Mesotelioma e altre malattie asbesto correlate: fondo vittime amianto 2021. L’INAIL, con la circolare n. 25 del 27 settembre 2021, ha reso chiarimenti sulle prestazioni economiche per le vittime di esposizione ad amianto dal 1° gennaio 2021.
Considerando, che con la Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha varato una serie di disposizioni in merito alle nuove prestazioni economiche a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro familiari utilizzando le disponibilità del Fondo per le vittime dell’amianto istituito nel 2007 a norma di legge, la n. 244 del 24 dicembre 2007.
Fondo vittime amianto 2021: Che cos’è?
Con la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021, all’art.1 comma 356, l’INAIL ha stabilito l’erogazione di una prestazione economica aggiuntiva a decorrere del 1 gennaio 2021 a favore titolari di rendita erogata per una patologia asbesto correlata, riconosciuta dall’ente, e ai superstiti in caso di soggetti deceduti (così come previsto dalla Legge 1124/1965). Un’erogazione pari alla misura percentuale del 15% della rendita in godimento ai beneficiari.
L’INAIL, con la recente circolare n. 25 del 27 settembre 2021, ha chiarito nel merito della novità introdotta dal 2020 secondo la quale l’importo “sarà erogato mensilmente in un’unica soluzione unitamente al rateo di rendita in godimento”, superando il “sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi” risalente al 2019.
L’una tantum fondo vittime amianto 2021
Inoltre, la circolare INAIL interviene specificando che la prestazione una tantum, è riconosciuta alle vittime di mesotelioma per esposizione ambientale. Questa prestazione è erogata su istanza dell’interessato o dei superstiti (disposizione contenuta all’art. 1, comma 357 della Legge 178/2020). Inizialmente, questa misura era stata stabilita solo in via sperimentale.
La legge di bilancio citata ha stabilito che ”per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021″ l’Inail eroga ai malati di mesotelioma -dovuto all’esposizione familiare o ambientale- ” una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso”.
La presentazione delle domande per l’una tantum
L’istanza, avverte la recente circolare, “deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia”. Inoltre, lo stesso termine triennale a pena di decadenza è stabilito se a presentare l’istanza sono gli eredi. Decade così la precedente previsione del limite dei 90 giorni dalla data del decesso. Il modulo INAIL 190/E e tutte le informazioni sono reperibili sul sito INAIL, insieme alla circolare n. 25 del 27 settembre 2021.
Infine, sulla modalità di presentazione delle domande: la stessa indica che “il malato o gli eredi devono presentare o far pervenire alla Sede Inail competente in base al domicilio, con raccomandata a/r o PEC, apposita domanda per l’accesso alla prestazione, redatta sulla base della compilazione della modulistica”.
A cura di Maria Sole Lupi