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martedì, Settembre 10, 2024

Mobbing: “La mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing”

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Mobbing e amianto, un tema che richiama il falso dilemma morire di fame o morire di lavoro. Sono le parole del Prof. Gaetano Veneto, già allievo di Gino Giugni, padre dello Statuto dei Lavoratori. L’antica storia del movimento operaio, uomini e donne che hanno insieme agito per la tutela e il riconoscimento dei diritti. La loro presente si avverte nella Sala Calcagni del Campidoglio. L’ONA è rappresentato dal suo Presidente, e anche dal M.llo Nicola Panei. L’Ordine Forense è rappresentato nella sua massima espressione. Non solo l’Avv. Paolo Nesta, ma anche dall’Avv. Mauro Mazzoni. Così l’Avv. Irma Conti, vice presidente dell’Ordine Forense, nota per il suo impegno professionale verso le donne vittime di violenza. Perciò, il tema del mobbing come il tema delle malattie asbesto correlate, e della tutela del diritto dei lavoratori, è stato al centro di questo convengno. Il focus è sulla mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing, anche in relazione alla condizione ricattatoria del lavoro per esposizione all’amianto.

Ona e amianto al centro del dibattito

Mobbing: lavoro è salute! 

Mobbing. – Il tema della mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing, anche in relazione alla condizione ricattatoria del lavoro per esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni al centro di un acceso dibattito.

L’evento si è tenuto nella Sala Calcagni, Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Roma.

Il mantra “lavoro è salute” al centro dell’analisi che mira a creare un ambiente lavorativo equo, sicuro e sano per tutti i cittadini.

L’incontro di studio, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e promosso dal sindacato S.I. AVV., in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Associazione “Verso il futuro”, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, ha permesso di affrontare la problematica del mobbing sotto il profilo della tutela risarcitoria, e dei diritti costituzionali, tra i quali la salubrità ed il rispetto della sicurezza sul lavoro

Un brainstorming di altissimo livello

Fra i presenti, alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani e il vertice dell’Avvocatura Capitolina, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, l’Avv. Antonino Galletti (Consiglio Nazionale Forense), Mauro Mazzoni, delegato della Cassa Forense.

E ancora, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, Commissione di Diritto Penale e di Mediazione Penale e Responsabile comunicazione del Sindacato Avvocati SI.AVV, l’Avv. Irma Conti, Vice Presidente COA di Roma e Coordinatrice della Commissione di Diritto penale, l’Avv. Eleonora Grimaldi, Coordinatrice della Commissione di Mediazione penale.

Altri nomi illustri a convegno: il Prof. Giorgio Spangher, Docente di Diritto penale all’Università Sapienza, l’Avv. Guerrino Petillo, Segretario Generale Unisrita, il Dott. Fabio Massimo Gallo, già Presidente reggente della Corte d’Appello di Roma, il Prof. Avv. Roberto Borgogno, Docente di Diritto penale all’Università Sapienza, il Dott. Marco Astrologo, Amministratore delegato del Gruppo Astrologo, S.p.A, l’Avv. Giuseppe Corasaniti, già Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione e l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA.

Avv. Ezio Bonanni presidente Osservatorio Nazionale Amianto (ONA)

 “Occorre superare la concezione ricattatoria del lavoro, che si fonda sul falso dilemma morire di fame o morire di lavoro. Fondamentale il ruolo dell’avvocatura per la tutela delle violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per i comportamenti mobbizzanti contro quei lavoratori che chiedono tutela” –  esordisce l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto ONA. Prima di addentrarci nel vivo del convegno, utile capire cosa si intende per mobbing.

Mobbing: cosa vuol dire esattamente?

Il mobbing sul posto di lavoro rappresenta una forma di abuso psicologico sistematico o di umiliazione perpetrato da individui o gruppi, mirato a danneggiare la reputazione, l’onore, la dignità umana e l’integrità di un individuo, con l’intento finale di costringere la vittima a lasciare il proprio impiego.

A coniare il termine fu l’etologo Konrad Lorenz nel 1966. Il padre della moderna etologia lo usò per descrivere il comportamento tenuto da alcune specie di animali che, agendo in branco, assalivano un loro simile per allontanarlo.

Negli anni ’70, lo psicologo svedese Heinz Leymann spostò il termine nel contesto lavorativo, identificandolo come una comunicazione ostile e non etica, diretta in modo sistematico da uno o più individui principalmente verso un individuo che, a causa del mobbing, viene spinto in una posizione indifesa e vulnerabile, continuamente sottoposto a questa attività”.

Insomma, un processo graduale che porta la persona bersagliata a una condizione di svantaggio o a divenire oggetto di comportamenti sociali negativi sistematici.

La definizione, abbastanza chiarificatrice, abbraccia una serie di categorie lavorative a ogni latitudine e longitudine, tanto che possiamo ritenere il mobbing come un fenomeno “tristemente universale”. Da qui la necessità di intervenire a livello giuridico e normativo, per la tutela psicofisica delle vittime.

Ma come si evoluta la legislazione? E’ stata esaustiva?

Iniziative europee per il contrasto e la prevenzione del mobbing

A livello europeo, sono stati compiuti sforzi significativi per contrastare il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro. La Direttiva 89/391 ha attribuito maggiori responsabilità ai datori di lavoro in termini di salute e sicurezza, estendendole “in ogni aspetto relativo al lavoro”.

 Il Parlamento Europeo ha ratificato una Risoluzione (Risoluzione A5-0283/2001) che ha esortato gli Stati membri a rivedere e integrare i propri quadri legislativi relativi alle misure contro il mobbing e le molestie sessuali, e a pervenire a una definizione armonizzata di “mobbing”.

In risposta a questa tendenza, le parti sociali europee hanno siglato un Accordo quadro sulle molestie e la violenza sul lavoro. Inoltre, la Commissione Europea, nella Strategia europea sulla salute e sicurezza (2007-2013), ha sottolineato l’importanza di promuovere la salute mentale sul posto di lavoro.

Alcuni Stati membri dell’UE, in particolare la Svezia, hanno adottato specifiche leggi contro il mobbing sul luogo di lavoro, mentre altri Stati membri sono al lavoro per proposte legislative.

La risposta dell’Italia

Il quadro normativo italiano comprende leggi e principi costituzionali che tutelano la salute e l’integrità dei lavoratori. Inoltre, il codice civile e l’art. 2043 stabiliscono la responsabilità di risarcire il danno causato da comportamenti mobbizzanti.

La legge n.300 del 1970, nota come Statuto dei lavoratori, contiene disposizioni significative per la tutela dei lavoratori, comprese procedure disciplinari contro gli abusi del datore di lavoro. Infine, il Decreto Legislativo sulla mediazione. Di cosa parliamo?

La mediazione penale

Il Decreto Legislativo n.28 del 2010 introduce la mediazione civile e commerciale come strumento per la conciliazione.

Nello specifico il decreto obbliga a tentare la mediazione prima di avviare azioni giudiziarie in alcune materie, rafforzando così la cultura della mediazione.

Ed è proprio questa la sfida lanciata durante il tavolo di lavoro riunito in Campidoglio.

In un contesto dove la fattispecie criminosa del mobbing non è ancora disciplinata, è stato infatti necessario dibattere su una specifica normazione.

Utile precisare che, sotto il profilo penale, alcuni sostengono che il mobbing potrebbe costituire un reato di lesione personale colposa.

Emergono però due diverse scuole di pensiero: una che vorrebbe inquadrare il Mobbing come un reato, e un’altra che lo vorrebbe come un illecito civile.

Focus sul convegno: cosa è emerso?

A partire dal caso Ilva, che ha segnato la storia industriale italiana, incarnando il paradigma del falso dilemma tra salute e lavoro ed evidenziando la necessità di un diverso approccio, il convegno si è posto l’obiettivo di mediare questa contrapposizione teorica. In che modo? Con la proposta di utilizzare l’Istituto della Mediazione penale quale strumento per risolvere in un tempo celere le cause avviate dalle vittime di mobbing.

In tal modo il lavoratore sarebbe risarcito tramite un accordo raggiunto con il colpevole, ottenendo così in tempi più veloci la revoca del demansionamento subito e allo stesso tempo permetterebbe al colpevole di ottenere una pena ridotta.

 “Morire di fame o morire di lavoro?” l’interrogativo sollevato dall’Avv. Ezio Bonanni. Il presidente ONA, che da decenni si occupa delle tematiche legate all’amianto, ritiene inaccettabile dover morire per lavorare. Ancora peggio, subire mobbing per il fatto di rivendicare il diritto alla salute. Una duplice offesa alla dignità umana!

Salute e amianto: il commento dell’Avv. Paolo Nesta

Come è noto l’amianto è un materiale pericoloso e gravemente nocivo per la salute dell’uomo. Sul territorio italiano ce ne sono circa 32 milioni di tonnellate derivanti da coperture e da lastre di cemento. Il rischio esposizione è certamente accentuato nei posti di lavoro ma esiste anche nei nostri palazzi” ha affermato il Presidente COA, Nesta, che ha sottolineato – “ci sono risoluzioni del Parlamento Europeo e leggi italiane per la rimozione e, quando non vengono rispettate, intervengono i Giudici, ma è pur sempre un intervento ex post, invece è fondamentale richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei politici, senza distinzione di colore e di appartenenza, sul ruolo della prevenzione”. Il diritto alla salute è di tutti” – ha evidenziatolAvvocatura può svolgere un ruolo fondamentale per prevenire e rimuovere i pericoli derivanti dall’esposizione alla fibra killer e per sensibilizzare i cittadini e i giovani nelle scuole”.

Perché optare per la mediazione penale?

Durante il convegno è emerso sostanzialmente che :

  1. La mediazione penale può essere uno strumento di grande valore per affrontare il mobbing, offrendo alle parti coinvolte l’opportunità di dialogare e cercare soluzioni che favoriscano il ripristino delle relazioni danneggiate e il benessere generale sul luogo di lavoro;
  2. Offre diversi vantaggi rispetto al procedimento giudiziario, tra cui la celerità, l’economicità, la riservatezza e la possibilità di preservare i rapporti tra le parti;
  3. Il mediatore svolge un ruolo cruciale nel facilitare il dialogo e promuovere una soluzione che rispetti i reali bisogni e interessi delle parti coinvolte.

Conclusioni del presidente Ona Avv. Ezio Bonanni

L’obbligatorietà della mediazione introdotta dal Decreto Legislativo n.28/2010 contribuirà davvero a promuovere la cultura della mediazione come strumento efficace per la risoluzione pacifica delle controversie, specialmente in contesti sensibili come il mobbing sul luogo di lavoro?

Il Presidente ONA, Avv. Ezio Bonanni ha dichiarato: “questo importante incontro ha permesso di evidenziare come ci possa essere un utilizzo alternativo del diritto penale in chiave, non soltanto risarcitoria, ma anche preventiva e dissuasiva della commissione di illeciti che determinano la morte per patologie asbesto correlate. Per questi motivi, l’ONA, in collaborazione con l’Associazione Verso il Futuro”, il Sindacato e l’Ordine degli Avvocati di Roma, e con il Consiglio Nazionale Forense moltiplica il suo impegno al fine di determinare unazione sinergica di tutela della salute, nella funzione più alta dell’avvocatura, che è quella dei diritti in prevenzione”.

La mediazione penale è un faro di speranza per i lavoratori che affrontano il mobbing e le devastanti conseguenze delle patologie asbesto-correlate – ha concluso – non possiamo permettere che la loro lotta venga ignorata”.

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