La presenza di amianto negli immobili o sui tetti degli edifici, scoperta dopo aver firmato il contratto di affitto, consente all’inquilino di non pagare il canone?
A questa domanda ha risposto il giudice del Tribunale di Cremona, nella sentenza n. 377 del 22 settembre 2021. Il magistrato ha spiegato che il conduttore non può sospendere la corresponsione dell’affitto soltanto per la scoperta della presenza dell’asbesto.
Obbligo di rimozione da immobili solo in casi specifici
L’asbesto, infatti, si trova ancora in tantissimi edifici e per legge non c’è l’obbligo di rimozione, a meno che non diventi pericoloso. Se, infatti, la copertura in amianto, come tubature o altro, non sono deteriorati vanno soltanto tenute sotto controllo. Nel caso in cui fosse necessario possono essere incapsulato o confinato.
Inoltre per gli edifici realizzati prima del 1993, anno di esecuzione della legge 257/1992 che mette al bando l’amianto, non c’è un divieto della presenza del materiale cancerogeno.
Tecniche di bonifica
L’incapsulamento è una delle tecniche di bonifica dell’amianto e consiste nel getto di liquido aggrappante, e altre sostanze, grazie alle quali si evita il rilascio di fibre. L’usura del tempo, il cambio di temperatura, agenti atmosferici danneggiano le coperture causando dispersione delle fibre.
Solitamente questa tecnica di bonifica è raccomandata nel caso in cui l’amianto è compatto, e cioè in modo particolare per il cemento-amianto.
Il confinamento, invece, consiste nell’isolare completamente l’intero ambiente in cui si trova l’amianto, per evitare la dispersione di fibre nell’aria. Ovviamente non è adatta agli edifici.
L’obbligo di rimozione arriva soltanto nel momento in cui la copertura in amianto sia deteriorata e quindi altamente pericolosa.
Immobili, il caso del Tribunale di Cremona
Non era il caso studiato dal Tribunale di Cremona, per il tetto di un capannone commerciale. Il giudice ha infatti dato torto al conduttore.
Sulla questione si era già espressa la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2099/2013). La sospensione, anche solo di una parte del canone, infatti, può dirsi giustificata solo nel caso in cui venga a mancare la prestazione da parte del locatore. In questa mancata prestazione rientra anche, nel fare in modo che la copertura di amianto non si deteriori e si mantenga inalterata, in modo da non essere inalabile e, dunque, pericolosa.
Amianto, subdolo killer
L’amianto è stato utilizzato in grande quantità soprattutto dopo gli anni ’50, fino agli anni ’80. Poi il suo utilizzo è stato ridotto fino ad essere messo al bando nel 1993.
In realtà già nei primi del ‘900 erano evidenti i suoi effetti negativi sulla salute degli operai che lo maneggiavano per varie lavorazioni. Negli anni ’40 due studi scientifici ne dimostrarono la pericolosità e negli anni ’60 la sua cancerogenicità è stata confermata. Nonostante questo, però, le aziende continuarono ad utilizzarlo, non trovando alternative a così basso costo.
Gli effetti di quei comportamenti sono sempre più evidenti con il passare degli anni. La latenza delle patologie asbesto correlate è lunga anche decenni e il picco è previsto tra il 2025 e il 2030.
L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, ha raccolto i dati e analizzato il fenomeno nella sua ultima pubblicazione: “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022”. I casi di mesotelioma, tumore sentinella causato quasi esclusivamente dall’asbesto, sono raccolti nel VII rapporto ReNaM dell’Inail.
Per richiedere una consulenza gratuita i lavoratori e i cittadini possono utilizzare lo sportello on-line, o contattare il numero verde 800 034 294. Per segnalare i siti contaminati da amianto, utilizzare la App, creata dall’Ona.