di Michele Rucco
Nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 settembre 2016.
Il decreto istituisce il fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
Con la seguente dotazione finanziaria:
5,536 milioni di euro per l’anno 2016
6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
Possono fare domanda, per accedere al fondo, gli enti pubblici con riferimento ad interventi relativi ad edifici di proprietà pubblica e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente.
Bonifica amianto edifici pubblici: interventi finanziabili
Come è noto, gli interventi oggetto del fondo sono relativi alla sola progettazione preliminare e definitiva per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale.
Tecniche di bonifica amianto
Bonificare l’amianto non è una questione semplicissima. Per questa ragione è necessario rivolgersi a veri professionisti.
Ad ogni modo, esistono ben tre tecniche di bonifica:
Documenti da allegare necessariamente:
- Relazione tecnica, asseverata da professionista abilitato, che deve specificare:
destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento
localizzazione e destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto
tipologia, quantità e stato di conservazione dei materiali; - Modalità di intervento di bonifica proposto;
- Stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione da finanziare;
- Cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
Criteri di priorità per le operazioni di bonifica:
- Collocazione all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
- Esistenza di segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
- Previsione di un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
- Collocazione all’interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del dm n. 101/2003.
Bonifica amianto edifici pubblici: modalità di erogazione del contributo
La liquidazione del finanziamento è accordata con le seguenti modalità:
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi.
Non potranno essere oggetto di finanziamento i seguenti interventi:
- Progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera;
- Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
- Progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.
In conclusione, non possiamo che plaudire all’approvazione di un provvedimento invocato spesso a gran voce dalla nostra Associazione.
Finalmente nasce una soluzione che mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni un fondo cui attingere per INIZIARE concretamente azioni di bonifica.
Tuttavia, la misura delle risorse disponibili è limitata a pochi milioni euro. Difatti, c’è la consapevolezza dl fatto che siano completamente insufficienti per conseguire l’obiettivo di eliminare il mortale rischio da amianto.