Vigile del Fuoco vittima del dovere: TAR del Friuli Venezia Giulia. Condanna a carico del Ministero dell’Interno, in favore dei familiari di Stelio Groppazzi. Infatti, è stato accertato che il vigile del fuoco di Trieste, per motivi di servizio è stato esposto ad amianto. Per questi motivi si è ammalato ed è deceduto per mesotelioma, per causa di servizio.
Tanto è vero che l’avv. Ezio Bonanni, prima ha agito presso il Tribunale di Trieste. Poi, dopo aver ottenuto la condanna del Ministero dell’Interno al riconoscimento di vittima del dovere, ha ricorso al TAR. Quest’ultimo ha emesso la condanna al risarcimento dei danni, che sono stati liquidati in favore degli eredi.
Stelio Groppazzi: la storia dei Vigili del Fuoco di Trieste
Il TAR del Friuli Venezia Giulia, a fronte dell’azione di risarcimento danni intentata dagli eredi del defunto Stelio Groppazzi, ha dimostrato il diritto al risarcimento del danno. Infatti, in seguito al decesso del vigile del fuoco, gli eredi e la vedova hanno presentato ricorso dinnanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia.
Questo ricorso è stato presentato contro il Ministero Dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’oggetto della domanda di risarcimento del danno era riferito ai pregiudizi subiti dalla vittima fino alla sua morte.
Il sig. Groppazzi era in pensione dal 1990, successivamente nel 2006 ha ricevuto la diagnosi di mesotelioma pleurico, per poi morire a distanza di due anni, nel 2008.
Gli eredi hanno portato all’attenzione del TAR il fatto che la patologia asbesto correlata fosse la conseguenza dell’esposizione ad amianto nel porto di Trieste. Infatti il Sig. Stelio Groppazzi ha svolto servizio nei vigili del fuoco di Trieste. In particolare, nel porto di Trieste, nel quale vi fu il carico e scarico dei minerali di asbesto, che provenivano via mare.
In tale contesto, il vigile del fuoco di Trieste, ha assicurato il servizio antincendio a bordo nave e a terra. Poiché l’amianto giungeva nel porto di Trieste anche all’interno di sacchi di iuta, privi di chiusura ermetica, si sono create le condizioni di rischio.
Vigile del fuoco vittima del dovere TAR: il risarcimento
In più l’esposizione ad amianto del vigile del fuoco di Trieste è dovuta al fatto che in più occasioni il Corpo dei Vigili del Fuoco è stato impiegato nelle emergenze. Compresi i terremoti. Questi ultimi hanno provocato il rilascio di fibre di amianto, in seguito al collasso di abitazioni e manufatti.
L’avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA, ha dimostrato che specialmente nel campo edile, vi fu elevato utilizzo di amianto. Gli impasti prevedevano un utilizzo di amianto sciolto.
Infatti furono creati i c.d. materiali in eternit, e cioè in cemento-amianto. Questi materiali, anche quelli compatti, sono caratterizzati dalla c.d. pericolosità amianto. Infatti vi è sempre e comunque il rilascio di fibre di minerali di asbesto. In primo luogo di crisotilo, c.d. amianto bianco, e poi anche di amosite e crocidolite. Queste ultime varietà di amianto sono state comunque utilizzate nei materiali in eternit.
In più, le dotazioni, comprese le tute, erano in amianto, che era friabile e sfibrava. Il Ministero dell’Interno, nel periodo di servizio del Sig. Stelio Groppazzi, ha violato le regole cautelari.
Condanna del Ministero al risarcimento: motivi giuridici
Nel corpo motivazionale, il TAR del Friuli Venezia Giulia ribadiva, in ordine al nesso causale, inadempimento e illecito:
«Nelle ipotesi di danno causato dall’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa, la giurisprudenza è costante nell’affermare l’onere del datore di lavoro di “provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto” (Cass. civ., sez. Lav., 5 agosto 2013, n. 18626).
Ancora più incisivamente, la successiva Cass. civ., sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503 precisa come “non sia sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilità, l’affermazione dell’ignoranza della nocività dell’amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo”.
Le misure di sicurezza adottate sono descritte dal Ministero in modo generico, il che rende impossibile operare una valutazione circa la loro effettiva idoneità a proteggere la salute del dipendente. La richiesta di parametrarle alle inferiori conoscenze tecnico-scientifiche dell’epoca permette comunque di inferire la non conformità delle misure stesse ai moderni standard di sicurezza nel trattamento dell’amianto.
Rischio amianto conoscenza antica: l’esposizione è colpevole
“In ogni caso, l’affermazione secondo cui non vi era piena cognizione della nocività della sostanza – ferma, come sopra visto, la sua insufficienza a costituire una circostanza esimente – è respinta dalla recente Cass. civ., sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217 che al contrario rileva come la pericolosità dell’amianto sia nota sin dai primi anni del Novecento. Infatti, già il R.D. n.442/1909 “includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l’adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele”.
Si accerta, pertanto, la responsabilità del Ministero dell’Interno per violazione dell’obbligo di tutela della salute del vigile del fuoco, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che ne ha causato la patologia tumorale (mesotelioma pleurico – Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza del 14.12.2020, n. 431/2020, a definizione del proc. 185/2020 Reg. Ric.).
Il commento dell’avv. Ezio Bonanni alla sentenza di condanna
Infatti, la lesività dell’amianto era conosciuta fin dall’inizio del secolo scorso, e vi era quindi il divieto di esposizione. Questo divieto sussisteva anche prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992. Così, Cassazione, IV sezione penale, 49215/2012.
Già con l’art. 2087 c.c. fu dettato l’obbligo di tutela della salute di tutti i lavoratori. Con la L. 455/1943, l’asbestosi fu tabellata come malattia professionale. Inoltre furono dettate ulteriori regole cautelari (artt. 377 e 387 del DPR 547/55 e artt. 4, 19, 20 e 21 del DPR 303/56). Il Ministero ha violato queste regole cautelari.
L’avv. Ezio Bonanni, coadiuvato dall’avv. Corrado Calacione, ha dimostrato la violazione di tali regole cautelari. Per questi motivi, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha emesso la sentenza di condanna a carico del Ministero dell’Interno.
Infatti, è stata affermata la responsabilità civile del Ministero dell’Interno per la malattia e la morte del Sig. Stelio Groppazzi, sia contrattuale, che extracontrattuale.
Risulta quindi dimostrato l’evento e il nesso causale, l’inadempimento e l’illecito. Il Tribunale Amministrativo, competente per i danni iure hereditario ha accolto le tesi dell’avv. Ezio Bonanni. Il mesotelioma è una patologia asbesto correlata, dose dipendente, rispetto alla quale tutte le esposizioni hanno una rilevanza. Infatti, tutte le fibre provocano infiammazione, e moltiplicazione dei foci.
In questo modo, anche in seguito alla violazione delle regole cautelari, e più elevata esposizione, la latenza è anticipata. Quindi queste esposizioni provocano, in proporzione alla loro maggiore entità, tutte la malattia e anticipano la morte.
Ecco perché ha assunto rilievo la prova della violazione delle regole cautelari e la negligenza, imprudenza e imperizia del Ministero dell’Interno.
Vigili del fuoco: la tutela sanitaria e la difesa legale
L’ONA e l’avv. Ezio Bonanni da anni sottolineano la condizione di rischio nella quale operano i vigili del fuoco, costantemente in contatto con amianto e altri cancerogeni. Nel corso del decimo episodio di ONA TV, dal titolo ‘Vigili del fuoco e il rischio amianto, il caso Marche‘, questo tema è stato affrontato. Tra i diversi ospiti in studio, anche il Comandante Elia, che dirige i Vigili del Fuoco di Pesaro. Quest’ultimo ha ribadito che negli ultimi tempi sono state rispettate tutte le misure di sicurezza. Con il D.L.vo 81/2008, infatti, sono state ribadite le norme cautelari per garantire la salute rispetto ai danni amianto.
Tuttavia, come chiarito dallo stesso Comandante Elia, e ribadito anche dagli altri ospiti, manca la mappatura. Per cui, in seguito ad incendi e altri eventi, i Vigili del Fuoco debbono intervenire, e non sono a conoscenza della presenza o meno di amianto. Specialmente in passato, ci sono stati interventi senza misure di sicurezza.
L’avv. Ezio Bonanni, a più riprese, ha chiesto che siano rispettate tutte le misure cautelari. In particolare bagnare eventuali macerie in seguito a terremoti. Utilizzare misure di sicurezza, etc., il tutto nel pieno rispetto di quanto sancito dall’art. 2087 c.c., e delle disposizioni di cui al D.L.vo 81/2008.
Amianto, infiammazione e cancro (mesotelioma)
Le fibre di amianto sono altamente lesive per la salute umana. Tanto è vero che anche lo stesso crisotilo, che è il minerale più usato, induce cancro. Ciò è stato confermato dallo IARC.
Inoltre, come più volte ribadito, anche dalla legislazione comunitaria, tutte le esposizioni ad amianto sono dannose per la salute. Comprese quelle c.d. a bassa dose. Per questi motivi, si ribadisce la necessità della c.d. prevenzione primaria. Solo in questo modo è possibile preservare la salute e l’incolumità psicofisica di tutti i lavoratori e cittadini.
In più, il mesotelioma ha provocato e continua a provocare molti decessi. Le fibre hanno capacità di provocare prima gli ispessimenti e le placche pleuriche, e poi il mesotelioma.
Questa neoplasia ha un decorso molto rapido e infausto. Per questo motivo l’avv. Ezio Bonanni e l’ONA hanno ribadito la necessità di bonificare, utilizzando anche il credito di imposta.
Le fibre di asbesto provocano infiammazione. Asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici e complicazioni cardiocircolatorie, hanno la loro origine nell’asbesto. In più, queste fibre provocano tumore al polmone, cancro alle ovaie, tumore alla laringe, tumore alla faringe e tumore allo stomaco e al colon retto.
I servizi di assistenza medica e tutela legale ONA
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha particolarmente a cuore la tutela degli appartenenti alle forze armate e al comparto di sicurezza. Eroi dei tempi moderni senza opportune tutele. Per questo ha istituito un servizio di assistenza gratuita raggiungibile attraverso l’apposita sezione: vittime del dovere e tutela legale.
Oppure compilando il formulario nella pagina e infine è l’ONA ha istituito anche un numero verde.
La richiesta di sorveglianza sanitaria Vigili del Fuoco
L’avv. Ezio Bonanni, già nel 2016 ha puntato i riflettori sui rischi in cui incorrono i vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. In particolare dopo i terremoti, compreso quello de L’Aquila e del Lazio (2016). Proprio in tale contesto, in collaborazione con USB, fu richiesta maggiore attenzione, e fu organizzato un convegno.
Nel corso di quel convegno, che si è svolto presso la Scuola Superiore Antincendio, in Roma, fu ribadita la necessità di maggiore attenzione. In particolare, la sorveglianza sanitaria e la dotazione di maggiori misure di sicurezza.
Negli atti del convegno: Roma, Angeli del soccorso senza tutela; Vigili del Fuoco a rischio esposizione, risulta confermato che soltanto qualche giorno prima erano state adottate delle misure di sorveglianza. Queste ultime, in particolare, erano state ritenute non sufficienti dall’avv. Ezio Bonanni.
La mappatura e bonifica: misure cautelari indispensabili
Nel corso della nona puntata di ONA TV, è stata ribadita la necessità di trovare strumenti per la bonifica e messa in sicurezza. Prima di tutto quelli tecnico-legislativi e finanziari, dai quali non si può prescindere. Infatti, nel corso di questo episodio ‘Credito di imposta bonifica amianto: l’unico approccio per risolvere in modo reale il problema amianto in Italia!’.
Per questi motivi, l’ONA insiste perché il Governo nazionale adotti degli strumenti tecnici e tecnico-normativi, anche con la leva fiscale. L’amianto deve essere assolutamente rimosso, prima dalle scuole, poi dagli ospedali, e ancora dal resto degli edifici pubblici.
Come ottenere la tutela giuridica delle vittime
In questo contesto, oltre all’azione di riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere, è importante anche l’azione di risarcimento danni.
In ordine alla quantificazione dei danni, si evidenzia che sono dovuti, sia quelli subiti dalla vittima primaria, che quelli dei familiari.
La quantificazione dei danni non può che essere equitativa, e non si può prescindere dalle tabelle.