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giovedì, Febbraio 13, 2025

Responsabilità medica, la riforma è legge

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Malasanità: il medico che segue le linee guida non è punibile

Novità in vista in campo sanitario con l’entrata in vigore del DDL GELLI,  che lo scorso 28 febbraio ha ottenuto il disco verde dalla Camera con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.

Da oggi, in pratica, cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, medici e assicurazioni. Dopo un iter piuttosto sofferto,  durato circa tre anni, via libera, dunque, alla norma che porta la firma di  Federico Gelli, deputato pisano del Pd,  che dopo aver incassato l’ok del Parlamento, punta a  tracciare una nuova strada per il settore sanitario dopo il decreto Balduzzi,  riducendo il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva che, secondo alcune stime, costa al sistema sanitario nazionale intorno ai 10 miliardi di euro.

In sintesi, l’atto prevede che il medico che provoca un danno a un paziente per imperizia non sarà penalmente punibile per colpa se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche assistenziali. Da un lato, dunque,  si alleggerisce la pressione esercitata dal timore di conseguenze penali per i camici bianchi, puntando, appunto, a ridurre la medicina difensiva

Le vittime di malasanità avranno i risarcimenti più velocemente

 Dall’altro si apre la strada a risarcimenti più sicuri nei confronti dei pazienti vittime di malasanità ed errori vari in corsia. 

Queste, nel dettaglio, le sostanziali novità:

Ridimensionata la responsabilità del medico

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare i casi di medicina difensiva, nell’interesse generale del medico e del paziente con il disegno di legge che modifica il concetto di responsabilità civile del professionista. Da una parte resta invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre viene ridimensionata  la responsabilità del medico operante. L’articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Responsabilità penale

Il DDL GELLI alleggerisce la responsabilità penale del medico Solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali, dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose

Conciliazione

Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica. Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l’ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista.

Altra importante novità riguarda l’introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.

Con la riforma della responsabilità dei medici e degli infermieri per effetto della c.d. Legge Gelli ci sono delle importanti novità che riguarderanno anche le attività di ONA Malasanità e del Dipartimento finalizzato al risarcimento dei danni per malasanità.  Queste le dichiarazioni dell’Avv. Ezio Bonanni che fa luce sulla questione, analizzando i punti più importanti della nuova normativa: 

Responsabilità medica: che cosa è cambiato?

Con quella che da oggi chiameremo con il nome di Legge Gelli oltre a cambiare le norme sulla responsabilità dei medici, sono state introdotte delle maggiori tutele per i malati in casi di presunta malasanità, ed in ogni caso sono state recepite delle postulazioni giurisprudenziali, in particolare il c.d. doppio binarioSi tratta di un’integrale riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario, sia penale che civile, sia per il personale medico e paramedico che per le strutture sanitarie. È una misura richiesta essenzialmente dai medici per evitare il rischio di condanne penali, in seguito a complicanze avvenute in sala operatoria. Però in questo modo la misura si traduce in un colpo di spugna in caso di negligenze ed imprudenze, ovvero sarà molto più difficile ottenere la condanna penale di coloro che, per inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia, hanno determinato gravi danni ai loro pazienti. Infatti, costoro invocheranno la colpa lieve, ovvero di essersi attenuti ai protocolli medici, e chiederanno di essere assolti.

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Responsabilità medica: quali sono le altre novità della Legge Gelli? 

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità. Ciò è importante per avere un quadro della situazione. Inoltre, per ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. In questo modo verranno raccolti i dati sui rischi ed eventi negativi non solo sulle cause ma anche sulla frequenza e sui costi del contenzioso. Questi dati poi saranno inviati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organo che avrà il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN. e sarà un importante strumento anche per il comitato ONA Malasanità e per il Dipartimento ONA Risarcimento dei Danni da Responsabilità Medica.

Come cambia la responsabilità professionale del medico? La legge prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave.

Responsabilità medica: cosa significa? 

L’articolo 6 della Legge Gelli, riguardante laresponsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” specifica questo aspetto: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. 

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici. Questa misura non è condivisibile, specialmente ove si dovesse tradurre in un colpo di spugna, ovvero in un onere probatorio eccessivo, tenendo presente che in sede penale vale già e per tutti i reati la regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, accompagnata dalla presunzione di non colpevolezza. In ogni caso, quindi al sanitario potranno essere contestati solamente i reati come omicidio colposo e lesioni personali, mentre al di fuori di queste due casistiche verrà sollevato da qualsiasi responsabilità qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

La responsabilità civile del medico diventa extracontrattuale

La nuova legge cambia anche la responsabilità del medico, che diviene extracontrattuale e quindi il paziente avrà l’onere della prova di dover dimostrare il danno e soprattutto la colpa, mentre invece, in precedenza, a fronte della natura contrattuale della responsabilità, era il medico a dover dimostrare di aver adempiuto in modo esatto a tutte le sue obbligazioni. Una modifica che non è di poco conto. Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà questa a dover dimostrare di non avere responsabilità. Se nel primo caso, in relazione all’azione di responsabilità extracontrattuale a carico del sanitario, l’onere della prova è a carico del paziente, nel secondo caso, e cioè nei confronti della struttura sanitaria, c’è un onere probatorio pregnante a carico dell’ospedale o della Asl

In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica. Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale, e non potrebbe essere altrimenti visto che questo instaura con il paziente un tipo di contratto differente. Il termine per la prescrizione di 10 anni per i profili di responsabilità contrattuale (quindi nei confronti della struttura sanitaria, della ASL, ovvero del medico con cui è stato stipulato un vero e proprio contratto) inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico, secondo i principi già tracciati dalla giurisprudenza. Il risarcimento del paziente verrà stabilito in base alle tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano, anche se potrebbe essere applicate le nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza, che però introducono delle novità abbattendo l’entità del risarcimento.

Rafforzato obbligo del tentativo di conciliazione

Ci sono anche delle ulteriori novità. In particolare, viene rafforzato l’obbligo del tentativo di conciliazione al quale debbono essere chiamate a partecipare entrambe le parti, unitamente alle compagnie di assicurazioni, oppure dovrà essere istituito un accertamento tecnico preventivo. Un’altra novità riguarda l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie hanno l’obbligo di assicurarsi. Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale, a questo punto l’azione può essere intrapresa già direttamente a carico delle compagnie assicurative, mentre in precedenza erano le strutture sanitarie o il medico a doverle citare, con allungamento dei tempi e soprattutto in più di qualche occasione con la scelta della strategia di non farle comparire in giudizio. La nuova legge ribadisce l’obbligo assicurativo per tutti i medici, compresi i liberi professionisti, oltre all’introduzione del fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Quali saranno le azioni del comitato ONA Malasanità?

Il comitato ONA Malasanità e il dipartimento per il risarcimento dei danni da malasanità (istituiti presso l’Osservatorio Nazionale Amianto inizialmente in riferimento ai danni subiti dai lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto in relazione a casi di ritardo diagnostico e di errori nelle terapie rispetto alle patologie asbesto correlate e al mancato rispetto dell’obbligo della sorveglianza sanitaria), si è ora allargato anche a tutti gli altri casi di malasanità. Per tali ragioni, questa riforma, anche se da noi non condivisa in tutti gli aspetti (per esempio per l’attenuazione della responsabilità penale e per la trasformazione della responsabilità del sanitario da contrattuale a extracontrattuale), evidentemente contiene degli elementi positivi. Sarà nostro compito quello di utilizzare e mettere in luce gli strumenti positivi e di attenuare gli effetti negativi dei profili non condivisibili e non condivisi.

 Leggi il testo del DDL GELLI

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