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domenica, Marzo 16, 2025

Risarcimento vittime del dovere, sentenza storica Cassazione

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Risarcimento vittime del dovere, la Corte di Cassazione lo equipara a quello delle vittime del terrorismo

La Corte di Cassazione con due sentenze del 24 febbraio 2022 ha affermato la piena applicabilità dei criteri previsti dal Regolamento per le vittime del terrorismo (dPR 181/09), a tutte le vittime del dovere ed equiparati. Questo ai fini della quantificazione percentuale dell’invalidità complessiva, comprensiva anche del danno morale.

Aggiornamento: con sentenza del maggio 2022 la Corte di Cassazione ha anche dichiarato che lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione (leggi più avanti).

“Una pronuncia storica”, ha commentato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio vittime del dovere e dell’Osservatorio nazionale amianto. Le persone che sono rimaste ferite o mutilate durante l’esecuzione del servizio o l’espletamento delle funzioni d’istituto, o che abbiano contratto patologie invalidanti nelle missioni potranno più facilmente accedere ai diritti costituzionalmente protetti e comunque ai risarcimenti che spettano loro.

Anche chi è già stato già valutato con i criteri meno favorevoli indicati nel dPR 243/06, potrà accedere a risarcimenti maggiori, proprio grazie ai criteri più vantaggiosi del dPR 181/09. Una battaglia portata avanti da tempo dall’avvocato Ezio Bonanni, che da anni è al fianco delle vittime del dovere e delle loro famiglie.

Le vittime hanno pari dignità, che siano vittime di terrorismo o nel servizio delle proprie funzioni servendo lo Stato. L’assegnazione disomogenea dei punteggi ha invece sempre mortificato le seconde e i loro familiari, che si sono sentiti spesso cittadini di serie B. Persone che fanno ogni giorno i conti con il dolore e le difficoltà per esempio di una menomazione o di una malattia, oppure con la perdita di una persona cara che spesso era l’unico sostentamento per la famiglia.

Risarcimento vittime del dovere: novità sulla prescrizione

Una sentenza storica della Corte di Cassazione ha statuito, finalmente, che lo status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione. I vari Ministeri hanno invece fino ad oggi rifiutato i risarcimenti alle vittime del dovere che hanno presentato domanda dopo 10 anni dall’evento.

Un modus operandi che è sempre stato contrastato dall’Osservatorio vittime del dovere, dall’Ona e dal suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni. Questo ai sensi dell’art. 2934 del codice civile e degli stessi articoli 2 e 38 della Costituzione.

Per questo è tanto importante la sentenza n. 17440/2022.

Cassazione: la sentenza n. 17440/2022

 “L’imprescrittibilità della pretesa – si legge nella sentenza n. 17440/2022 – […] discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Questi benefici devono essere considerati, sempre secondo la Cassazione: “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.

Gli ermellini spiegano anche perché non sia soggetto a prescrizione, vale a dire perché rientra nelle: “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”, in quanto “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”.

Vittime del dovere: le tutele delle SS.UU. 6215/2022

L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona, ha raggiunto in questi ultimi anni altri importanti risultati.  Sia per quanto riguarda il riconoscimento e poi per l’adeguamento nella quantificazione dell’entità del danno non patrimoniale.

Nella valutazione dell’indennità si aggiungono ora al danno biologico, anche i danni morali ed esistenziali. Già in sede giudiziaria proprio l’avvocato Bonanni ha ottenuto che le modalità di calcolo tengano conto del danno biologico, del danno morale e della differenza ottenuta tra invalidità permanente e danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

Occorre, infatti, quantificare la sofferenza fisica e morale e il turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso, quindi con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

Storica in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione 6215 del 2022, anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere.

Orfani non a carico, sentenza Cassazione 2022

Resta ancora da risolvere il nodo degli orfani non a carico di una vittima del dovere, che secondo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 11181 del 6 aprile 2022 (consulta qui la sentenza), non hanno diritto ai benefici. Rispetto invece agli orfani non a carico delle vittime del terrorismo. Per conoscere l’ultimo pronunciamento dei giudici ermellini clicca su questo link.

Risarcimento vittime del dovere, legislazione poco chiara

Il legislatore ha definito per la prima volta le “vittime del dovere” nel 1970, concedendo soltanto la pensione di privilegio. Da allora sono stati varati decreti ministeriali, decreti legislativi e disegni di legge. Di solito però in un momento di emergenza e, quindi, senza un’approfondita riflessione.

I testi legislativi, a volte poco chiari, hanno causato diverse interpretazioni, sollevando in taluni casi giudizi anche di costituzionalità. Altre norme, invece, sono rimaste spesso inattuate anche per motivi di contenimento della spesa pubblica.

Leggi in materia di vittime del dovere

La prima legge che norma le “vittime del dovere”, è la 466 del 1980. Integrata, poi, con la legge 302 del 1990, per le “vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”.

Nel 2004 il legislatore approva una specifica legge per le “vittime del terrorismo” (266).

Equiparazione risarcimento vittime del terrorismo e del dovere

Nel 2005 la legge finanziaria 266 estende i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere.

 “Per vittime del dovere – si legge nella norma –  devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Uranio impoverito e amianto

“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Questo ultimo comma si riferisce in particolare all’uranio impoverito e al rischio amianto. L’asbesto (altro nome dell’amianto), causa infiammazioni e tumori, in primis il mesotelioma. La strage causata dalla fibra killer è stata denunciata e combattuta con forza dall’avvocato Bonanni che l’ha sviscerata ne “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. I dati delle vittime del mesotelioma si possono trovare invece nel VII Rapporto ReNaM dell’Inail.

Finora però l’equiparazione e il giusto risarcimento per le vittime del dovere restava sulla carta. Per affermarla erano necessari lunghissimi procedimenti giudiziari.

L’assistenza dell’ONA alle vittime dell’uranio impoverito

L’Ona, Osservatorio Nazionale Amianto, ha denunciato l’inadempimento dell’obbligo di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica del personale in missione, in Bosnia (1995), in Kosovo (1998) e, ancora, in Iraq (1991 e 2003).

L’avvocato Bonanni, audito anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta il 6 dicembre 2017, ha denunciato la violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c. e di cui alla Legge 11.07.1978 n. 382 contenente “Norme di principio sulla disciplina militare”.

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