Economia, ambiente, salute e diritto penale
L’ambiente e la sicurezza, che si traduce in salute, è il pilastro anche dell’economia. Questo ce lo ha insegnato il Covid-19 a livello globale.
Troppo spesso, come denunciato dall’ONA, la salute e l’ambiente sono stati sacrificati a presunte esigenze dell’economia.
La pandemia ha messo in risalto questo sistema fragile. Anche dal punto di vista imprenditoriale, dei grandi imprenditori, è carente di una visione verso il futuro, diversamente dalle piccole, e piccolissime aziende, che costituiscono il vero reticolato produttivo.
Ambiente e Salute: la situazione italiana
In Italia, l’ambiente e la salute sono stati messi da parte per troppo tempo. In questo contesto, la pandemia ha rafforzato il messaggio dell’ONA, purtroppo, nella sua drammaticità. Infatti, abbiamo un concetto arretrato del verde, in un contesto consumistico senza regole.
Esiste una fascia di persone esposte maggiormente al rischio. Sono anche quelle maggiormente interessate da pericoli per la salute di origine ambientale, soprattutto dalla scarsa qualità dell’aria, e di un inquinamento indiscriminato.
L’impegno dell’ONA contro le difficoltà italiane
Pertanto, l’ Osservatorio Nazionale Amianto, ha preso atto delle criticità emerse nel Paese sotto il profilo della salute e dell’ambiente, acuite proprio dal Covid-19. Con riferimento, anche al sistema economico e nel contesto del diritto penale.
L’ONA TV, la televisione dell’ONA si è occupata di questo tema. L’economia italiana sta vivendo un periodo di forte tensione, emarginata e discriminata a favore della tutela della salute senza limiti, anche oltre il contesto ambientale che spesso sembra essere dimenticato.
In questo contesto, la pandemia del Covid-19 ha confermato alcune criticità del nostro sistema paese, nonostante la forza e la determinazione mostrata dagli stessi cittadini, vittime non solo del virus, ma anche di una sregolatezza del sistema amministrativo-statale.
ONA News: il quindicesimo appuntamento
In studio, a presentare il quindicesimo appuntamento di ONA News, dal titolo “Economia, ambiente, salute e diritto penale”, il Dott. Massimo Maria Amorosini. Giornalista e conduttore televisivo, mentre gli ospiti:
- Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto
- Prof. Avv. Angelo Alessandro Sammarco, Avvocato penalista e Professore Associato presso l’Università degli Studi di Salerno
- Dott. Franco Colombo, Presidente FILASC
Pandemia e patologie asbesto correlate
L’Avv. Ezio Bonanni nel suo intervento di apertura ha evidenziato come nel contesto pandemico vi sia stata una più alta incidenza di patologie asbesto correlate. Essendo il primo bersaglio, proprio l’apparato respiratorio, con coincidenza di casi nelle zone a più alta industrializzazione, per presenza e densità di polveri sottili ed inquinanti.
L’ambiente incide sull’insorgenza di patologie tumorali. Sia per inalazione di aria inquinata, piuttosto che in ragione delle stesse abitudini alimentari. C’è una componente nelle patologie tumorali che sicuramente è legata al DNA ma è altrettanto vero che è maggiormente influenzata anche all’inquinamento di tipo ambientale.
La tutela della salute passa necessariamente attraverso un sistema di prevenzione che ha tra le prime fasi, quella di vivere in un ambiente sano, abitudini di vita salutistiche.
Covid-19 e i soggetti più a rischio
Il Covid – 19 incide maggiormente su chi ha patologie pregresse, ma maggiormente sulle persone esposte ad amianto. Questo perché hanno già una debolezza intrinseca, dovuta a delle infiammazioni, che le fibre di amianto provocano, e anche delle difficoltà respiratorie, quindi il cancro non è altro che la conseguenza dell’infiammazione, che determina un maggiore afflusso di ossigeno e di zuccheri, che alimentano la massa tumorale, e le fibre di amianto hanno una capacità lesiva del DNA cellulare.
Quindi, talvolta, anche l’adozione di mezzi di prevenzione tecnica e protezione individuale, può non essere sufficiente se l’ambiente è saturo di inquinamento, poiché di può ridurre il rischio ma non annullarlo.
Diritto penale: economia ed ambiente
Nel corso della trasmissione, il Prof. Angelo Alessandro Sammarco, luminare del diritto penale, forte della sua esperienza accademica e professionale, ha sintetizzato i principi del diritto penale.
In particolare, la condotta attiva ed omissiva in relazione all’evento che può essere anche di pericolo. La condotta deve essere personale se si vuole incardinare un profilo di diritto penale. Così, per gli ecoreati, per i quali, a maggior ragione, l’evento è di pericolo e non di danno.
Occorre distinguere i reati ambientali da quelli contro la persona, per cui, l’evento è sempre costituito dalla lesione dell’integrità psicofisica e della vita.
Diversamente, per i reati ambientali, c.d. di pericolo, l’evento è sempre sussistente, perché è uno dei presupposti del rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.) e di tassatività (art. 27 Cost.).
Il disastro ambientale e la legge sugli ecoreati
Quindi, sulla base del perimetro per il quale si focalizza l’attenzione, occorre distinguere, con riferimento alla condotta, in ordine al bene protetto. Anche per gli ecoreati sussiste, comunque, l’evento, che è quello del pericolo perché, diversamente, le norme sarebbero illegittime se non ci fosse un evento.
In questo caso, non si tratta di una punibilità senza evento, oppure, un diritto penale senza evento. A maggior ragione, anche nel disastro ambientale (art. 434 c.p.), l’evento è il pericolo, e si dimostra con il fenomeno epidemico (epidemia).
Tant’è vero che, la morte, è una aggravante del reato di cui all’art. 434 c.p., prevista nel suo secondo comma. Si deve, quindi, ragionare, in termini più prettamente penalistici, su un diritto penale dell’evento di pericolo, che è costituito dal rischio.
Nel contesto del diritto penale del rischio, ovvero, la configurabilità del reato penale a prescindere dall’evento morte, ovvero, lesione dell’integrità psicofisica.
In relazione al reticolato dei diritti fondamentali della persona, la tutela della vita umana e, quindi, dell’integrità psicofisica hanno tale rilievo che, anche il solo rischio di lesione, integra i presupposti per la tutela penale.
In buona sostanza, non solo il diritto penale presidia i valori costituzionali (Bricola), ma deve anticipare la tutela e, quindi, la punibilità in relazione alla loro rilevanza e alle conseguenze che condotte, anche solo rischiose, possono determinare.
Sia in relazione alla morte, sia in relazione alla irretrattabilità anche di malattie gravemente invalidanti.
La sentenza Franzese e i suoi effetti
In più, il diritto penale del rischio supera anche il problema del nesso causale. Infatti, in chiave penalistica, occorre ribadire che, fin dalla sentenza Franzese, SS. UU. n. 30328/2002, il giudizio di colpevolezza in ordine al nesso causale presuppone l’accertamento ogni oltre ragionevole dubbio.
Poiché molte delle leggi scientifiche, proprio sulla base del ragionamento galileiano e di falsificazione (Cass., IV Sez. Pen. n. 43786/2010), sono prive di carattere universale, bensì soltanto in chiave probabilistica, si rischia una sostanziale impunità.
Infatti, è molto difficile raggiungere la certezza scientifica oltre ogni ragionevole dubbio e ciò sacrificherebbe eccessivamente la tutela della vittima, anch’essa tutelata dal Codice Penale.
Quindi, si deve ragionare in chiave futura, a maggior ragione, sul reato di pericolo, perché il reato di pericolo non necessita di un evento morte o lesione, e, quindi, si supera il problema del nesso causale. In questo modo, si può tutelare penalmente la vittima anzi, la si tutela prima che sia tale in modo irreversibile rispetto all’evento malattia e all’evento morte.
Questo si traduce anche in una sorta di tutela del c.d. REO, in quanto, beneficerebbe dell’interdizione, prima che si traduca nella lesione della vita umana. Inoltre, anche nel caso in cui ci fosse un evento morte successivo, potrebbe – anche se a torto – invocare il ne bis in idem.
Infatti, le stesse condotte, sarebbero state già attenzionate nel momento in cui sono state poste in essere. Questo sistema eviterebbe anche lo scolorire della prova, e, quindi, sarebbe una garanzia sia per l’accusa che per la difesa.
Inquinamento ambientale: il riscontro del danno
L’inquinamento ambientale infatti, potrebbe non produrre nell’immediatezza alcun danno, e quindi non esserci l’evento.
Pertanto, la soglia di punibilità è arretrata al “pericolo di un pericolo di lesione”, che nel caso si verifichi intervengono poi le norme a tutela della salute con un impianto sanzionatorio ben più afflittivo e stringente.
Pe realizzare un optimum di protezione occorrerebbe che il Legislatore vedesse queste situazioni in una progressione criminosa, cioè si protegge l’ambiente per proteggere la salute! Sarebbe, pertanto, opportuno che si realizzasse una serie di norme tra loro coordinate e coerenti che insieme all’ambiente proteggessero le persone.
Pandemia ed economia: cosa pensano gli imprenditori
Sul punto è intervenuto il Dott. Franco Colombo, Presidente FILASC, che ha affrontato il tema con uno sguardo economico-imprenditoriale, anche con riferimento al fenomeno repressivo generato dalla pandemia, che vede il sistema economico italiano al rischio “collasso”.