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martedì, Settembre 17, 2024

Pensione ai lavoratori malati di amianto, il testo completo

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Pensione a tutti i lavoratori malati di amianto che hanno contratto patologie amianto correlate, la cui origine professionale è stata riconosciuta dall’Inail.

È con la legge di Stabilità l’emendamento che recepisce una delle più pressanti richieste che l’Osservatorio Nazionale Amianto ha formulato nell’interesse dei lavoratori malati di patologie asbesto correlate contemplate nelle tabelle. Parliamo del mesotelioma, del tumore polmonare e dell’asbestosi.

Pubblichiamo l’articolo 1, comma 250 della Legge di Stabilità del 2017, già Disegno di Legge n. 2611/2016 con la quale è stata approvata la norma che prevede l’immediato pensionamento per tutti coloro che, per motivi di lavoro, hanno contratto mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, purché riconosciuti dall’INAIL, ovvero dall’ente assicuratore, senza che ci sia la necessità di alcuna soglia di riconoscimento di inabilità/invalidità.

Infatti, il testo dell’art. 1, comma 250, del Disegno di Legge n. 2611/2016 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”), inizialmente proposto dall’On.le Antonio Boccuzzi, ha poi ottenuto il sostegno bipartisan di tutti i gruppi politici e quindi definitivamente approvato con la legge del 7 dicembre 2016.

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Il testo della legge per malati di amianto

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Il diritti dei lavoratori esposti ad amianto

Per i lavoratori malati di amianto di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma.

L’Osservatorio Nazionale Amianto metterà a disposizione il formulario perché tutti gli aventi diritto possano procedere al deposito della domanda di pensione presso l’INPS (ovvero presso l’ente gestore della posizione previdenziale).

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