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martedì, Settembre 10, 2024

COTRAL e amianto: condanna al risarcimento dei danni

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Cassazione dichiara risarcibile danno psichico dalla Cotral

Con la sentenza della dott.ssa Chiara Serafini, giudice della XII Sezione civile del Tribunale di Roma, si condanna la Cotral per la morte di un manovale.

Il risarcimento, da parte della Cotral a favore della vedova, è di 294mila euro. Vincenzo è deceduto il 22 luglio del 2011 a causa di un carcinoma polmonare, provocato dall’inalazione di polveri e fibre di amianto.
Ha lavorato come manovale dal 1981 al 1992 nell’officina meccanica di Poggio Mirteto (Rieti) svolgendo varie mansioni.

Si occupava della manutenzione delle scale mobili delle stazioni della metropolitana della Cotral di Roma, in ambienti, allora, contaminati da polveri e fibre di amianto. Infatti, all’epoca, l’asbesto era utilizzato nella coibentazione delle carrozze, nei ferodi dei freni, in varie componenti della metropolitana e delle scale mobili.

Dunque, un’esposizione professionale alle fibre di asbesto superiore alle 100 ff/ll (fibre/litro) ha causato la morte di Vicenzo. L’INAIL, gli ha rilasciato, nel 2008, la certificazione che dimostra l’intensa e prolungata esposizione per oltre 10 anni.

Le polveri presenti nelle stazioni metro, all’interno della sala macchine, non venivano né bagnate né aspirate ma raccolte con la scopa provocando, così, la cosiddetta l’aerodispersione delle fibre. Vincenzo si occupava anche della manutenzione degli autobus (cambio dei ferodi, funzionalità dei freni, delle guarnizioni) e utilizzava, per rimuovere i residui di asbesto, una pistola ad aria compressa.

Questa era la causa della “nuvola di amianto”, le polveri si libravano nell’aria ed erano aspirate non solo da Vincenzo ma da tutti quelli che lavoravano con lui.

Accertamenti per il riconoscimento dei beni previdenziali

Per stabilire la veritiera esposizione in ambiente lavorativo si effettua sia la
ricostruzione dell’ambiente sia la valutazione di altri casi esposti.

La consulenza tecnica del dott. Antonio Catone del 19 marzo 2013, resa davanti al Tribunale di Frosinone – Sez. Lavoro, nel procedimento n. 3799/10 RG, dimostra, alla fine del suo elaborato,  l’esposizione del signor R. R., dipendente Cotral, durata fino al 31 dicembre 2003.

Un’altra consulenza, elaborata dall’ingegner Sabatini nel procedimento n. 1018/10 RG, ha accertato una esposizione qualificata di altro collega di lavoro di Vincenzo fino al 31 dicembre 2004.

Questo non solo conferma che si utilizza l’asbesto in quell’ambiente ma addirittura che l’esposizione è durata fino all’anno 2004

La storia di Vincenzo, dipendente Cotral

Negli atti, si richiamano solo alcune delle molteplici sentenze dei diversi tribunali e della Corte di Appello di Roma in favore dei lavoratori esposti in questa società. Eppure, si mette al bando l’amianto con la legge 257 del 1992.
Quindi, molte persone potevano essere informate, avrebbero potuto adottare mezzi di protezione individuale, ma non è stato così.

Il 29 ottobre, in seguito all’insorgenza di un dolore acuto alla clavicola sinistra, Vincenzo decise di andare in ospedale. In seguito ad accertamenti, si ricovera il giorno seguente al San Camillo di Rieti. A novembre, non era più in grado di compiere gli indispensabili atti quotidiani, a causa del carcinoma polmonare con metastasi ossee, celebrali ed epatiche. La documentazione fu trasmessa da Vincenzo all’INPS, per l’accertamento di invalidità civile.

Si riconosce come portatore di handicap in situazione di gravità e non autonomo (comma 3 art.3 L.104/92) e non autonomo (L. 18/80) (cfr. doc. 8 e 8 bis verbale definitivo INPS accertamento invalidità civile 28.12.2010);


A maggio del 2011 Vincenzo fu ricoverato al Policlinico A. Gemelli Di Roma. Dopo cicli di terapie e sofferenze fisiche e psicologiche Vincenzo è deceduto, in seguito all’aggravamento del tumore polmonare e della diffusione delle metastasi.

Tumore indenizzabile come malattia professionale

La moglie, decise di rivolgersi al prof. Pierluigi Bernardini, associato di Medicina del Lavoro presso l’Università Cattolica del  Sacro Cuore, specializzato in pneumologia e cardiologia, il quale sostenne l’origine professionale della neoplasia polmonare che aveva determinato la morte del marito.
Nella relazione, il professore, fece riferimento anche alle tabelle INAIL che, considerano il tumore indennizzabile come malattia professionale.

“Con atto INAIL del 13.01.2014 (cfr. doc. 17: Risposta INAIL 13.01.2014 con la quale si puntualizza che l’Ente ha ritenuto la sussistenza della riconducibilità causale del tumore al polmone del sig. Cecchini allo svolgimento della sua attività lavorativa presso la società convenuta in relazione al periodo dal 01.12.1981 al 31.12.92), veniva puntualizzato che “… il periodo considerato rilevante ai fini del riconoscimento della tecnopatia da amianto è stato esclusivamente quello intercorrente tra il 01.12.81 al 31.12.1992, periodo che peraltro è già stato oggetto di certificazione ex art.13 comma 8 L.257/92”: quindi l’ente ha ritenuto che il periodo rilevante ai fini causali dell’insorgenza del tumore polmonare è stato quello dall’01.12.81 fino al 31.12.92”.

Grazie all’Avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, legale che ha seguito il caso e che si batte per tutelare gli esposti all’asbesto, questa, come tante altre battaglie sono state vinte.

Le sofferenze del soggetto sono anche psichiche

La Corte di Cassazione, il 23 gennaio del 2014, ha, per la prima volta, individuato come categoria di danno non patrimoniale risarcibile il “danno da perdita della vita”.

Cosa significa?

Che la vittima ha il diritto di risarcimento a tutti i danni non patrimoniali: da quello biologico, morale a quello esistenziale.

Quanto al danno morale e alla sua quantificazione, deve essere osservato come non si possa ridurre unicamente alle “sofferenze fisiche e psichiche”, cui fanno riferimento le SS.UU. n. 26972, che attengono al dolore fisico e non al perturbamento interiore e alla lesione della dignità della persona umana e agli aspetti legati alla violazione delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, come chiarito dalla medicina legale, la quale precisa che le sofferenze fisiche non confluiscono nel danno morale:

«Con la dizione “sofferenze fisiche e psichiche” si dovrebbero designare più propriamente le manifestazioni delle malattie del corpo e della mente, da sempre incluse nella nozione di danno biologico. Il “dolore intimo”, il “turbamento dell’animo”, la “sofferenza morale” meglio descrivono la componente emozionale del danno non patrimoniale: emozioni che generano sì sofferenza, anche profonda, ma che non rientrano nell’ambito della patologia».

Lo spavento emotivo e il dolore fisico

Purtroppo, le patologie di origine professionale, causano un grande shock fisico ed emotivo per la persona malata, come nel caso di Vincenzo, che ha saputo di aver lavorato a contatto con l’asbesto troppo tardi.

È stato esposto inconsapevolmente e questo provoca, dal punto di vista morale, abbattimento, rabbia e dolore.
Rabbia verso le persone che sapevano e non hanno parlato, paura per quello che ci aspetta, pensieri ossessivi sul fatto che tutto questo poteva essere evitato. E infine, dopo l’insorgenza del tumore, il dolore e la consapevolezza di dover lasciare i propri cari.

É questa la vera malattia. Non avere la consapevolezza di ciò che si fa e delle conseguenze delle proprie azioni. Ma, in questi casi, la consapevolezza non si poteva raggiungere attraverso la riflessione personale, solamente tramite l’informazione, arrivata troppo tardi.

E solo la giustizia potrà, se non cancellare il danno, evitare, con il tempo, che questo si ripeta.

Non è nella rassegnazione ma nella ribellione di fronte alle ingiustizie, che noi ci affermeremo -Paulo Freire

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