In tema di responsabilità medica, al fine di perseguire l’interesse e tutelare sia il medico che il paziente, il legislatore nel 2017 ha emanato la Legge Gelli-Bianco. Tale Legge ha, di fatto, sostituito la L. 189/2012 con fini chiarificatori in termini di adeguamento della responsabilità civile e penale degli esercenti la professione sanitaria.
Infatti, la L. 24/2017 ha abrogato l’art. 3 della Legge Balduzzi, introducendo nell’ordinamento l’art. 590-sexies c.p. rubricato “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“. La norma ha il pregio di eliminare il riferimento alla colpa lieve, con la conseguenza di contenere l’applicabilità della scriminante ai soli casi di colpa per imperizia.
La negligenza e l’imprudenza, dunque, determinano sempre la responsabilità del sanitario, anche qualora egli si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche. La giurisprudenza prevalente ritiene, allora, che, gli elementi del dolo e della colpa grave, siano rilevanti unicamente in relazione alla perizia nella soluzione di problemi concreti di elevata difficoltà.
L’Osservatorio Nazionale Amianto-ONA si occupa anche di malasanità. Infatti ha istituito, insieme al suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, il Dipartimento Malasanità e Responsabilità Medica. In più offre alle vittime un servizio di consulenza gratuita legale e medica.
Indice
Responsabilità medica: onere probatorio
La L. 24/2017 ha, con l’art. 7, suddiviso le fonti di responsabilità in contrattuale, per la struttura, ed extracontrattuale, per il medico. Ciò a condizione che il medico non abbia assunto un’obbligazione personale con il paziente.
Questo ha comportato notevoli conseguenze circa l’onere probatorio. Se in precedenza il paziente vittima di malpractice che volesse far valere i propri diritti poteva semplicemente dimostrare il “rapporto di spedalità” e il danno, oggi non è più così. A seguito della Legge Gelli, il paziente deve provare sia l’evento dannoso che il suo legame con la condotta del medico, materialmente intesa, indipendentemente dalla negligenza e dall’evento dannoso.
Alla luce di tali adempimenti il medico o la struttura dovranno provare l’esatto adempimento, ovvero la non imputabilità dell’inadempimento. Infatti, il nesso eziologico e la colpa del medico non sono configurabili qualora il peggioramento delle condizioni di salute dipenda da una circostanza eccezionale e imprevedibile.
Occorre, comunque, precisare che, in sede civile, per la dimostrazione del nesso di causalità si applica il principio di giudizio del “più probabile che non“, come chiarito dalle SS. UU. con la Sentenza 481 del 2008.
La difficoltà della prova nei casi di malasanità
In ambito di responsabilità medica, contrattuale o extracontrattuale, vi è un duplice nesso di causalità:
- quello materiale tra condotta e evento dannoso;
- causalità giuridica che lega l’evento e il danno.
Appare evidente, dunque, che il paziente, creditore della prestazione medica, è posto in una condizione probatoria ben più complessa rispetto ai creditori di altre obbligazioni. Egli, dovendo sempre dimostrare il nesso materiale, deve, infatti, provare un legame che richiede specifiche conoscenze di settore.
Ciò comporta uno squilibrio di tutela a favore del medico, che è stato, parzialmente, colmato tramite l’affermazione pretoria della prossibilità per il paziente di dimostrare il nesso eziologico anche attraverso presunzioni. (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., n. 26907/2020)
Il dipartimento di terapia e cura del mesotelioma
Il dipartimento terapia e cura del mesotelioma costituisce, in Italia, il punto di riferimento per coloro che sono stati esposti ad amianto. È fondamentale anche per coloro che, purtroppo, hanno già ricevuto la diagnosi di mesotelioma.
L’associazione di vittime amianto (ONA), assiste gratuitamente tutti i pazienti ed i loro familiari, in particolare in caso di errore medico.
La casistica riportata dalla giurisprudenza in tema di colpa grave del medico è estremamente ampia. I casi più eclatanti sono:
- somministrare anestetico locale, rivelatosi fatale per il paziente, senza aver previamente accertato le condizioni del paziente (Cass. n. 2141/1988);
- medico specializzato in ortopedia per aver provato un intervento di alta chirurgia neoplastica (Cass. 2428/1990);
- omettere di informare una donna sul possibile esito negativo dell’intervento abortivo cui si era sottoposta, nel caso in cui la paziente, dopo l’intervento, abbandoni l’ospedale (Cass. n. 6464/1994);
- omettere di rilevare una fattura del femore (Cass. n. 8845/1995);
- primario che, essendo in ferie, abbia ritardato un intervento indifferibile, causando danno al paziente (Corte dei Conti, n. 100/A 1996);
- medico che, chiamato ad intervenire chirurgicamente sul trasferimento del seno, decida di esportare intera ghiandola mammaria senza preventivamente seguire un esame istologico intraterapeutico (Cass. n. 1233/1998);
- non aver controllato la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica redatta dai colleghi di pronto soccorso (Cass. 12273/2004);
- aver affidato ad un inesperto assistente sociale un malato grave di mente, nel caso di suicidio del malato non può invocare, quale causa eccezionale, il deficit di sorveglianza del malato da parte dell’assistente sociale (Cass. n. 10435/2004).
L’ iter per il risarcimento da malasanità
Ai fini del risarcimento, occorre innanzitutto essere in possesso di tutta la documentazione circa lo stato di malattia, gli accertamenti, la diagnosi, il trattamento, la terapia o l’intervento subito. Possono essere allegati, dunque, le cartelle cliniche, i risultati di visite o analisi, le ricevute delle prestazioni mediche e il diario clinico.
In un primo momento, si procede inviando al medico e alla struttura ritenuti responsabili del danno, una missiva contenente:
- esposizione dei fatti;
- contestazione della responsabilità;
- richiesta risarcimento danni per malasanità.
Allo stesso modo, essa deve anche contenere la sollecitazione del medico, della struttura e delle compagnie assicuratrici a formulare un’offerta risarcitoria, motivata e congrua.
Qualora la lettera non sortisca effetti, la Legge Gelli ha imposto l’obbligo di esperire l’accertamento tecnico preventivo di cui all’ art. 696-bis c.p.c. oppure il procedimento di mediazione ex D.L.vo 28/2010. Solo qualora a seguito delle stesse non si raggiunga un accordo sarà possibile adire il giudice e innescare un giudizio a cognizione sommaria.
Nella prima ipotesi, il Tribunale competente, previo ricorso, nomina un CTU che accerti, preliminarmente, l’an e il quantum debeatur redigendo una perizia e tentando di conciliare le parti.
La perizia così redatta è idonea a fornire sostegno circa l’eventualità di intraprendere o meno il giudizio, qualora a seguito del tentativo non sia raggiunto alcun accordo. Questo anche in relazione alla necessità che tutte le parti partecipino alla consulenza tecnica preventiva, in ragione dell’obbligo di proporre un’offerta risarcitoria o di comunicare i motivi di diniego.
Il procedimento di mediazione, invece, consiste nel tentativo di trovare un accordo stragiudiziale tramite il mediatore che, sentite le parti e valutate le circostanze, propone la soluzione economica transattiva. Le parti restano libere di accettare o rifiutare tale proposta.
Responsabilità medica: quantificazione del danno
Con la L. 24/2017 il legislatore ha scelto di prevedere espressamente l’applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.L.vo 209/2005.
In particolare, l’art. 138 impone la predisposizione di una tabella nazionale delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra il 10 % e il 100%. Tali sono le menomazioni “macropermanenti“. A ogni singolo punto di invalidità, completa dei coefficienti di variazione in base all’età del soggetto, deve essere associato un valore pecuniario. Qualora la menomazione accertata incida in modo rilevante su aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, il giudice può aumentare sino al 30% l’ammontare del danno come determinato sulla base della tabella unica nazionale.
Per quanto concerne il danno biologico per le lesioni di lieve entità o “micropermanenti” (da 1% a 9%), le modalità liquidative sono disciplinate dall’art. 139. Le Tabelle maggiormente utilizzate sono sicuramente quelle del Tribunale di Milano, che mettono in relazione i punti percentuali di invalidità permanente riportata dal paziente con un valore monetario per ogni punto e il tutto in rapporto all’età del soggetto.
Occorre, poi, sottolineare che se il danno biologico supera il 16%, per legge si ha diritto anche a un indennizzo patrimoniale, erogato dall’INAIL. Esso è quantificato sulla base della percentuale di menomazione nella tabella dei coefficienti.
Responsabilità medica: termini prescrizionali risarcimento
La creazione di un sistema improntato al doppio binario di responsabilità medica, contrattuale ed extracontrattuale, ha prodotto effetti anche in relazione ai termini di prescrizione per la proposizione della richiesta risarcimento danni malasanità.
Infatti, in riferimento alla responsabilità contrattuale il diritto della vittima di errore medico al risarcimento si prescrive in dieci anni. Per la responsabilità extracontrattuale, il termine coincide, invece, con quello quinquennale.
Inoltre, anche l’art. 6, che introduce nel codice penale l’art. 590-sexies, produce conseguenze circa la prescrizione. All’esercente la professione sanitaria che cagioni colposamente, per negligenza o imprudenza, una lesione o la morte del paziente, vengono applicate le pene degli artt. 590 c.p. o 589 c.p.
L’art. 2947 c.c. prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento danni richieda in generale il decorso del termine di 5 anni dal giorno dell’illecito. Orbene, la medesima norma, al comma 3, impone che qualora il fatto costituisca reato, per cui sia stabilita una prescrizione più lunga, tale termine si applica anche all’azione civile.
Come si può contattare l’associazione?
Nel caso in cui si abbia subito un danno è consigliabile rivolgersi a un avvocato che potrà agire affinché si possa ricevere la giusta tutela. Per questo l’ONA e il team di legali dell’Avvocato Bonanni sono a disposizione delle vittime e mettono a disposizione un servizio di assistenza legale.
Per ricevere la consulenza gratuita basta chiamare il numero verde o compilare il form.