Le vaccinazioni per i militari sono un tema controverso. Nulla quaestio per quanto riguarda il presidio terapeutico. Tuttavia, l’obbligo vaccinale si deve misurare sul diritto alla autodeterminazione del paziente, in questo caso non ancora tale.
Obbligo vaccinale, che cos’è e in che cosa consiste
L’obbligo vaccinale consiste nell’imporre, per legge, la somministrazione di un farmaco. Nel caso dei militari un gruppo di farmaci. Questa pratica medica non è condivisibile così come attuata dalle nostre Forze Armate. Le ragioni sono quelle messe in evidenza dalla relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018.
Infatti, è stato registrato e dimostrato che questi vaccini furono somministrati in dosi multiple, spesso senza tener conto delle condizioni del paziente. Nella maggior parte delle circostanze, poco prima della partenza in missione.
In più, è stata rilevata la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti e additivi. Questo è fuori di dubbio, e per fortuna questa problematica è stata risolta.
La pronuncia della Corte Costituzionale sulle vaccinazioni
La Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione che è stata sollevata dal Tribunale militare di Napoli, per militari.
Questi ultimi erano stati impiegati in particolari condizioni operative, in Italia e all’estero. Secondo la Corte, quest’obbligo non poteva essere imposto.
Illegittimo l’art. 206 bis Codice dell’ordinamento militare
Queste norme, e le relative sanzioni, sono illegittime. Va osservato prima di tutto che in ambito militare trovano applicazione comunque le norme di cui all’art. 2087 c.c., e le tutele. Non solo quelle del lavoro, ma anche quelle costituzionali (art. 32 Cost.).
Infatti, a pag. 9 della sentenza Tar Lazio, sentenza n. 80/2022 si legge: “Al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico (…) si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche. In primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Obbligo vaccinale illegittimo e art. 32 Cost.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2023, redattore Nicolò Zanon, ha richiamato l’obbligo di precisione del Legislatore, con il significato dell’aggettivo “determinato”. Ciò con riferimento ad un obbligo vaccinale.
Questo deve essere legato anche all’epidemia che si è verificata tra coloro che sono stati impiegati nelle missioni all’estero. La loro condizione, infatti, si è legata alle condizioni operative, con l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, e l’assenza di misure di prevenzione e protezione.
Tant’è vero che, proprio il Consiglio di Stato, ancora con la sentenza n. 5816/2021, ha chiarito questi aspetti, rilevanti e decisivi. Tutti coloro che hanno subito delle infermità, hanno diritto al riconoscimento, sia della causa di servizio [militari], che dello status di vittima del dovere.
Quest’ultimo va riconosciuto anche ai civili e cooperanti.
Segui l’intervento dell’avvocato Ezio Bonanni sul tema qui sotto.
Danni vaccinazioni: causa di servizio e vittime del dovere
In molti casi (vedi quello di Lorenzo Motta e di Carlo Calcagni), al rientro dalle missioni, sono state diagnosticate intossicazioni anche da metalli pesanti. Si tratta di residui di proiettili all’uranio impoverito. In altri di nanoparticelle generate dalle esplosioni e distruzioni.
In base alla giurisprudenza e a numerosi studi, ma anche a quanto precisato dal Consiglio di Stato, sentenza 837/2016, l’uranio impoverito agisce in sinergia con i vaccini. Perché i vaccini dei militari, come detto, erano contaminati, e comunque perché somministrati poco prima della partenza.
Perciò, anche per la questione vaccinale, c’è da riconoscere i diritti dei militari. La causa di servizio in missioni: tutte le attività che hanno comportato comunque una violazione di regole cautelari. In particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, (ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006 – con conseguente equiparazione a vittima del dovere – e applicabilità dell’art. 603 del D.L.vo 66/2010 e artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010).
La specificità come condizione dell’obbligo vaccinazioni
La Costituzione ha chiarito che quando intenda imporre un obbligo vaccinale, la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
L’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, è quindi illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.
Quando il trattamento sanitario è “determinato”
La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione.
Invece, non contenendo, quanto meno, l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dell’ordinamento militare non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come esige l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione.
Perché l’obbligo vaccinazioni dei militari è illegittimo?
Le ragioni specificate dalla Corte Costituzionale, v. sentenza n. 25 del 2023, sono chiare e condivisibili. Infatti, la Corte lo spiega. Nella sentenza si legge che “fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.
Le tutele previdenziali e risarcitorie
Si deve osservare è necessario praticare con prudenza e precauzione le vaccinazioni. In questo modo si evitano i danni. Mi riferisco a vaccinazioni scellerate, con tanti farmaci, poco prima della partenza per le missioni.
Fermo l’insegnamento della Corte costituzionale il punto chiave è il fatto che in casi di danni occorre assicurare le tutele. Quella previdenziale, per i militari, per il riconoscimento della causa di servizio. Per quest’ultimo, infatti, non c’è ancora il passaggio all’Inail, come fondo assicurativo. Ovviamente i civili dovranno rivolgersi all’INAIL per i danni causati dalle vaccinazioni.
In più e comunque per tutti i dipendenti, ma anche i non dipendenti che avessero subito un danno da vaccinazione c’è anche il riconoscimento delle status di equiparato a vittima del dovere. L’Osservatorio nazionale amianto ha realizzato un particolare dipartimento per assistere le vittime dei vaccini. Inoltre collabora con un oncologo, il Dott. Pasquale Montilla, che ha predisposto un protocollo per la cura dei militari (e non solo), contaminati da uranio impoverito e metalli pesanti.
Il convegno Ona a Roma “Guerra e pace: vittime del dovere”
Grazie all’impegno del presidente dell’Ona, l’avvocato Ezio Bonanni, di vittime del dovere, uranio impoverito, metalli pesanti e vaccini multipli si è parlato durante il convegno a Roma, soltanto qualche giorno fa. Il titolo dell’evento è stato: “Guerra e pace: vittime del dovere”. Ha partecipato anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego con un importante intervento.