Diritti del malato: le tutele dell’ONA

È fondamentale tutelare i diritti del malato. Sin dalle sue origini, la centralità del ruolo del medico e l’importanza del suo rapporto con il paziente, si è attenuto ad un ordine preciso.

Il dovere del medico, è fare il bene del paziente. Conseguentemente, nasce l’esigenza di punire i comportamenti che possano provocare un danno alla sua vita o alla sua integrità fisica. Nell’ordinamento italiano, il diritto alla salute costituisce uno dei diritti fondamentali che riceve tutela di rango costituzionale, sia per il singolo individuo sia per l’intera collettività (art. 32 Cost.).

Per questo l’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avvocato Bonanni tutelano le vittime di malasanità. Grazie al Dipartimento Malasanità e Responsabilità Medica si offre a tutti coloro che hanno subito un errore medico una consulenza gratuita legale e medica.

Consulenza ONA diritti del malato

Indice

Tempo di lettura: 9 minuti

I diritti del malato e l’impegno dei sanitari

In un contesto come quello attuale di pandemia per il Covid-19, è fondamentale confermare la fiducia nella nostra classe medica. Infatti, i medici hanno pagato un prezzo molto alto alla disorganizzazione della nostra sanità.

Quindi, l’ONA non intende censurare i medici e paramedici che hanno dato una meravigliosa prova di efficienza, sia per la pandemia che per le altre tutele. Infatti, il problema è proprio quello della disorganizzazione e anche del taglio della medicina territoriale e lo sbilanciamento in favore del settore privato.

L’ONA si batte per una sanità pubblica e per mantenere i migliori standard della tutela dei diritti del malato. Infatti, i diritti del malato si tutelano, prima di tutto, assicurando cure tempestive con il sistema pubblico e con l’efficienza delle strutture.

I diritti del malato: la tutela del paziente

Il paziente è colui che, per problemi di salute o accertamenti, chiede l’assistenza di un medico o una struttura. Tra questi due soggetti si instaura un rapporto che non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera. Tale complesso rapporto, consiste nella messa a disposizione del personale medico, nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie (SS. UU. n. 9556/2002).

L’obbligazione del medico è, al contempo, una obbligazione di mezzi e una obbligazione di risultato, il cui contenuto è dato sia dall’obbligo di diligenza che dall’obbligo di informazione del paziente.

Dall’obbligo di informazione discende l’onere del medico di acquisire il consenso al trattamento sanitario da parte del paziente. Il consenso informato consiste nel diritto all’autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte concernenti la propria salute.

Tale diritto trova conferma nell’art. 32 Cost., in sintonia con il principio fondamentale dell’inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. Il Supremo Consesso ha precisato che la manifestazione del consenso del paziente costituisce presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, afferendo tanto alla libertà morale, quanto alla libertà fisica del soggetto.

La Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto in materia di consenso informato. La mancanza di consenso è rilevante a fini risarcitori quando dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente scaturisce un pregiudizio per quest’ultimo.  In tali casi, il risarcimento è dovuto a prescindere dalla lesione del diritto alla salute. Per le ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato è consultabile Cass. n. 7248/2018.

I diritti del malato: l’obbligazione del medico

Quanto al risultato, si è precisato che questo non deve essere inteso come guarigione del paziente. Infatti, la struttura sanitaria e il personale medico debbono fornire tutte le cure richieste. In particolare, si applicano le linee guida, in subordine i protocolli per ogni singola patologia. Inoltre, è fondamentale lo sviluppo della ricerca scientifica, medica e biomedica.

Con riferimento alla valutazione dell’adempimento dell’obbligazione medica, ci sono una serie di parametri come, per esempio, l’età e le condizioni del paziente. Ciò è rilevante, in particolare, per le operazioni chirurgiche (Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 577/2008).

Diritti del malato: la diligenza del medico

Il professionista, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività, sarà tenuto ad una diligenza, che non è solo quella del buon padre di famiglia. Si tratta, infatti, della diligenza del debitore qualificato (art. 1176, co. 2, c.c.), che comporta il rispetto di tutte le regole che costituiscono la conoscenza della professione medica.

Quindi, a superamento della diligenza dell’uomo medio, si debbono tener presenti i parametri dell’art. 1176, comma 2, c.c.. Infatti: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17143/2012, ha precisato che è necessario distinguere tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale qualificata. Infatti, quella generica è richiesta al medico di base o al medico generale. Invece, la diligenza professionale specifica è quella richiesta al medico specializzato in un determinato settore.

Diritti del malato: regole di comportamento

Ne consegue, dunque, che se un paziente riporti una frattura e venga sottoposto alle cure di un medico di base, a quest’ultimo non potrà essere richiesta la diligenza o la capacità specifica di uno specialista ortopedico. Fermo restando che, il medico di base, dovrà evitare di avventurarsi, per rimanere al caso specifico, in terapie che rendano necessario uno l’intervento di uno specialista. La colpa del medico è stata valutata sulla base delle norme di cui all’art. 43 c.p..

Sul versante civilistico l’imperizia, ai sensi dell’art. 43, costituisce parte integrante del concetto di colpa, insieme all’imprudenza e alla negligenza. La colpevolezza è identificata nella diligenza, che si contrappone alla perizia, intesa come violazione delle regole tecniche. In richiamo alla diligenza, ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.

Ciò comporta che la diligenza assume un duplice significato: criterio oggettivo di determinazione del contenuto dell’obbligazione e parametro di imputazione del mancato adempimento. Il professionista assume l’obbligo di eseguire la prestazione a regola d’arte, ossia con le qualità proprie delle prestazioni fornite dal buon professionista di quella specialità.

Per completare il quadro sulla responsabilità del sanitario, è opportuno il riferimento alle linee guida. Secondo la Cassazione, sono “raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche” (Cass., sentenza n. 23283 del 11.05.2016).

Ancor più recentemente, sembra che le Sezioni Unite abbiano sancito il rango delle linee guida a fonte secondaria del diritto concernente la disciplina delle cautele, delle prescrizioni idonee, a fondare il rimprovero soggettivo all’esercente l’attività sanitaria (SS. UU. n. 8770/2017).

La responsabilità civile del medico

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto rilevanti novità sul tema della responsabilità civile degli operatori sanitari. Il rapporto giuridico tra il paziente e il sanitario, talvolta, può involgere anche la struttura sanitaria. In caso di inadempimento, la struttura sanitaria risponde, attraverso lo schema della responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Il rapporto trilaterale tra medico, paziente e struttura sanitaria, dà origine alla responsabilità di quest’ultima, solo nel caso in cui venga accertata la responsabilità del sanitario. Solo in quest’ultimo caso, sorgerà un obbligo risarcitorio anche per la struttura. La Legge Gelli, enuncia nell’art. 7, il principio della responsabilità dell’operatore sanitario ai sensi dell’art. 2043.  Quest’ultimo, dovrà rispondere nei confronti del paziente quando questi riuscirà a provare gli elementi dell’illecito aquiliano:

  • elemento soggettivo del dolo o della colpa;
  • nesso di causalità;
  • danno conseguente al trattamento sanitario.

Tale danno deve poter essere qualificato come ingiusto. Il paziente dovrà convenire in giudizio tanto la struttura sanitaria quanto il medico, provando l’esistenza di tutti gli elementi del fatto illecito. In tal modo, la struttura sanitaria, obbligata in solido con il professionista, sarà tenuta al risarcimento del danno.

La responsabilità penale del medico

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto una nuova norma nel Codice Penale. Si tratta dell’art. 590 sexies c.p., che, in sintesi ha:

  • ritenuto ammissibile l’istituto della colpa grave come criterio riduttivo della responsabilità penale;
  • avvalorato un indirizzo giurisprudenziale più benevolo verso il medico;
  • introdotto un ulteriore criterio di riduzione della responsabilità penale per colpa grave, che residua, qualora non vengano osservate le linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Legge Gelli e favor rei: conseguenze per le vittime

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 50078/2017, in materia di colpa medica, ha applicato la Legge Gelli.

Secondo la nuova normativa, infatti, le maglie della responsabilità penale del sanitario si sono, ulteriormente, ristrette. Infatti, la Legge Gelli, n. 24/2017, implica una sorta di non punibilità di quelli che sono i reati colposi.

Si applica, quindi, il principio del favor rei, con riferimento alla successiva normativa, quella della Legge Gelli. Sulla base di tali evidenze, quindi, la Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza n. 16140/2017, ha annullato la condanna. L’annullamento è stato con rinvio, poiché il Giudice di Appello si sarebbe dovuto pronunciare sulla base della nuova normativa più favorevole all’imputato.

Gli interventi di routine e gli interventi difficili

Per quel che riguarda il contenuto dell’attività richiesta al medico, la dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tra interventi difficili e interventi facili o di routine. Con riferimento a questi ultimi, si è precisato che in caso di errore medico che cagioni un pregiudizio alla salute del paziente, il medico risponde anche a titolo di colpa generica e di colpa lieve.

Con riferimento poi agli interventi di difficile soluzione, che presentino ampi margini di rischio, che richiedano una notevole abilità oppure che riguardino malattie estremamente rare o per le quali non è stata ancora sperimentata una terapia che porti alla guarigione, il medico incorre in responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave.

Gli interventi di chirurgia estetica

Per tali tipi di intervento, la giurisprudenza si è spinta ancora oltre, affermando che anche per particolari interventi di routine quali quelli di chirurgia estetica, il medico è gravato di un obbligo di risultato puro e semplice. A tal proposito, la Cassazione ha riconosciuto un obbligo di risultato nei seguenti casi:

  • trattamento di chirurgia estetica (Cass. Civ., Sez. III, n. 10014/94);
  • trapianto di capelli (Tribunale di Roma, sentenza del 23.12.1996);
  • sterilizzazione (Cass. civ. Sez. III, n. 9617/1999);
  • cure odontoiatriche (Tribunale di Genova, sentenza del 15.04.1993).

Richiesta risarcimento danni senza sottoscrizione contratto

L’evoluzione interpretativa che ha portato a privilegiare la tutela del paziente può permetterci di affermare che oggi, a differenza del passato, è più facile per il paziente esercitare i propri diritti. Ed allora, nei casi di violazione degli obblighi di diligenza professionale e di informazione del medico il paziente potrà agire per richiedere il risarcimento del danno anche senza aver preventivamente sottoscritto un contratto.

Tale richiesta dovrà essere presentata entro il termine di dieci anni dal giorno in cui si verifichi un danno a suo carico per effetto di negligenza professionale o di omessa informazione del medico.

La tutela legale dell’Osservatorio Nazionale Amianto

Nel caso si abbia subito un danno per malasanità, l’Avvocato Ezio Bonanni fornisce assistenza legale. Un avvocato è l’unica figura professionale in grado di rendere le dovute indicazioni affinché possiate assumere la determinazione giusta in piena consapevolezza.

È possibile avere maggiori informazioni e richiedere la propria consulenza gratuita chiamando il numero verde o compilando il form.

Numero ONA diritti del malato
Whatsapp ONA diritti del malato