La Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, , in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Asti ha condannato il Ministero della Difesa a pagare, in favore della vedova A.T. e della figlia minore C.F., la speciale elargizione complessiva di 200.000 euro, nonché, in favore di ciascuna, l’assegno vitalizio nella misura mensile di 500,00 euro e lo speciale assegno vitalizio di 1.033,00 euro.
Riconoscimento della qualità di vedova e orfana di vittima del dovere
La Corte di Appello, quindi, ha riconosciuto la vedova e l’orfana, rispettivamente figlia di vittima del dovere alle Sig.re A.T. e C.F., a seguito del decesso – per mesotelioma pleurico – del Sig. C.S., che ha prestato servizio militare presso la Marina Militare Italiana/Ministero della Difesa, incorporato in data 18.11.1971 e congedato con la qualifica di “specialista di leva” in data 17.10.1973, in esposizione ad amianto.
L’Osservatorio Nazionale Amianto rappresenta molte delle vittime del dovere, ovvero di orfani di vittime del dovere, ed ha costituito uno specifico dipartimento con un servizio di assistenza medica e legale per la tutela di tutti i diritti delle vittime, le quali possono chiederne il supporto, sia attraverso lo sportello telematico o gli appositi dipartimenti come quello dedicato al riconoscimento di “Vittime Del Dovere“, che con il n. verde 800034294.
“Giustizia è fatta. La Corte di Appello di Torino ha riconosciuto che la morte di C.S. è riconducibile all’attività di servizio in Marina Militare, in particolare nel veliero Amerigo Vespucci, nave scuola che aveva componentistica in amianto.
Vittime del dovere: la punta dell’iceberg
Sono almeno 530, fino al 2015, i casi di mesotelioma tra coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare, e molti altri casi si sono aggiunti e si tratta della punta dell’iceberg, perché sono almeno 3000 i decessi in Marina Militare per esposizione ad amianto.
Chiediamo, ancora una volta, al Governo, di porre fine al contenzioso e di riconoscere le prestazioni di vittima del dovere a coloro che sono deceduti per esposizione ad amianto, ovvero ai loro familiari, e il risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso”, dichiara Ezio Bonanni, difensore della famiglia di C.S., componente della Commissione Nazionale Amianto del Ministero dell’Ambiente e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
I diritti negati degli orfani vittima del dovere
Sono diverse le Corti di merito che riconosco i diritti che spettano agli orfani di vittima del dovere, anche se non erano più a carico fiscale, al momento della morte del familiare.
Tuttavia, in alcuni casi, i Ministeri, tra cui il Ministero della Difesa, possono rigettare la domanda dei figli non a carico, se è già stata corrisposta la prestazione al congiunto. Questa posizione si fonda su art. 6 della L. 466/1980 e su SS.UU. 22753/2018.
Rifarsi a queste normative, però, è infondato, come sostiene l’Avv. Bonanni e come reputano anche le sentenze di varie Corti. Per esempio, la Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019 ha ritenuto, infatti, non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980 perché fa riferimento alla sola speciale elargizione.
Di recente anche la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo la problematica riguardante gli orfani non a carico fiscale. Ma, nell’Ordinanza interlocutoria Civile Sez. 6 Num. 15224 del 2021, ha precisato di non aver ancora assunto una posizione.