugnato la decisione e la causa è ora in corso.

Infatti, tra le parti civili risulta anche la famiglia del Capitano Francesco Paolo Sorgente. La Marina Militare ha contraddetto sé stessa, poiché, prima ha riconosciuto la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere; poi, in penale, ha contestato. Infatti, ha sostenuto che la diagnosi di mesotelioma non sarebbe certa.

Nel corso del procedimento penale sono state esaminate le CCTTUU. Con questo accertamento si conta di ottenere giustizia per le vittime.

In più, il fatto stesso che queste vittime risultino parti offese in un procedimento penale rende ancora più ingiustificata la discriminazione. Per il caso degli orfani del Cap. Francesco Paolo Sorgente, solo l’azione giudiziaria ha permesso di ottenere gli stessi diritti erogati alle vittime del terrorismo. Ciò è inaccettabile.

Processo Marina Bis e la condanna per omicidio colposo

Il processo di primo grado di Marina bis si era concluso con l’assoluzione degli imputati, pronunciata dal Tribunale di Padova. Però, la Corte di Appello di Venezia, III^ Sez. Pen., nella sentenza 2512 del 21 giugno 2022, ha ribaltato l’assoluzione.

Si è riconosciuto un rapporto causale tra l’esposizione patita dai singoli marinai, l’insorgenza della patologia e la responsabilità penale della Marina Militare per la morte dei militari vittime dell’amianto.

I giudici hanno così condannato per omicidio colposo gli ex ammiragli Agostino Di Donna, a 2 anni di reclusione, Angelo Mariani ad 1 anno e 6 mesi, Guido Venturoni ad 1 anno e 6 mesi e Sergio Natalicchio a 1 anno. La motivazione riguarda la mancata informazione dei rischi e di utilizzo dei dispositivi di protezione.

La Corte di Appello li ha condannati anche, in solido al responsabile civile Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite.

Francesco Paolo Sorgente: le prove del reato amianto

Vittime del dovere

Francesco Paolo Sorgente è entrato in servizio nella Marina Militare Italiana come ufficiale di macchina il 12 marzo 1968 congedandosi a fine gennaio del 2000. Nelle sue attività di servizio, è stato imbarcato ed esposto alle fibre di asbesto.

Anni di servizio privo di strumenti di protezione e soprattutto ignaro delle capacità mortali dell’amianto. La vedova e gli orfani si sono costituiti parte civile nel procedimento penale Marina Bis. Assistiti dall’avvocato Bonanni, cercheranno di ottenere il totale risarcimento dei danni subiti a causa del mesotelioma del congiunto.

Equiparazione vittime del dovere: diritto risarcimento danni

Vittime del dovere

Il fatto stesso che è dimostrato dalla foto, prova l’elevata esposizione. Ma, soprattutto, l’assenza di misure cautelari, che, se fossero state adottate, avrebbero evitato l’esposizione.

Per questi motivi, oltre all’azione legale per ottenere i maggiori importi dovuti, è stata azionata la tutela risarcitoria. Inoltre, rimane la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

In sede civile, il Tribunale di Cagliari ha condannato il Ministero a riconoscere le prestazioni di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo.

Quindi, l’assegno vitalizio è erogato nella misura di €500,00, mensili, piuttosto che di €258,23.

I principi sono quelli di cui a SS.UU. n. 7761/2017, sulla base di una sostanziale uniformità ed equiparazione con le vittime del terrorismo.

Equiparazione vittime del dovere: parla la vedova

“Mio marito è stato assassinato dall’amianto ed è morto per mesotelioma. Dopo tante battaglie legali portate avanti con il sostegno dell’avvocato Ezio Bonanni e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, finalmente, il rinvio a giudizio.

È stato chiesto il processo i presunti responsabili.

Anche se mio marito non potrà essere riportato in vita, sono soddisfatta e felice che il Ministero abbia riconosciuto le proprie responsabilità dando atto che mio marito, oltre a essere vittima del dovere, è anche vittima del terrorismo. – continua la vedova Patrizia Zichina – Come mai ancora oggi c’è amianto nelle unità navali della nostra Marina? Perché non si tutela la salute dei servitori dello Stato e dei cittadini?

Combatterò per ridare a mio marito la dignità che gli è stata tolta facendolo morire con un mesotelioma che gli ha tolto il respiro giorno dopo giorno fino a soffocarlo. Spero e mi auguro che questa sorte non tocchi più ad altri militari. Mi auguro che nessuno più resti orfano e vedova per colpa dell’amianto”. 

Equiparazione vittime del Dovere: altri rischi ed epidemia amianto

L’ONA assiste il personale civile e militare esposto a cancerogeni per motivi di servizio e in missioni in Italia e all’estero.

Per di più, oltre ai minerali di amianto, ci sono tutti gli altri rischi.

Infatti, vi fu scarsa attenzione per la tutela della salute. Tutto ciò risulta confermato dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati.

Uso di proiettili ad uranio impoverito e danni alla salute

Oltre ai danni da esposizione a fibre di asbesto, vi sono altre condizioni di rischio. Ci riferiamo, in particolare, all’uranio impoverito.

I vaccini contaminati e i danni per i militari

Inoltre, specialmente per i militari in missione, c’è stata una pratica vaccinale particolarmente pericolosa e lesiva. In particolare, vi è stata la somministrazione multipla di vaccini, peraltro, con additivi.

In alcuni casi, questi vaccini erano contaminati con metalli pesanti.

Amianto in Marina: causa di servizio ed equo indennizzo

Innanzitutto, è necessaria la sorveglianza sanitaria (prevenzione secondaria) e la diagnosi precoce. Nel caso di danni amianto, ovvero danni biologici per motivi di servizio, si ha diritto al riconoscimento della causa di servizio.

Inoltre, con tale riconoscimento all’equo indennizzo (vittime dovere benefici e l’equiparazione vittime dovere alle vittime del terrorismo). 

Lo status di vittima del dovere per danni da amianto

Questi danni danno diritto all’indennizzo e, al tempo stesso, alle prestazioni aggiuntive connesse al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nella Marina Militare, ciò si lega all’art. 20, L. 183/2010, che lo contempla espressamente, unitamente al risarcimento del danno.

La disciplina dell’equiparazione a vittima del dovere, è quella di cui all’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e dell’art. 1 del D.P.R. 243/2006: vittime del dovere equiparazione.

Cassazione: status vittima del dovere non soggetto a prescrizione

Lo status di vittima del dovere, nonostante diversi pareri contrari tra i quali quelli dell’Osservatorio nazionale amianto e dell’Osservatorio vittime del dovere, è stato considerato finora legato alla prescrizione passati 10 anni dall’evento.

Le diverse amministrazioni dello Stato hanno negato in questo modo a tanti militari e non solo, il riconoscimento dei diritti acquisiti, creando discriminazioni non accettabili.

L’avvocato Ezio Bonanni ha da sempre sostenuto che gli status non siano soggetti a prescrizione. Questo ai sensi dell’art. 2934 del codice civile e degli stessi articoli 2 e 38 della Costituzione.

Adesso la Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 17440/2022, dando ragione all’Ona: lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione.

Cassazione: sullo status l’amministrazione non ha facoltà

 “L’imprescrittibilità della pretesa – ha scritto la Cassazione – […] discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Questi benefici devono essere considerati, sempre secondo la Cassazione: “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.

Gli ermellini spiegano anche perché non sia soggetto a prescrizione, vale a dire perché rientra nelle: “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”, in quanto “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”.

Novità vittime del dovere: SS.UU. 6215/2022

Questo importante risultato è arrivato dopo altri passi in avanti nella tutela delle vittime del dovere, raggiunti grazie al lavoro dell’Ona, dell’Osservatorio vittime del dovere e dell’avvocato Ezio Bonanni.  Sia per quanto riguarda il riconoscimento e poi per l’adeguamento nella quantificazione dell’entità del danno non patrimoniale.

Si tiene infatti ora conto anche oltre che del danno biologico, anche dei danni morali ed esistenziali. Già in sede giudiziaria proprio l’avvocato Bonanni ha ottenuto che le modalità di calcolo tengano conto del Danno Biologico, Danno Morale e differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico, con questa formula: IC= DB+DM+ (IP-DB).

Con questa formula, in ordine al danno morale, ai sensi dell’art. 4 del DRP 181/2009, occorre tener conto della sofferenza fisica e morale, e del turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso, quindi con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 6215/22, anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere.

Le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere

Con il riconoscimento della causa di servizio in relazione ai danni biologici da esposizione ad amianto, si ha diritto alle prestazioni di vittima del dovere.

Tutti i superstiti hanno, quindi, i seguenti diritti:

  • Speciale elargizione;
  • Assegno mensile vitalizio di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Speciale assegno vitalizio di €1.033,00 
  • Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, 
  • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini del calcolo pensione vittime del dovere e della buona uscita;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Borse di studio esenti da imposizione fiscale;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
  • Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Amianto cancerogeno: le conclusioni dello IARC

Lo IARC, nella sua ultima monografia con riferimento all’amianto, (World Health Organization IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – Vol. 100C “Arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C – A review of human carcinogens” ASBESTOS – Lyon, France 2012), conclude che tutte le fibre di amianto sono cancerogene e provocano rispettivamente fibrosi e cancro.

Gli organi più colpiti sono la laringe, il polmone e la pleura. Anche altre seriose come il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, peritoneale e pericardico, e le ovaie.

Gli organi bersaglio sono, prima di tutto, la laringe, il polmone e la pleura, e poi le altre sierose. Ci riferiamo, in particolare, quelli della pleura, della tunica vaginale del testicolo, del peritoneo, del pericardio. Poi c’è, ancora,  il tumore delle ovaie e molte altre malattie asbesto correlate.

Equiparazione vittime del dovere: risarcimento danni

Le vittime del dovere hanno diritto al risarcimento del danno. In particolare, i militari in carriera, possono agire presso il TAR. Tutti gli altri, tra cui quelli di leva, e i familiari, per i danni iure proprio, presso il Tribunale Civile.

In altre parole, il meccanismo di riconoscimento di causa di servizio, e, quindi, di equo indennizzo, è integrato dalla tutela civilistica.

La tutela civilistica presuppone l’integrale risarcimento di tutti i danni.

Quantificazione dei danni della vittima e dei familiari

La vittima ha diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni. Ci sono, prima di tutto, quelli non patrimoniali, e poi, quelli patrimoniali. Tra i primi, oltre alla lesione biologica, rileva quella morale ed esistenziale.

Per i secondi, anche la perdita economica delle minori capacità di lavoro.

In seguito alla morte, questi diritti vengono riconosciuti ai familiari, in particolare agli eredi. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione delle somme maturate dalla vittima del dovere. In più, queste vittime hanno diritto al risarcimento del c.d. danno iure proprio.

Inoltre, i familiari, tra cui gli orfani non a carico, hanno diritto alle prestazioni previdenziali del riconoscimento del loro status di orfani di vittime del dovere.

Tutela legale equiparazione vittime del dovere

L’ONA ha istituito il dipartimento di tutela delle vittime del dovere. Con questo dipartimento, coordinato da Lorenzo Motta è possibile ottenere una più ampia tutela dei diritti delle vittime.

Non solo il riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere, ma anche il risarcimento di tutti i danni.

Tutto può essere approfondito consultando la pagina ufficiale del nostro notiziario sulle news vittima del dovere.

News vittime del dovere equiparazione

La equiparazione vittime del dovere e terrorismo è una delle finalità dell’Ona e dell’avv. Ezio Bonanni. In questo notiziario ci sono tutte le news vittime del dovere.  Si possono cosi acquisire tutte informazioni anche sugli sviluppi della giurisprudenza (Vittime del dovere novità).

L’ONA offre assistenza legale gratuita con il supporto del team di avvocati online gratis dell’Avv. Ezio Bonanni. Contatta l’ONA attraverso il form nella pagina o al numero verde 800 034 294.

- Advertisement -spot_img

Numero verde ONA

spot_img

Chiedi assistenza gratuita