L’avv. Ezio Bonanni, legale della famiglia della vittima, è riuscito ad ottenere giustizia per la morte del Sig. Chirminisi Salvatore, avvenuta a causa del mesotelioma il 14/04/2011.
Ennesima vittoria dell’avv. Ezio Bonanni, Presidente ONA
Chirminisi è un’altra delle tante vittime della Marina Militare e del Ministero della Difesa, (peraltro più volte imputati penalmente per il reato di omicidio).
L’amianto ha infatti provocato migliaia di morti tra i soli militari in servizio presso le unità navali della Marina Militare Italiana.
La vittoria è un grande risultato, visto che Chirminisi era una delle tante persone offese nel procedimento penale, c.d. Marina bis (solo che la sua posizione era stata stralciata, perché nelle more tutti i titolari delle posizioni di garanzia sono premorti).
La storia e la carriera di Chirminisi Salvatore
La carriera di Chirminisi comincia nel 1971 quando inizia il servizio di leva, poi una lunga serie di missioni:
Dal 09.01.1972 presso Maridepocar e, poi, dal 10.01.1972 presso Mariscuole – La Maddalena (fino al 12.02.72) poi ancora presso Marinferm – La Maddalena (fino al 21.02.72), poi Compamare Livorno (fino al 06.07.72) ed infine, imbarcato sulla nave scuola Amerigo Vespucci (dal 07.07.72 fino al 10.11.72); successivamente, prosegue il suo addestramento presso Mariscuole in Taranto dall’11.11.72 al 16.10.73
In particolare, durate la sua missione presso l’Amerigo Vespucci, il Sig. Chirminisi, motorista navale, addetto all’impianto termico, manipola amianto friabile e compatto, in esecuzione degli ordini dei superiori, senza mai essere al corrente delle informazioni di rischio, e degli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale.
I servizi di assistenza Osservatorio Nazionale Amianto
L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA Onlus e l’Avv. Ezio Bonanni tutelano i diritti di tutti i cittadini e lavoratori esposti e vittime dell’amianto e altri cancerogeni. L’associazione con il pool di tecnici, assiste i cittadini per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati (prevenzione primaria). In caso di esposizioni ad asbesto ed altri cancerogeni, si può chiedere il servizio di assistenza medica gratuita (prevenzione secondaria).
L’ONA guida la ricerca scientifica in materia di mesotelioma ed altre patologie asbesto-correlate. Fermo il ruolo della prevenzione primaria, la diagnosi precoce, e le terapie più tempestive, assicurano maggiori chance di guarigione, ovvero di maggiore sopravvivenza a migliori condizioni di salute. L’ONA guida anche il pool di legali, per la tutela di tutti i diritti delle vittime di malattia professionale, tra cui quelle asbesto correlate, per il prepensionamento e l’adeguamento dei ratei pensionistici, con i c.d. benefici contributivi per esposizione ad amianto. Anche i lavoratori che sono ancora privi di malattia, hanno diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto.
In caso di insorgenza di malattia professionale, l’ONA avvia il percorso INAIL per l’indennizzo e/o la rendita. In caso di servizio reso nelle Forze Armate, ovvero in esposizione ad amianto ed altri cancerogeni, nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato, la struttura medico legale dell’ONA avvia le domande amministrative di riconoscimento di causa di servizio e quelle di vittima del dovere. Tutte le vittime e i loro famigliari hanno diritto al risarcimento di tutti i danni. In caso di decesso, le somme sono liquidate ai famigliari, loro eredi legittimi.
Una bomba ad orologeria chiamata “Amerigo Vespucci”
La nave scuola della Marina Militare, considerata la più bella del mondo, stando alle testimonianze di alcuni lavoratori, non era dotata di adeguati sistemi di areazione, aspirazione o condizionamento all’interno delle sale macchine e coloro che vi lavoravano operavano in condizioni microclimatiche particolarmente estreme, in quanto le temperature si aggiravano tra i 40 e il 60 gradi.
Il sig. Chirminisi era dunque in continuo contatto con amianto di ogni tipo.
Non solo il calore degradava qualsiasi materiale, ma anche l’esposizione era continua durante le fasi di manutenzione e riparazione, ciò in quanto, contrariamente alle pratiche più moderne proceduralizzate dopo gli anni novanta, alla sostituzione si procedeva con modalità non protette ossia senza l’uso di dispositivi di sicurezza, oltre che mediante la rottura con scalpelli o arnesi comuni del rivestimento coinbente e la sostituzione con altro di pronto uso, disponibile a bordo.
L’amianto era altresì utilizzato nelle tubolature, negli interruttori elettrici di grosse dimensioni, negli indumenti protettivi antifiamma, individuali o di gruppo, ossia di tute ignifughe che all’epoca erano realizzate con tessuti contenenti fili di amianto (erano calzari, pantaloni, giacca e cappuccio con visiera).
A tale ultimo riguardo, a rotazione, circa una volta la settimana o anche meno, tutti gli imbarcati erano tenuti a svolgere delle esercitazioni che prevedevano l’uso delle tute ignifughe.
L’amianto infine era presente nei materassini, cuscini e coperte, per cui era impossibile che il Sig. Chirminisi possa in qualche modo aver evitato il contatto.
La diagnosi di mesotelioma bifasico
In virtù della sua qualifica di ‘specialista’, oltre a ‘missioni’, aveva infatti svolto anche altra attività di servizio che esulava rispetto alla funzione propria, tenendo presente le modalità dell’attività di servizio imbarcati: infatti in mare, a causa del moto ondoso, e della particolarità del veliero (non certamente una unità navale così stabile), e nel corso delle esercitazioni in mare, e per effetto delle ‘salve’, che scuotevano ulteriormente la nave, si venivano a determinare ulteriori elementi di riduzione allo stato pulverulento dei materiali di amianto, che peraltro questi doveva manipolare direttamente.
In data 30.04.09, il Sig. Chirminisi Salvatore inizia ad accusare dolori al petto, difficoltà respiratorie e calo ponderale di peso, e dopo essere stato sottoposto a svariati accertamenti clinici, in data 30.07.09, riceve la relazione oncologica, non certo positiva, sulle sue condizioni di salute.
Nel mese di giugno, d’altra parte, la Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap, certifica la diagnosi di “mesotelioma bifasico programmato trattamento sistemico”.
Da lì il calvario e l’inutile corsa contro il tempo: 14.04.2011, il Sig. Chirminisi Salvatore muore per le conseguenze del mesotelioma, come riporta il certificato di morte redatto in data 18.05.2011 dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti, dovuta a “mesotelioma pleurico sx; cachessia neoplastica; arresto cardiocircolatorio”.
Alla vedova, la Sig.ra Akymenko Tetyana, madre della minore Chirminisi Francesca, non resta altro che rivolgersi allo studio legale dell’Avv. Bonanni, confidando di ottenere le provvidenze di cui al riconoscimento di vittima del dovere.
I soliti negazionismi: rigetto della domanda
Il Ministero della Difesa, con provvedimento del 05.05.2016 decide tuttavia di rigettare la domanda di riconoscimento di vittima del dovere, negando la causa di servizio, ovvero la riconducibilità del mesotelioma che ha provocato la morte del Sig. Chirminisi Salvatore all’esposizione professionale a polveri e fibre di amianto dal 18.11.1971 al 17.10.1973, sorvolando sugli atti del procedimento penale, ed in particolare sul rapporto dell’Ispettore Omero Negrisolo, e nella CT del PM a firma del Prof. Comba (ISS) e del Prof. Soffritti, e perciò stesso, dunque, legittimando l’azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la tutela dei diritti della vedova e dell’orfana di vittima del dovere.
E dire che il Prof Soffritti aveva confermato il fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate tra coloro che avevano prestato servizio in Marina Militare, e in particolare sulla nave Amerigo Vespucci, a causa del fatto che fu usato amianto in particolare sotto coperta e in particolare con mansioni gravose riservate al personale di leva.
La sentenza di I°: rigetto del ricorso
Il 10/11/2017 il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, decide pertanto di rigettare le domande della parte appellante con il seguente dispositivo: “PQM uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Visto l’art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
L’appello e l’intervento dell’Avv. Bonanni
Decisivo l’intervento dell’Avv. Ezio Bonanni, nella qualità di procuratore e difensore della Sig.ra Akymenko Tetyana, che propone appello avverso la Sentenza del Tribunale di Asti, in funzione di Magistratura del Lavoro, n. 248/2017.
Il Presidente ONA – Osservatorio Nazionale Amianto chiede ed ottiene che vengano accolte tutte le domande proposte in primo grado.
La Corte di Appello di Torino, in funzione di Magistratura del lavoro, riforma la sentenza del Tribunale di Asti, sezione lavoro, n. 248/2017 riconoscendo alla vedova ed alla figlia lo status di vedova e orfana di vittima del dovere, con equiparazione, ai fini previdenziali, alle vittime del terrorismo.
La Commissione d’Inchiesta per esposizione all’amianto
Utile precisare che la ricostruzione del Tribunale di Asti era in palese contrasto con le risultanze della Commissione di Inchiesta della Camera dei Deputati, recante data 19/07/2017 (seguita da relazione del 07/02/2018) che confermano il fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate nel personale civile e militare delle Forze Armate, e in particolare nella Marina Militare Italiana.
Il Tribunale, infatti, nella ricostruzione dei fatti, ammetteva che il militare era stato esposto all’amianto e vittima delle violazioni ex art. 2087 c.c., e tuttavia sosteneva che le condotte descritte nel ricorso ‘rientrando in definitiva l’esposizione alle fibre di amianto presenti nei locali in cui il predetto si è trovato ad operare in un ordinario rischio ambientale … della ordinarietà della prestazione lavorativa’, in palese contrasto con il dato normativo che, in riferimento alle lavorazioni dell’amianto, le considerava insalubri già per effetto del R.D. 442/1909, tanto da interdirne le lavorazioni alle donne e ai fanciulli.
Si chiude il processo: l’amaro verdetto
Il 26/9/2009 il Ministero della Difesa, con Sentenza 358/2018 viene condannato ad erogare tutte le prestazioni di cui alla domanda amministrativa, e in ogni caso le prestazioni di vittima del dovere, con equiparazione alle vittime del terrorismo.
A beneficiarne saranno la vedova e la figlia minore dello scomparso.