Vittime del dovere, tutela legale amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto tutela le vittime del lavoro e le vittime del dovere amianto, offrendo consulenze legali e mediche gratuite.

Insieme al suo presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, fornisce assistenza legale per il personale civile e militare delle Forze Armate e del Comparto di Pubblica Sicurezza con invalidità permanente a causa dell’attività di servizio (espletamento delle funzioni di istituto) o deceduti per causa di servizio. L’ONA tutela i loro diritti per ottenere il riconoscimento di vittime dovere e le relative prestazioni assistenziali e previdenziali. 

Consulenza ONA vittime del dovere Amianto

Indice

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ONA: tutela per le vittime del dovere e dell’amianto

L’ONA tutela tutti coloro che, nell’adempimento dei loro doveri, subiscono infermità o lesioni. Tra costoro, in modo particolare, ci sono i militari in missione, tra i quali coloro che sono stati impiegati nei Balcani, in esposizione a uranio impoverito, e coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare. In generale sono a rischio coloro che hanno prestato servizio nelle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco). 

L’asbesto provoca danno biologico, con diritto all’indennizzo e al risarcimento dei danni, con il riconoscimento di vittima del dovere, con gli stessi diritti delle vittime del terrorismo e, in caso di decesso, in favore dei familiari.  

Vittime del dovere benefici e diritti

Il personale civile e militare delle Forze Armate  e del Comparto di Pubblica Sicurezza vittima di esposizione amianto o esposizione a cancerogeni nello svolgimento di di attività e missioni ha diritto prima di tutto al riconoscimento di vittima dovere. Oltre all’equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ci sono poi tutte le altre prestazioni, diritti e vittime del dovere benefici:

  • speciale elargizione vittime del dovere;
  • assegno mensile vitalizio (€500,00 mensili);
  • speciale assegno vitalizio (€1.033,00 mensili);
  • incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
  • aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
  • esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • borse di studio vittime del dovere esenti da imposizione fiscale;
  • esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.

Legge vittime del dovere, la lotta dell’ONA

Il parere del Consiglio di Stato sancisce l’estensione del riconoscimento di vittima del dovere all’intero personale civile e militare delle Forze Armate e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza esposto ad amianto e non solo agli appartenenti della Marina Militare Italiana. 

Il Consiglio di Stato, infatti, ha testualmente sancito che “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere (vittime del dovere equiparazione), è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentalmente presente amianto”. 

Vittime del dovere amianto: le patologie asbesto correlate

Le vittime del dovere hanno diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali conseguentemente alla patologia asbesto correlata causata dalla attività di servizio o svolgimento di missioni. 

Le principali malattie amianto sono: 

L’Osservatorio Nazionale Amianto assiste le vittime

Lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto, ha assistito le vittime del lavoro appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza affetti da malattie asbesto correlate, così come i familiari delle vittime amianto decedute, ottenendo la tutela e il riconoscimento dei loro diritti.

In sede penale, è in corso presso il Tribunale di Padova il processo Marina Bis a carico di alti ufficiali della Marina Militare per il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose plurime relativi ai decessi e alle infermità tra il personale per patologie asbesto correlate. La Procura della Repubblica di Padova ha segnalato 1101 casi di vittime amianto nella sola Marina Militare.

L’art. 20 del D.Lgs. 183/10 prevede la equiparazione a vittime del dovere di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate  nel corso e a causa dello svolgimento del servizio e l’incremento della spesa per benefici vittime del dovere(art. 1, comma 562, della l. 266/05) in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466, esteso a tutti gli altri dipendenti pubblici, anche non militari, affetti da patologie asbesto correlate contratte per motivi di servizio).

Amianto: equiparazione Vittime del Dovere

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017 del 30.08.2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare alla Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri quanto le era dovuto come orfana di vittima del dovere con parificazione alle vittime del terrorismo.

In base all’art. 2 L. 407/1998 “l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere, dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso del Sig. Roffeni Tiraferri Giovanni (20.08.2013)“.

Grazie all’assistenza dello studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni è stata ottenuta sia la parificazione alle vittime del terrorismo che il riconoscimento del principio in base al quale i benefici vittime del terrorismo le prestazioni sono dovute anche se l’orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto.

Le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni sono state accolte in più occasioni come riportato dalle seguenti sentenze vittime del dovere: dal Tribunale di Cagliari (sentenza n. 917/2016), poi impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari (Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17), coerentemente con la giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU., sentenza n. 7761/2017).

Tuttavia, recentemente, la sentenza di Cass., Sez. Lav., 11181/2022 ha fatto un passo indietro nel riconoscere i legittimi diritti agli orfani non a carico fiscale. Ma la battaglia dell’ONA non si ferma.

Vittima del dovere: le prestazioni ai familiari

Lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto, oltre a comunicare le ultime novità vittime del dovere, assiste le vittime dovere nel caso in cui il Ministero della Difesa neghi il diritto alle prestazioni di vittima del dovere ai familiari che al momento della morte della vittima del dovere non erano a suo carico fiscale.

Questo avviene sulla base di art. 6 della L. 466/1980 e di SS.UU. 22753/2018, nel caso in cui la prestazione sia già erogata al congiunto di vittima del dovere.

Tuttavia, le prestazioni di vittima del dovere vanno riconosciute a tutti i familiari, anche quelli non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso (Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017 -e Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019 come sentenze vittime del dovere). 

Recentemente, nell’Ordinanza Civile Sez. 6 N. 15224 del 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato di non aver assunto ancora, sul punto, una posizione definitiva.

Amianto: azione civile risarcimento danni

La vittima del dovere o i suoi familiari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni. A tal fine, lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni offre assistenza per:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia o omicidio colposo in caso di decesso);
  • esercitare l’azione civile con azione presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

I militari possono operare in due sedi: innanzi il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per ottenere il risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e innanzi il Giudice civile per ottenere il risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014, in precedenza SS.UU. 3183/2012).

L’integrale ristoro dei danni prevede quelli patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).

Consulenza gratuita ONA per le vittime del dovere

Contatta il numero verde o compila il form per ottenere la consulenza gratuita. L’ONA garantisce a tutte le vittime l’assistenza tecnica, medica e legale.

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