Laura Agea direttiva cancerogeni. Abbiamo intervistato Laura Agea, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, protagonista della revisione della direttiva ‘cancerogeni e mutageni’, da anni impegnata nella tutela delle vittime dell’amianto e di altri cancerogeni e che ha tradotto in norme comunitarie l’impegno ad una tutela più estesa, in chiave preventiva, delle vittime dell’amianto.
Laura Agea nella lotta per tutelare i lavoratori
L’impegno di Laura Agea, ora nuovamente candidata al Parlamento Europeo, si è tradotto anche nella partecipazione alla recente conferenza “Tutela dell’ambiente: gli stati generali” (Latina, 21 maggio 2019), e in quella precedente “Latina tra amianto, nucleare e rifiuti” (Latina, 13 aprile 2019).
Agli stati generali dell’ambiente, che l’ONA ha organizzato lo scorso 21 maggio 2019, nella città di Latina, sono intervenuti, oltre ai cittadini e alle Istituzioni, anche i rappresentanti di tutte le Forze Politiche come l’On.le Dario Tamburrano e il Il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo.
Sono intervenuti, inoltre, Cinzia Pellegrino, coordinatore Nazionale Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia, Giuseppe Punzi, Presidente di AMIL (Associazione Mutilati Invalidi del Lavoro).
In più, sono interventuti anche gli esponenti della Lega: Angelo Tripodi, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale del Lazio, Matteo Adinolfi, coordinatore provinciale della Lega;
Inoltre erano presenti anche: Matteo Coluzzi, consigliere del Comune di Latina; Salvatore La Penna, Consigliere Regionale del Lazio (Partito Democratico).
Alla sessione hanno partecipato anche dei tecnici. Tra i quali: Lorenza Fiumi, ricercatore CNR, Giorgio Libralato, ambientalista e tecnico.
Qual è il programma per la tutela vittime dell’amianto?
Occorre innanzitutto essere molto attenti in sede europea, perché è lì che si gioca quasi tutta la partita in tema di tutela ambientale e, per molti aspetti, della salute nei luoghi di lavoro. In materia di amianto, fu proprio l’Europa ad essere il propulsore della messa al bando del minerale. Infatti con la direttiva 477/83/CEE, furono adottate le prime misure a tutela dei lavoratori esposti all’amianto, in modo più specifico rispetto alla precedente legislazione, e si è giunti all’entrata in vigore della L. 257/92, che ne ha vietato l’estrazione, la lavorazione, la produzione e la commercializzazione.
Cosa pensa di poter fare al Parlamento nei prossimi 5 anni?
Se sarò rieletta, continuerò il mio impegno per un progresso sostenibile, che sia rispettoso dell’ambiente e della salute. In materia di sicurezza sul lavoro, mi impegnerò affinché ci sia un sempre più adeguato utilizzo degli strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale, nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano cancerogeni, in modo da evitare le esposizioni, e quindi le malattie e i decessi.
In molti casi, purtroppo, non è semplice sostituire le sostanze dannose (prima opzione), e se proprio non si può evitare di utilizzare queste sostanze, a questo punto occorre adottare tutte le precauzioni, in primo luogo confinare, in secondo luogo dotare i lavoratori degli strumenti di protezione.
È possibile utilizzare fondi per bonificare le scuole?
Sicuramente. Abbiamo dimostrato che nelle pieghe della normativa europea è possibile utilizzare i fondi anche per la bonifica dell’amianto, mi riferisco alle scuole e agli altri edifici pubblici. Anche su questo continuerò il mio impegno a tutela della salute dei nostri bambini, e in generale di tutti i cittadini.
Che ne pensa della necessità del bando globale dell’amianto?
L’Unione Europea dovrà dire la sua e sollecitare la messa al bando globale dell’amianto, con una più efficace interlocuzione con i palesi produttori e utilizzatori, dalla Russia alla Cina, dall’India al Brasile, e così via.
Ci può fare una sintesi della normativa comunitaria?
Per rispondere a questa domanda non basterebbe un’enciclopedia del diritto. Sarò molto sintetica, e mi esprimerò con concetti semplificati, così da essere comprensibili a coloro che non sono addetti ai lavori.
In che cosa consiste la tutela comunitaria?
Il Diritto comunitario ha recepito le norme della Convenzione per i Diritti dell’Uomo e le Libertà Fondamentali e i protocolli allegati (art. 6 Trattato di Maastricht), conferendo loro il primato giuridico proprio di quelle norme (la primauté, se si vuole utilizzare il linguaggio francese).
Non si può disconoscere il ruolo assunto dalle norme della Carta Sociale Europea, che il Diritto Comunitario fa proprie richiamandole espressamente nell’art. 136, che nel Trattato CE, al titolo XI “politica sociale, istruzione; formazione professionale e gioventù’” esordisce al capo 1° con le “disposizioni sociali”, e con la norma che testualmente statuisce:
“la Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta Sociale Europea firmata a Torino il 18.10.1962 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione” (art. 136 Trattato CE).
Carta Sociale Europea del 26.02.1965
Il trattato del Consiglio di Europa e cioè la Carta Sociale Europea, del 26 febbraio 1965, resa esecutiva con Provvedimento di esecuzione della Repubblica Italiana, del 26 febbraio 1965, – e con Legge 3 luglio 1965 n. 929, in “Gazzetta Ufficiale”, 3 agosto 1965, n. 193, entrata in vigore per l’Italia in data 21 novembre 1965, ha sancito l’ulteriore profilo normativo della protezione dei diritti dell’uomo, nella sfera lavorativa.
In data 03.05.1996, sono state approvate le modifiche che la rendono più congrua, rispetto alle finalità perseguite, con ratifica della Repubblica Italiana, con Legge n. 30 del 09.02.1999.
Non vi è chi non veda la gratuità (inutilità) del recepimento legislativo interno, rispetto alla primauté che le conferisce il dictum del Trattato CE (art. 136).
Anche perché la norma interna può essere sempre modificata e giungere in contrasto con le altre fonti, mentre quella comunitaria la sovrasta.
Comunque, la duplice fonte cui attingere (quella comunitaria e quella interna) avrebbe dovuto impedire l’inaridimento della sorgente di tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Sui rivoli (già all’art. 1), si inerpicano i profili di equità delle sue condizioni (art. 2), e di rispetto della sicurezza ed igiene (sul lavoro) (art. 3).
Art. 11 della Carta Sociale Europea
Certamente è norma ultronea sol che si tenga conto della solenne consacrazione cristallizzata nell’art. 32 e nello specifico dell’art. 41 II comma della Costituzione Repubblicana, e nuovamente riaffermati nell’art. 11 della Carta sociale, che recita:
“per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s’impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:
1. ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria; 2. a prevedere consultori e servizi d’istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute; 3. a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidermiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.;
Carta Sociale europea aggiornamenti: i diritti
La Carta Sociale Europea, aggiornata e rivista, tutela il diritto: “ad usufruire di servizi sociali” (art. 14),
“ il diritto delle persone portatrice di handicap all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione della vita di comunità” (art. 15), “il diritto della famiglia ad una tutela sociale, giuridica ed economica” (art. 16), alla parità di opportunità e di trattamento (art. 20), il “diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente di lavoro” (art. 22), “il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale” (art. 23), “il diritto ad una tutela in caso di licenziamento” (art. 24), “il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro” (art. 25), “il diritto alla dignità sul lavoro” (art. 26) e tutti gli ulteriori profili di tutela del lavoro e dei lavoratori.
Come è stata modificata la direttiva Cancerogeni e mutageni?
Innanzitutto c’è da dire che il 20 febbraio 2019, è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 (G.U.U.E. L 30 del 31 gennaio 2019), che ha modificato la cd. “CMD – Carcinogens and Mutagens Directive”, e cioè la Direttiva 2004/37/CE, in materia di principi minimi di protezione dei lavoratori dai rischi dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, nel corso dell’attività lavorativa, con la fissazione di misure preventive e protettive e limiti di esposizione.
La suddetta CMD, già oggetto di modifiche nel 2014 e nel 2017, rispettivamente a mezzo delle Dir. 2014/27/EU e Dir. 2017/2398/EU, trova applicazione a tutte le sostanze o miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B o mutagene di cellula germinale di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CLP, oltre che alle sostanze cancerogene o miscele o ai processi di cui all’allegato I della medesima, e per sostanze o miscele rilasciate da un processo.
Nuova direttiva 2019/130: l’art. 13 bis
La nuova Direttiva 2019/130 ha introdotto il nuovo Art.13 bis – Accordi sulle parti sociali, in cui fa riferimento alla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e modifica gli allegati I e III.
Le modifiche costituiscono l’aggiornamento della Direttiva CMD con i contributi del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) specialmente in merito ai valori limite fissati e ai dati sui rischi residui.
L’allegato III fa registrare l’aggiunta di 5 sostanze cancerogene: il tricoloretilene (TCE), la 4,4’ – metilendianilina, l’epicloridrina, l’etilene dibromuro e l’etilene dicloruro. Per quanto concerne il TCE è stato possibile fissare un valore limite in funzione di un periodo di lunga (otto ore) e breve (quindici minuti) durata nella media ponderata. E’ stato normato il rischio di assorbimento attraverso la pelle. Lo SCOEL ha stabilito anche un valore limite pratico, rispetto ad informazioni disponibili, sulla base della letteratura scientifica e tecnica.
Sono state introdotte tre miscele cancerogene:
-gli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
-le emissioni di gas di scarico dei motori diesel
-miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, e quindi che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (1A o 1B ai sensi del Reg. CLP e pertanto classificati come agenti cancerogeni ai sensi della CMD).
L’esposizione avviene per via cutanea
Per i primi non sono stati stabiliti valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, lo SCOEL ha concluso che l’esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l’osservazione di una serie di migliori pratiche volte a ridurre la penetrazione cutanea.
Per i secondi è stato fissato il valore limite di 0,05 mg/m3, misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC, mentre i terzi, alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l’osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l’indicazione di un valore limite, nonostante al 18° Considerando della Direttiva si espliciti la raccomandazione del CCSS di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.
Sussiste un termine di due anni per poter recepire questa direttiva nell’ordinamento interno (20.02.2011), ad eccezione delle disposizioni dell’allegato III relative alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, per le quali si aggiunge un ulteriore periodo transitorio di due anni (21 febbraio 2023) o addirittura, per i settori delle attività minerarie e della costruzione di gallerie, di cinque anni (21 febbraio 2026) C.Z.