Posarelli Romano, un’altra vittima dello stabilimento chimico Solvay
Il tumore non venne diagnosticato. Il medico curante del Sig. Posarelli Romano, dipendente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ritenne anche quando i sintomi erano imponenti di somministrare al paziente una terapia antibiotica, trascurando completamente l’anamnesi lavorativa. Siamo dunque di fronte all’ennesimo caso di malasanità.
Fu in seguito alla presenza in Rosignano dell’Avv. Ezio Bonanni, nell’ottobre 2010, ad accendere i riflettori e il sospetto che potesse trattarsi di un tumore polmonare da esposizione ad amianto, tanto che il figlio, Sig. Posarelli Massimiliano, recatosi dal medico curante, sollecitò degli accertamenti strumentali specifici, eseguiti i quali ormai non c’era più tempo: il cancro aveva invaso tutto l’organismo e il lavoratore è deceduto il successivo 18.11.2010, anche per negligenza e malasanità.
Particolarmente toccante è il momento della morte: era la sera del 17.11.2010 e Romano disse alla moglie Maria Luisa: “vado a distendermi sul divano, ora devo andare”.
Maria Luisa prese sonno e al suo risveglio Romano era deceduto, disteso sul divano.
L’importanza della sorveglianza sanitaria
Romano si poteva salvare, se fosse stato sottoposto a una sorveglianza sanitaria che, dopo il pensionamento, è a carico delle ASL, e nel nostro caso tale sorveglianza è mancata totalmente nonostante in Solvay in quel periodo e per quelle mansioni ci fosse esposizione ad amianto.
L’INAIL ha riconosciuto l’origine professionale della patologia del Sig. Posarelli Romano. Attivata la procedura di mediazione, la medesima, in data 15.05.2017, è naufragata.
A questo punto il Sig. Massimiliano Posarelli procederà per vie giudiziarie con una causa di risarcimento danni che verrà affidata all’Avv. Ezio Bonanni e che porterà alla richiesta di risarcimento dei danni, prima di tutto per la tardiva diagnosi e l’errata somministrazione di antibiotici, e poi per la carenza di sorveglianza sanitaria, che avrebbe permesso una diagnosi precoce e quindi una tempestiva cura del tumore.
I diritti della famiglia e l’azione dell’ONA
“Non posso accettare che mio padre sia morto invano. Trovo incredibile che la USL Toscana Nord Ovest abbia violato precise norme di diritto comunitario che impongono la sorveglianza sanitaria a carico delle ASL dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Solo ora la Regione Toscana si è convinta e infatti è di circa un mese fa l’annuncio dell’avvio della sorveglianza sanitaria, e allora perché non è stata fatta prima?” dichiara il Sig. Massimiliano Posarelli, figlio della vittima, esso stesso affetto da patologia asbesto correlata e coordinatore regionale ONA.
“L’Osservatorio Nazionale Amianto ha già attivato numerose azioni giudiziarie a carico delle ASL per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria in varie regioni d’Italia, dalla Campania come alla Liguria, dalla Sicilia fino al Friuli Venezia Giulia, e ora anche la Toscana, anche se questa regione si è ora avviata ad effettuare questi servizi. Speriamo che gli esami siano quelli prescritti dal protocollo ONA, altrimenti ci sarà materia per gli avvocati, però noi auspichiamo che non siano necessari i tribunali perché sono vite umane che vengono sacrificate ancora e sempre sull’altare del profitto” dichiara la Sig.ra Antonella Franchi, del coordinamento nazionale ONA.
“Non ne possiamo più di queste lesioni alla sacralità della vita umana” dichiara il Sig. Antonio Dal Cin, del coordinamento nazionale ONA, un vero e proprio leone che ora ha dismesso la divisa da finanziere perché malato di asbestosi e divenuto un vero guerriero dei diritti civili e della sacralità della vita umana, coordinatore anche dello sportello SOS Amianto – Pronto Soccorso Amianto.
Nota di approfondimento
Normativa e giurisprudenza in materia di sorveglianza sanitaria per esposti e vittime dell’amianto.
La responsabilità della ASL discende anche dalla violazione dell’obbligo dello screening sanitario. “Si allargano le maglie della colpa medica fino a ricomprendere gli esami non obbligatori. L’omissione di uno screening di massa da parte del “camice bianco” poco scrupoloso, anche se non previsto dalla legge, fa infatti scattare la responsabilità del medico e, di conseguenza, dell’ente ospedaliero per i relativi danni riportati dal paziente per detta omissione” (Cassazione Civile, Sez. III, 02.02.2005, n. 2042).
La ASL convenuta ha violato l’obbligo giuridico di sottoporre i lavoratori esposti professionalmente ad amianto ad una serie di controlli e verifiche per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto lavorativo: D.P.R. n°1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che disponeva la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all’amianto tramite visita medica preventiva (art.157) e, ad integrazione della stessa, radiografia del torace (art.160); il D.M. 21.1.1987 (recante Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi), che modificava tale protocollo sanitario, sostituendo la radiografia del torace con la ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della concentrazione delle fibre inalate:
– corpuscoli dell’asbesto nell’espettorato;
– siderociti nell’espettorato;
– crepitii basilari molto fini e persistenti nel tempo;
– insufficienza ventilatoria restrittiva;
– compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.
Sorveglianza sanitaria: cosa prevede la legge?
Il D.Lgs. 277/91 all’art.4 comma1 lett. p (misure di tutela) prevedeva, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, il prolungamento del controllo sanitario dopo la cessazione dell’attività comportante l’esposizione stessa. Il medesimo decreto, all’art.29 comma 4 (controllo sanitario) prevedeva l’obbligo per il medico competente di fornire ai lavoratori adeguate informazioni circa la necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comportava l’esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto. Tale obbligo era ribadito dall’art.17 comma 1 lett. e e dall’art. 69 comma 6 del D.Lgs. n°626/94, ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. n°81/2008 il quale conferma, all’art.259 comma 2, l’obbligo di un controllo sanitario, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle norme comunitarie.
La Direttiva 477/83/CEE (sesto considerando), cui ha fatto seguito la Direttiva 148/2009/CE, che all’art. 18, 2° comma, fa riferimento agli esami specifici del torace cui il lavoratore deve essere sottoposto almeno ogni 3 anni (e nella legislazione interna a carico della ASL) e nel 4° comma, stabilisce espressamente che “ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell’esposizione. Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali”, con un obbligo di sorveglianza che è ancorato sul quinto considerando “misure preventivi ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto e del impegno previsto dagli Stati Membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti” e ancora al quindicesimo considerando “ai fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica die lavoratori esposti”.