Condannata INPS alla refusione delle spese.
La Corte d’Appello di Genova ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello con il quale l’INPS si era opposta alla decisione del Giudice del lavoro di Massa, Dott. Augusto Lama che, con la sentenza n. 94 del 21.04.2017, aveva sentenziato il riconoscimento dei benefici amianto per i lavoratori del porto di Carrara fino al 31.12.1992.
L’INPS aveva mosso censure nei confronti del Giudice Dott. Augusto Lama, sostenendo che egli avesse errato nell’affermare che nel porto di Carrara ci fosse stato amianto.
Dalla parte del magistrato di Massa, l’Avv. Ezio Bonanni e l’Osservatorio Nazionale Amianto, i quali avevano invece sostenuto la correttezza dell’operato dell’esperto Giudice del lavoro del Tribunale di Massa.
L’ennesimo scontro frontale tra l’Avv. Ezio Bonanni e l’INPS è finito con ulteriore soccombenza per l’ente pubblico, questa volta con una censura di inammissibilità.
Il dispositivo è stato depositato in cancellaria il 4 dicembre 2017 e recita testualmente:
“La Corte di Appello di Genova, PQM, dichiara l’inammissibilità dell’appello. Condanna l’INPS alla refusione … delle spese di lite”.
La dichiarazione dell’Avvocato Bonanni
«L’inammissibilità dell’appello va ben oltre il rigetto: in questo caso, l’appello è stato depositato fuori termine. Non comprendo perché l’INPS di Massa si sia accanita contro i lavoratori portuali della Marina di Massa, così come si sta accanendo nei confronti del Sig. Gianfranco Giannoni, per il quale molto presto dovremo iniziare un’ulteriore azione, ma questa volta chiederemo anche i danni e agiremo nei confronti di chi, invece di attuare le leggi dello Stato, nega i diritti delle vittime dell’amianto», dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei lavoratori del porto di Massa che in questo territorio, come nel resto d’Italia, sta ottenendo sentenze che fanno giurisprudenza, ponendo l’INPS con le spalle al muro: o applicare la legge e riconoscere il diritto delle vittime, o soccombere davanti al Giudice.
Ora si apre la strada per il prepensionamento, perché un’eventuale ricorso in cassazione dell’INPS avrebbe chance nulle perché c’è una tardività nell’atto di appello perché depositato oltre il termine di legge.
Focus di approfondimento
Le norme sui prepensionamenti: i lavoratori esposti ad amianto hanno diritto a un prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione, ex art. 13 comma 7 L. 257/92.
Se non sono malati, è necessario superare i 10 anni e le 100 ff/ll come soglia di esposizione, ex art. 13 comma 8 L. 257/92.
Nel caso di asbestosi, mesotelioma e tumore polmonare, si ha diritto all’immediato pensionamento senza limiti di età e anzianità contributiva, con i soli requisiti di 5 anni di cui 3 negli ultimi 5 (art. 1 comma 250 L. 232/2016).
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