Viene risarcita orfana non a carico. La Corte di Appello di Genova accoglie il ricorso dell’Avv. Ezio Bonanni e condanna il Ministero della Difesa a costituire le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere in favore di orfana non a carico fiscale.
Con la storica sentenza, la Corte di Appello di Genova mette il punto sulla questione. Risarcita orfana non a carico fiscale. Perciò chi fa parte di questa categoria ha diritto alle prestazioni di vittima del dovere, oltre che al risarcimento dei danni sia quelli subiti dalla vittima, che quelli subiti direttamente.
Corte di Appello di Genova: risarcita orfana
Riconosciuti i benefici di vittima del dovere alla sig.ra Lorenza Garosi. È risarcita orfana figlia di un ex marinaio deceduto a causa dell’esposizione amianto.
La Presidente della IV Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova, Dott.ssa Alessandra Scarzella, ha condannato il Ministero della Difesa a pagare, in favore della Sig.ra Garosi, orfana di vittima del dovere, l’assegno vitalizio nella misura mensile di 500,00 euro e lo speciale assegno vitalizio di 1.033,00 euro.
L’ONA appoggia le vittime del dovere
L’Associazione che tutela le vittime del dovere, unitamente alle altre associazioni vittime del dovere, ha sostenuto e sostiene il disegno di legge Corbetta per equiparare le vittime del dovere alle vittime del terrorismo, affinchè abbiano gli stessi diritti.
La questione è di assoluta rilevanza per orfani vittime del dovere non a carico, in quanto il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri negano agli orfani non a carico, in presenza del coniuge, il diritto alle prestazioni. In più, l’assegno vitalizio è erogato per l’importo di €258,23, invece che per l’importo di €500,00.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7761/2017, ha condannato il Ministero ad erogare l’importo di €500,00. Il precedente è molto importante perchè equipara le prestazioni delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, che hanno ottenuto l’importo di €500,00.
La sentenza storica, vittime del dovere, aveva risolto anche il problema dei figli non a carico vittime del dovere. Tuttavia la Corte di Cassazione, a SS.UU., 2273/2018, nel pronunciarsi sul caso di sorelle non a carico aveva riformato le sentenze positive e negato le prestazioni di vittime del dovere. Questa sentenza è stata il cavallo di Troia per negare i diritti degli orfani di vittima del dovere non a carico fiscale.
Risarcita orfana non a carico: tutela dei diritti
Accolte le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni. Il Ministero nega il diritto ai figli non a carico fiscale dei genitori in presenza del coniuge, sulla base di una vecchia norma, l’art. 6 della L. 466/80, che indica tra i superstiti vittime del dovere prima di tutto la moglie e i figli a carico, e in assenza del coniuge, direttamente i figli, anche se non a carico fiscale.
Questa norma, secondo l’Avv. Ezio Bonanni, non è applicabile così come è scritta per lo speciale assegno vitalizio e l’assegno vitalizio, perchè fa riferimento soltanto alla speciale elargizione, e perchè sono intervenute norme successive, che hanno modificato il complesso delle regole, e in base al principio della successione delle leggi nel tempo, questa discriminazione (che è anche contraria alla Costituzione), non può essere applicata.
Infatti la tutela delle vittime dell’amianto e di altri cancerogeni, per esposizione nelle unità navali della Marina Militare, è stata introdotta con l’art. 20 della L. 183 del 2010, e non contiene alcuna limitazione o discriminazione, dei figli non a carico fiscale, e stabilisce anche il diritto al risarcimento dei danni.
Tutela legale delle vittime del dovere
L’Avv. Ezio Bonanni, da anni impegnato nella tutela delle vittime del dovere, ha sempre rimarcato la diversità di trattamento di coloro che, pur essendo orfani allo stesso modo, non hanno ottenuto l’indennizzo su base previdenziale, solo perché svolgevano attività lavorativa e si è sempre battuto affinché le cose cambiassero.
Garosi Arnolfo, l’ennesimo militare ucciso dall’amianto
Quella dell’amianto non è soltanto una problematica ambientale ma bensì una piaga sociale. Abbiamo visto come negli ultimi anni i numeri dei decessi per malattie amianto correlate siano vertiginosamente in rialzo. Soprattutto tra gli appartenenti delle Forze Armate o del Comparto di Sicurezza. Nella Marina Militare, l’amianto è stato utilizzato sia nelle unità navali che nelle basi a terra.
Epidemia di patologie asbesto correlate in Marina Militare
Tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare, e anche tra chi ha svolto servizio a terra, vi è in corso una vera e propria epidemia di patologie asbesto correlate.
Mesoteliomi, tumori del polmone, della laringe, della faringe e degli altri organi respiratori e gastrointestinali, asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, stanno falcidiando il personale civile e militare del Ministero della Difesa e in particolare della Marina Militare Italiana.
Presso la Procura della Repubblica di Padova, sono giunte più di 1000 segnalazioni di casi di patologie asbesto correlate. Sono in corso due procedimenti penali. Il prossimo 06.02.2020, avrà inizio, presso la Corte di Appello di Venezia, il processo penale Marina Bis, in cui sarà impegnato anche l’Avv. Ezio Bonanni.
Il Procuratore Generale di Venezia ha impugnato la sentenza assolutoria del Tribunale di Padova n. 68/2019. La Corte di Cassazione ha annullato ben due assoluzioni nel processo Marina I, che quindi è in corso di nuovo presso la Corte di Appello di Venezia. Nel procedimento Marina Ter, il PM, Dott. Sergio Dini, ha chiesto l’archiviazione.
L’Avv. Ezio Bonanni ha depositato più di 40 opposizioni alla richiesta di archiviazione e chiesto l’avocazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, per rendere giustizia alle vittime dell’amianto in Marina Militare.
Corte di Appello di Genova: l’indennizzo per Garosi Lorenza
La vittima è deceduta nel maggio del 1992 per neoplasia polmonare per esposizione ad amianto ottenendo il riconoscimento di causa di servizio lo status di orfana di vittima del dovere.
Il sig. Arnolfo Garosi è stato imbarcato con la mansione di Meccanico presso le seguenti navi: Montecuccoli, Daino, Carini, Mosto, Abba, Garibaldi, e Intrepido. Ha combattuto nella II Guerra Mondiale ed è stato in servizio fino al novembre del 1968.
La Corte di Appello di Genova, ribaltando il precedente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha riconosciuto i benefici di orfano di vittima del dovere anche alla figlia che, al momento del decesso del famigliare, non conviveva con lui ed era economicamente autosufficiente.
Quindi, a differenza della via percorsa sin ora dai giudici di legittimità, secondo la Corte territoriale non può più sanzionarsi la circostanza che i figli, al momento della morte del congiunto, fossero impegnati in’attività lavorativa, che tra l’altro in moltissimi casi si è resa necessaria per far fronte al maggiore impegno economico richiesto dalle dispendiose cure ed assistenza necessarie.
Appello dell’Avv. Ezio Bonanni: intervenga il Capo dello Stato
“Sentenza storica, sì all’indennizzo per orfani del dovere non a carico. Ci auguriamo che ora il Ministero fermi il suo accanimento contro gli orfani di vittima del dovere non a carico fiscale.
Abbiamo fiducia nelle Istituzioni: rispettare gli orfani delle vittime del dovere. Chiediamo l’intervento del Capo dello Stato, come Capo delle Forze Armate”, dichiara il presidente ONA, difensore legale dell’orfana e componente della Commissione Nazionale Amianto del Ministero dell’Ambiente.
Consulta il testo integrale della sentenza
Risarcita orfana vittima del dovere: novità
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata sul problema che coinvolge i figli di vittima del dovere, che non si trovavano a carico fiscale alla morte del familiare.
Nell’Ordinanza, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, ha precisato che non ha, sul punto, ancora assunto una posizione definitiva.
Su questa base, l’Osservatorio Nazionale Amianto continua la sua azione di tutela.
Perciò invita tutti gli orfani di vittima del dovere non a carico a proseguire nelle loro richieste e ad impugnare le sentenze risultate negative.
Il nesso tra l’amianto e la neoplasia polmonare
L’amianto è conosciuto anche con il sinonimo di asbesto, ed è una delle principali cause delle neoplasie polmonari come il cancro ai polmoni e il mesotelioma. Per prevenire questa neoplasia, è fondamentale evitare tutte le esposizioni agli agenti cancerogeni.
La neoplasia polmonare colpisce maggiormente nella fascia di età tra i 70 ed i 74 anni, però non risparmia i giovani, specialmente se fumatori ed esposti anche ad asbesto. L’indice di sopravvivenza ai 5 anni è limitato al 14,3% e si rivela una patologia quasi sempre mortale.
È importante quindi affidarsi alla prevenzione primaria ovvero evitare l’esposizione ad amianto e agli altri cancerogeni (fumo di sigaretta, carbon black, gas di scarico dei motori diesel, fumi di saldatura, pece di catrame e carbone, residui di berillio, nichel, cadmio, benzene e benzidina, arsenico, cromo, etc.).