Benefici vittime amianto: ne discute l’avv. Ezio Bonanni
A 25 anni dall’entrata in vigore della legge 257/92, che in Italia ha stabilito il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali di amianto e/o contenenti amianto, ci sono ancora circa 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, in circa 50 mila siti, e un milione di micrositi.
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le esposizioni professionali a polveri e fibre di amianto provocano ogni anno 107.000 decessi per asbestosi, mesotelioma e tumore polmonare di origine professionale, e un milione e mezzo di malati. Una stima per difetto che non tiene conto di tutte le altre patologie di diversa origine. Chi è affetto da queste patologie può richiedere una speciale rendita.
L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, assieme alla Guardia Nazionale Amianto si è reso disponibile a rendere qualsiasi attività di consulenza richiesta, anche per valutare il rischio concreto in caso di esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e altri cancerogeni, ovvero per acquisire tutti gli elementi probatori utili da utilizzare nei procedimenti amministrativi e giudiziari per il riconoscimento dell’origine professionale delle patologie, che presuppone sempre e comunque la prova dell’esposizione.
Di seguito l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni relativa alla rendita e ai benefici contributivi per il prepensionamento da esposizione da amianto.
Quali gli interventi assicurativi e previdenziali in materia amianto?
In Italia, sono riconosciute nella lista I le seguenti patologie: asbestosi polmonare, placche e/o ispessimenti della pleura, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, tumore del polmone, tumore della laringe, tumore dell’ovaio, che sono assistite dalla presunzione legale di origine per cui è sufficiente dimostrare la presenza dell’amianto nell’ambiente lavorativo per ottenerne l’indennizzo.
Solo che, in molte occasioni, l’INAIL nega ugualmente l’origine professionali di tali patologie ed occorre quindi imbarcarsi in lunghe controversie giudiziarie, ed allora, a questo punto, è fondamentale poter dimostrare la sussistenza dell’esposizione e cioè della condizione di rischio, per cui è necessario acquisire la prova della presenza di amianto.
Tale dimostrazione è anche fondamentale per la prevenzione primaria (perché potrà far emergere la necessità della bonifica) e/o secondaria (in tema di sorveglianza sanitaria, tanto da permettere la diagnosi precoce e quindi le migliori terapie e cure).
Il ruolo della Guardia Nazionale Amianto
Il ruolo della Guardia Nazionale Amianto è altresì decisivo anche in sede di riconoscimento dell’origine professionale delle patologie e del risarcimento dei danni, per il fatto che la prova della condizione di rischio impone l’applicazione della presunzione legale di origine, e quindi l’obbligo dell’INAIL dell’indennizzo e la base di prova per il risarcimento dei danni in sede civilistica, tanto più se coniugata al dato epidemiologico, che potrà essere acquisito attraverso l’attività del Dipartimento Epidemiologia dell’ONA, con l’applicativo digitale ONA REPAC.
Inoltre, altre patologie sono contemplate nella lista II (di limitata probabilità) e sono il tumore della faringe, dello stomaco e del colon retto, di cui invece l’Osservatorio Nazionale Amianto ha un’evidenza epidemiologica granitica, ragione per la quale abbiamo insistito con l’INAIL affinché siano contemplate nella lista I piuttosto che nella lista II, in modo tale che ne sia facilitato il riconoscimento.
Anche per quanto riguarda la lista III (per cui l’origine lavorativa è possibile) e che contempla il solo tumore dell’esofago, abbiamo acquisito elementi che ne confermano la riconducibilità all’esposizione ad amianto, e sulla base della disintegrazione del sistema tabellare, siamo convinti che tali patologie debbano essere tutte riconosciute ed indennizzate, e tuttavia riteniamo che i dati sugli elementi di esposizione acquisiti attraverso la Guardia Nazionale Amianto e quelli epidemiologici debbano essere coniugati con quelli dei dipartimenti, per permettere tutte le tutele di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Come si può ottenere l’indennizzo INAIL o la causa di servizio?
Ai sensi dell’art. 139 dpr 1124/65, tutti i medici che riconoscano l’esistenza di un sospetto dell’origine professionale di qualsivoglia patologia hanno l’obbligo di denunciarla, tanto più se è contemplata nell’elenco INAIL (ecco il motivo per il quale, come Osservatorio Nazionale Amianto, abbiamo insistito per integrare le tabelle delle malattie professionali).
Il medico, dunque, deve redigere il primo certificato di malattia professionale, che deve consegnare al lavoratore, il quale ha un termine di 15 giorni per consegnare il certificato al datore di lavoro che a sua volta ha l’obbligo di inviarlo all’INAIL entro i successivi 5 giorni.
Nel caso di patologie asbesto correlate, nella maggior parte dei casi la denuncia avviene successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, e quindi l’unico strumento è quello dell’inoltro da parte del medico con lo strumento telematico, oppure può essere sempre consegnato al paziente, che lo inoltrerà all’INAIL.
Si avvia così la procedura per il riconoscimento della malattia professionale.
Si devono quindi esprimere prima di tutto gli uffici CONTARP (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale), che nella stragrande maggioranza dei casi negano il rischio amianto: ecco perché è importante il ruolo della Guardia Nazionale Amianto, come strumento di prova dell’esposizione. Poi si esprimeranno gli uffici medico-legali e quindi si arriverà alla formulazione di un primo giudizio che, se fosse di rigetto o sottovalutazione dell’entità della lesione, potrà essere oggetto di ricorso, sulla base dell’art. 104 dpr 1124/65.
Dopodiché, sarà esperita la collegiale, alla quale potrà partecipare il medico di fiducia dell’assicurato, in questo caso uno dei medici volontari del Dipartimento di Medicina Legale dell’Osservatorio Nazionale Amianto, cui seguirà il giudizio definitivo che, se fosse negativo, potrà essere impugnato in sede giudiziaria.
Avv. Ezio Bonanni: quali prestazioni vengono erogate dall’INAIL?
L’INAIL indennizza il danno biologico, purché raggiunga il 6%, e poi, a partire dal 16%, eroga una rendita mensile sulla base del grado invalidante e dell’entità della retribuzione. Poi il lavoratore oltre alla rendita ha diritto al risarcimento dei danni differenziali e complementari a carico del datore di lavoro.
Per sapere di più sulla rendita e il risarcimento, è sufficiente consultare la sezione Danni da amianto: risarcimenti, rendite e benefici contributivi del sito dell’Avv. Ezio Bonanni.
Cosa comporta il riconoscimento origine professionale della malattia?
In caso di riconoscimento di patologia asbesto correlata, anche all’1%, il lavoratore avrà diritto ad ottenere la certificazione di esposizione ad amianto, ex art. 13 comma 7 L. 257/1992, utile per il prepensionamento e per la rendita.
Per saperne di più, si può consultare la pagina I benefici contributivi esposizione amianto -Come accedere al prepensionamento del sito ONA.
Potrà in ogni caso essere consultato uno dei legali dell’associazione o direttamente lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, per cui è sufficiente farne richiesta inoltrando un’email all’indirizzo osservatorioamianto@gmail.com oppure avveziobonanni@gmail.com.
Ne consegue che il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto da parte dell’INAIL obbliga l’INPS ad accreditare le maggiorazioni utili per il prepensionamento.
Nel caso in cui gli accrediti non fossero sufficienti per ottenere il prepensionamento, grazie alla nuova normativa inserita nella finanziaria del 2017 (art. 1, comma 250, L. 232/2016), sarà possibile ottenere, in caso di riconoscimento del mesotelioma, del cancro polmonare e dell’asbestosi, l’immediato accesso alla pensione di inabilità senza limiti di anzianità ed età, con le modalità meglio spiegate nella sezione del sito dello studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni.
Avv. Ezio Bonanni: e per i dipendenti pubblici?
I dipendenti pubblici che hanno contratto patologie asbesto correlate hanno diritto ad ottenere una rendita per il riconoscimento delle prestazioni quali vittime del dovere, con parificazione alle vittime del terrorismo.
È sufficiente quindi consultare la relativa sezione del sito (Tutela vittime del dovere per patologie asbesto correlate, e riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali e indennitario risarcitorie) per acquisire ogni ulteriore elemento utile.
Altri chiarimenti per chi si è rivolto alla Guardia Nazionale Amianto?
Aggiungo che l’amianto è un cancerogeno completo e che provoca danno anche nel caso di sola e semplice esposizione, per cui tutte le esposizioni vanno vietate, qualsiasi sia la loro entità, poiché non c’è una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla.
I lavoratori esposti hanno diritto al prepensionamento, se lo sono stati per oltre 10 anni a concentrazioni superiori alle 100ff/ll oppure se riescono a dimostrare un danno biologico, tutt’altro che improbabile, quantomeno per quanto riguarda le patologie fibrotiche.
La sorveglianza sanitaria è quindi indispensabile, oltre che per la diagnosi precoce e quindi per la tutela della salute, anche per il dato epidemiologico e soprattutto per ottenere, con il riconoscimento di qualsiasi patologia anche con un grado invalidante minimo, il rilascio della certificazione da parte dell’INAIL utile per l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto e quindi per il prepensionamento.
Per maggiori chiarimenti e per ottenere il riconoscimento delle prestazioni di rendita per malattia professionale e/o riconoscimento di causa di servizio e qualità di vittima del dovere, oppure per ottenere l’assistenza legale ai fini del prepensionamento per esposizione ad amianto, l’Osservatorio Nazionale Amianto si rende disponibile all’assistenza tecnica e legale.Per poter consultare l’associazione è sufficiente farne richiesta per email che può essere inoltrata all’indirizzo osservatorioamianto@gmail.com. L’ONA ti supporta chiedi la tua consulenza gratuita!