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domenica, Settembre 8, 2024

Friuli: i contributi per lo smaltimento amianto

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È stata prevista, per la regione Friuli-Venezia Giulia, l’erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese. Basta presentare la domanda al Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia.

Domanda per i contributi dal 1 al 28 febbraio

Tale domanda va presentata dal 1 al 28 febbraio di ogni anno.
Bisognerà presentarla utilizzando il modello allegato al regolamento. In presenza di più istanze, esse vanno inviate con pec (posta elettronica certificata) separate. Con la legge regionale n. 3/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2018, viene modificato l’art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l’accesso ai contributi per lo smaltimento. La rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.

In questo caso, è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio.

Possono beneficiare dei contributi:

  • le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE cioè le società, anche individuali, situate su tutto il territorio nazionale e iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.
    Sono escluse:
    le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca e Tessile –Confezione – Articoli in pelle e calzature
  • le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
  • le grandi imprese.

Non possono beneficiare dei contributi:

  •  le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  •  e imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  • le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

I servizi di assistenza medica e legale dell’ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA Aps  e l’Avv. Ezio Bonanni tutelano i diritti di tutti i cittadini e lavoratori esposti e vittime dell’amianto e altri cancerogeni. L’associazione con il pool di tecnici, assiste i cittadini per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati (prevenzione primaria). In caso di esposizioni ad asbesto ed altri cancerogeni, si può chiedere il servizio di assistenza medica gratuita (prevenzione secondaria).

L’ONA guida la ricerca scientifica in materia di mesotelioma ed altre patologie asbesto-correlate. Fermo il ruolo della prevenzione primaria, la diagnosi precoce, e le terapie più tempestive, assicurano maggiori chance di guarigione, ovvero di maggiore sopravvivenza a migliori condizioni di salute. L’ONA guida anche il pool di legali, per la tutela di tutti i diritti delle vittime di malattia professionale, tra cui quelle asbesto correlate, per il prepensionamento e l’adeguamento dei ratei pensionistici, con i c.d. benefici contributivi per esposizione ad amianto.

Anche i lavoratori che sono ancora privi di malattia, hanno diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto. In caso di insorgenza di malattia professionale, l’ONA avvia il percorso INAIL per l’indennizzo e/o la rendita. In caso di servizio reso nelle Forze Armate, ovvero in esposizione ad amianto ed altri cancerogeni, nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato, la struttura medico legale dell’ONA avvia le domande amministrative di riconoscimento di causa di servizio e quelle di vittima del dovere. Tutte le vittime e i loro famigliari hanno diritto al risarcimento di tutti i danni. In caso di decesso, le somme sono liquidate ai famigliari, loro eredi legittimi.

assistenza ona

Le spese ammesse a contributo, dopo la presentazione della domanda:

  • spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, comprese quelle inerenti all’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  • spese relative ad analisi di laboratorio
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro

Spese non ammissibili al contributo:

le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Anche le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, cioè tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)

E per quanto riguarda il contribuito?

per le micro imprese è di massimo 15mila euro, per le piccole e medie di massimo 30mila euro e per le grandi non oltre 40mila euro.

Tempi e le procedure per la consegna

Chi beneficia del contributo ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione per presentare la documentazione giustificativa. Dopo la ricezione della domanda, il contributo viene presentato entro 90 giorni.

Quanto è il valore dei Contributi INAIL

Contributi INAIL in conto capitale per le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’INAIL con la sua DETERMINA “DetPres n. 519 del 6 dicembre 2018” approva i criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese per un importo che supera i 97milioni €.

Al Bando ISI INAIL 2018 (valevole per il 2019) possono partecipare aziende che presentano progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto. Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA. Il contributo va dai 5mila€ ai 130mila € e per contributi superiori a 30mila € è possibile chiedere un’anticipazione del 50% del contributo.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.

Nella partecipazione a questo bando, il punteggio attribuito ai progetti è inversamente proporzionale alla dimensione di impresa, sono quindi favorite le imprese più piccole.

Per informazioni di dettaglio consultare il sito dell’INAIL.

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Numero verde ONA

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