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martedì, Settembre 10, 2024

In prepensionamento dipendenti e militari dell’aeronautica

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Accolto il ricorso dei dipendenti esposti dell’Aeronautica Militare

I dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa e, quindi, anche dell’Aeronautica Militare, possono ricorrere alla Corte dei Conti per ottenere la condanna dell’INPS alla rivalutazione contributiva e al prepensionamento.

L’esposizione all’amianto costituisce, infatti, un mero presupposto di fatto, rilevante ai fini probatori, che il giudice contabile può valutare per verificare la spettanza del diritto previdenziale”, hanno sostenuto i giudici della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, di Roma, presidente Dr.ssa Fausta Di Grazia.

La Corte – sentenza n. 49/2017 – ha accolto il ricorso presentato da quattro ex dipendenti dell’Officina Meccanica del II° Gruppo M.A. Aeronautica di Forlì, difesi dall’Avv. Ezio Bonanni, che in primo grado si erano visti dichiarare dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna la inammissibilità del ricorso, perché l’INAIL non aveva portato a termine il procedimento. Un quinto dipendente dell’A.M. sempre assistito dall’Avv. Ezio Bonanni, aveva invece ottenuto dalla stessa Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale dell’Emilia Romagna, l’accoglimento del ricorso e quindi la condanna dell’INPS a rivalutare la posizione contributiva.

Tuttavia, l’accertamento tecnico disposto dalla stessa Corte dei Conti romagnola, attraverso la Prof.ssa Fiorella Belpoggi, aveva permesso di appurare che questi lavoratori erano stati esposti a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll (fibre/litro) nella media delle otto ore lavorative. L’Avv. Bonanni, quindi, forte del riconoscimento già ottenuto per il sig. M.S., chiederà che anche tutti gli altri possano accedere al prepensionamento, come è loro diritto.

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Amianto e Marina militare, una storia lunga quanto triste

L’utilizzo dell’amianto in Aeronautica Militare ha mietuto e continua a mietere vittime, come dimostrato dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Padova (procedimento n° 572/12), relativo al quale l’Osservatorio Nazionale Amianto si costituirà parte civile per sostenere le ragioni delle vittime e dei loro familiari.

La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna aveva negato loro il diritto per un cavillo formale. Cioè, se l’INAIL non ha rigettato formalmente la domanda, il ricorso sarebbe inammissibile e, quindi, il diritto sarebbe definitivamente compromesso. «Decisione illogica e contraddittoria che ho impugnato – sostiene Bonanni – ottenendo così il ristabilimento del principio di diritto che, in secondo grado, è stato affermato in modo equo e giusto dalla Corte dei Conti di Roma».

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