Il Comune può ordinare la bonifica di una copertura in amianto a chi risulta proprietario dell’immobile? Non sempre. La concreta possibilità di eseguire i lavori può assumere un ruolo determinante, soprattutto quando l’accesso all’area è condizionato da vicende giudiziarie.
A chiarirlo è il TAR Campania con la sentenza n. 4182/2026, che affronta il rapporto tra titolarità della proprietà, disponibilità materiale del bene e obblighi imposti dall’amministrazione per proteggere la salute pubblica.
La pronuncia offre indicazioni importanti per comprendere quando un’ordinanza di rimozione dell’amianto possa essere contestata dal destinatario.
Bonifica amianto: il caso esaminato dai giudici amministrativi
La controversia nasce da un provvedimento sindacale diretto a eliminare alcuni materiali contenenti amianto presenti su un fabbricato e su un capannone adiacente.
L’amministrazione aveva fissato un termine di sette giorni per completare gli interventi, imponendo ai soggetti interessati di affidare le operazioni a un’impresa specializzata.
La misura era finalizzata a prevenire possibili rischi per la popolazione. Le coperture in eternit, infatti, possono rappresentare una fonte di esposizione pericolosa quando le loro condizioni favoriscono il rilascio di fibre nell’ambiente.
Tra le persone raggiunte dall’ordine comunale vi erano due comproprietari che avevano acquistato una parte del capannone nel 2023.
La loro posizione, però, non poteva essere valutata considerando esclusivamente i dati relativi alla proprietà.
Sull’immobile gravavano, infatti, gli effetti di una precedente decisione della Corte d’Appello di Napoli. La sentenza aveva disposto il rilascio di un terreno e la rimozione, mediante arretramento o demolizione, di opere realizzate oltre i limiti consentiti.
Le attività necessarie per attuare quella pronuncia risultavano ancora in corso nell’aprile 2026. Il programma degli interventi comprendeva anche l’eliminazione della copertura in amianto.
Questa circostanza ha assunto particolare rilievo nella successiva controversia amministrativa.
Il ricorso contro il Comune: quali erano le contestazioni?
I due comproprietari hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza, sostenendo che l’obbligo imposto non tenesse adeguatamente conto delle condizioni reali dell’immobile.
La loro difesa si fondava soprattutto sull’assenza di un potere effettivo di intervento sui manufatti interessati.
In primo luogo, hanno precisato di non aver costruito il capannone e di non aver realizzato le coperture contenenti amianto. In secondo luogo, hanno evidenziato di non avere la disponibilità materiale necessaria per eseguire direttamente i lavori richiesti.
Il problema, quindi, non riguardava soltanto la provenienza dei manufatti, ma anche la possibilità concreta di rispettare l’ordine entro il termine stabilito.
I ricorrenti hanno sollevato anche una questione procedurale. Secondo la loro ricostruzione, il Comune non aveva comunicato l’avvio del procedimento, impedendo loro di illustrare in anticipo le circostanze che limitavano la disponibilità dell’area.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso fosse respinto.
Ordinanze urgenti per l’amianto: quali poteri ha il Sindaco?
Per comprendere la decisione occorre distinguere la finalità dell’intervento pubblico dalle condizioni necessarie per individuare i destinatari dell’ordine.
Il provvedimento richiamava l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 192 del D.Lgs. 152/2006. Il TAR ha tuttavia considerato determinante la funzione di tutela della pubblica incolumità, qualificando l’atto come ordinanza contingibile e urgente.
Questi provvedimenti consentono di affrontare situazioni che richiedono un intervento tempestivo, quando ne ricorrono i presupposti di legge.
La presenza di procedure ordinarie per la gestione e la rimozione dei rifiuti non impedisce, di per sé, l’utilizzo di strumenti straordinari. Occorre però che siano rispettate le condizioni che ne giustificano l’adozione.
Inoltre, l’esigenza di eliminare rapidamente una situazione pericolosa può rendere necessario intervenire senza attendere la conclusione di tutti gli accertamenti sulle responsabilità che hanno originato il problema.
Questo potere, tuttavia, non consente di rivolgere indistintamente l’ordine a qualsiasi soggetto collegato formalmente all’immobile.
L’amministrazione deve individuare destinatari che abbiano un rapporto concreto con il bene e siano effettivamente in condizione di attivarsi per rimuovere il rischio.
La proprietà non coincide sempre con la possibilità di eseguire i lavori
È questo il passaggio centrale della sentenza n. 4182/2026.
La titolarità di un immobile costituisce un elemento importante, ma non dimostra necessariamente che il proprietario possa accedere a ogni sua parte o disporre liberamente dei manufatti presenti.
Per tale ragione, l’individuazione dei destinatari di un’ordinanza urgente deve tenere conto delle condizioni effettive in cui si trova il bene.
Il Comune non è necessariamente tenuto a ricostruire ogni dettaglio della situazione proprietaria attraverso un’indagine approfondita. Deve però acquisire gli elementi essenziali per verificare che il soggetto individuato possa dare concreta esecuzione alle misure prescritte.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dimostrava che i due ricorrenti non avevano il possesso integrale dell’area.
A ciò si aggiungeva la pendenza delle operazioni necessarie per eseguire la sentenza civile relativa alle opere realizzate in sconfinamento. Nell’ambito di tali attività era già contemplata la rimozione della copertura contenente amianto.
Il giudice ha quindi ritenuto che queste circostanze non fossero state adeguatamente considerate nella scelta dei destinatari dell’ordine.
Il problema individuato dal TAR riguardava, pertanto, l’insufficienza degli accertamenti sulla concreta possibilità dei ricorrenti di effettuare gli interventi.
Quando viene annullata un’ordinanza di rimozione dell’amianto?
Accogliendo il ricorso, il TAR Campania ha annullato l’ordinanza soltanto nella parte in cui imponeva ai due ricorrenti di provvedere alla rimozione.
La decisione non equivale a un’autorizzazione a lasciare l’amianto sul posto e non elimina l’obbligo dell’amministrazione di affrontare una situazione potenzialmente pericolosa.
Il suo significato è più circoscritto: prima di imporre un intervento urgente, occorre verificare se il destinatario abbia la possibilità concreta di realizzarlo.
La sentenza non stabilisce neppure che il proprietario sia sempre esonerato quando non ha costruito personalmente il manufatto. La responsabilità e gli obblighi applicabili devono essere valutati sulla base delle norme pertinenti e delle circostanze specifiche.
È quindi necessario distinguere tra la proprietà giuridica del bene, l’eventuale responsabilità per la situazione riscontrata e la possibilità materiale di eseguire le opere richieste.
Sono profili collegati, ma non necessariamente coincidenti.
Cosa verificare prima di contestare un’ordinanza comunale
Chi riceve un ordine di rimozione dell’amianto dovrebbe esaminare con attenzione il contenuto del provvedimento e la situazione concreta dell’immobile.
In particolare, può essere utile verificare:
- Accessibilità dell’area: se il destinatario può entrare nei luoghi interessati ed effettuare i lavori.
- Disponibilità dei manufatti: se esistono impedimenti concreti all’esecuzione dell’intervento.
- Provvedimenti giudiziari: se sentenze o procedure in corso incidono sulla possibilità di gestire l’immobile.
- Motivazione amministrativa: se il Comune ha valutato gli elementi rilevanti per individuare i soggetti obbligati.
- Termini e prescrizioni: quali attività sono richieste e in quanto tempo devono essere completate.
Questi elementi possono contribuire a chiarire se l’ordine sia stato rivolto al soggetto corretto. La loro rilevanza deve comunque essere valutata caso per caso, senza presumere che la mancanza di disponibilità materiale comporti automaticamente l’annullamento del provvedimento.



