Amianto: processo ATM in Corte di Appello
Il GUP, Dott.ssa Elisabetta Meyer, ha accolto le richieste del PM Dott. Maurizio Ascione e dei difensori di parte civile nel processo ATM.
Infatti, sono stati rinviati a giudizio gli ex direttori generali dell’azienda di trasporti Atm, Elio Gambini e Roberto Massetti.
L’accusa è quella di omicidio colposo e lesioni colpose gravi per la morte e le lesioni di alcuni dipendenti di ATM. Decessi dovuti a patologie asbesto correlate.
I due imputati, all’epoca dell’attività lavorativa dei deceduti e di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate, erano titolari delle posizioni di garanzia.
In altre parole, avrebbero dovuto evitare quell’esposizione ad amianto che poi ha provocato patologie mortali e/o lesive.
L’inizio del dibattimento è stato fissato innanzi il Tribunale Monocratico di Milano, XI° Sezione, per l’udienza del 13. gennaio 2017, e nel corso del procedimento dopo la citazione del responsabile civile, è stata svolta l’istruttoria.
La costituzione di parte civile per il risarcimento del danno
L’ATM è stata già citata come responsabile civile, grazie all’iniziativa da me promossa. Nel corso del procedimento di I°, si è raggiunta la prova della esposizione ad amianto delle vittime.
L’ONA chiede la condanna dell’imputato e il risarcimento danni
All’udienza dibattimentale del Processo ATM, l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto costituita parte civile ha coadiuvato la pubblica accusa e sostenuto le ragioni delle vittime e dei loro famigliari.
Difatti, sarebbe stato sufficiente utilizzare materiali sostitutivi. Ovvero porre a conoscenza i dipendenti del rischio amianto e dotarli di maschere protettive e di altri presidi per evitare l’esposizione.
Per evitare così la lesione alla salute e le più tragiche conseguenze che si sono verificate e per le quali è necessario che si faccia luce.
Purtroppo temiamo anche per altri lavoratori e quindi auspichiamo che venga istituito un servizio di sorveglianza sanitaria per tutti coloro che hanno svolto le stesse mansioni dei deceduti e negli stessi periodi.
Tribunale di Milano: assoluzione degli imputati
Il Tribunale penale di Milano, nonostante le prove di colpevolezza, ha assolto l’unico imputato rimasto in vita.
Nel corso del giudizio di primo grado, erano emerse le prove della esposizione ad amianto delle parti civili, ovvero persone offese, in assenza di strumenti di cautela, ed è per questo motivo che, alla luce della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, il PM, Dott. Maurizio Ascione, aveva concluso chiedendo la condanna dell’ultimo imputato, rimasto in vita dopo che l’altro era venuto a mancare.
Al tempo, avevamo concluso che il Tribunale accogliesse le richieste della pubblica accusa e condannasse l’imputato e l’ATM S.p.A. come responsabile civile.
Di conseguenza, lo stesso avrebbe pagato in solido gli importi dovuti a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni da reato, sia subiti dalla vittima deceduta che dai congiunti, suoi eredi legittimi, in ogni caso pregiudicati dalla morte di un proprio familiare.
Così, il Tribunale penale di Milano, G. Dott.ssa Maria Idra Gurgo di Castelmenandro, sentenza n. 12319/2018, del 25.01.2019.
In questo modo è stato definito il procedimento n. 41767/2015 R.G.N.R. e n. 12428/2016 R.G. Trib., con il quale l’unico imputato, Gambini Elio, è stato assolto. Per alcuni casi la formula è quella che il fatto non sussiste, per altri di non aver commesso il fatto.
Il Tribunale di Milano, ha mandato assolto Gambini Elio, per alcuni capi di imputazione, perché il fatto non sussiste, e per gli altri ‘per non aver commesso il fatto’.
In buona sostanza il Tribunale, in particolare con riferimento alla formula assolutoria ‘non aver commesso il fatto’, radica l’assoluzione sulla presunta assenza di certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della imputabilità causale della morte di Camponero Gaetano, come delle altre vittime, di cui ai capi 1, 2, 4 e 6.
In sostanza, per questi ultimi casi si assume l’insussistenza del nesso causale, in ordine all’imputazione di omicidio colposo. Proprio per il caso del sig. Camponero Gaetano, i cui familiari sono rappresentati dall’ONA, l’assoluzione motivata con l’esclusione del nesso causale.
L’ONA e l’avv. Ezio Bonanni non ci stanno: si va in appello!
Questo quadro assolutorio è sconfessato dalla realtà dei fatti, e dal quadro probatorio in atti, che all’esito del dibattimento ha permesso e permette la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della imputabilità causale della morte delle vittime, all’utilizzo di amianto, in assenza di cautele, in ATM Milano.
Per questi motivi, sia il Pubblico Ministero, il Dott. Maurizio Ascione, sia dal sottoscritto, come Presidente ONA e difensore di parte civile hanno impugnato la sentenza. L’impegno del P.M. è molto importante per ottenere giustizia per le vittime.
Appello contro l’assoluzione: giustizia per le vittime amianto ATM
Infatti lo stesso PM, Dott. Maurizio Ascione, sulla base delle prove, ha impugnato la sentenza di assoluzione. L’intervento del P.M. è molto importante perché l’appello della parte civile è circoscritto agli effetti civilistici.
Invece, così, grazie all’impegno della Procura di Milano la Corte di Appello di Milano si potrà pronunciare con una sentenza che avrà effetti penali.
Così, l’imputato rimane alla sbarra. Tuttavia, il Tribunale di Milano, nell’assolvere l’imputato, ha smentito e contraddetto se stesso.
Infatti, nella stessa sentenza assolutoria (pag.14), si legge: “risulta dimostrato l’uso di amianto in parti delle strutture edili e in componentistica delle vetture … può ritenersi dimostrata in via generale l’esposizione dei dipendenti ATM al pericolo di inalare fibre di amianto …”.
In più, durante le bonifiche, i lavori non sono stati interrotti. Quindi, le vittime erano presenti mentre erano eseguiti i lavori di bonifica amianto. Questo ha provocato ulteriore fonte di esposizione.
Inoltre, a pag. 17 sotto si legge: ‘le indagini ambientali effettuate dall’Ing. Robotto si collocano in periodi di tempo ben lontani’. Questi risultati sono stati contestati dalle difese delle parti civili e dallo stesso Pubblico Ministero.
Infatti, pro domo sua, la stessa ATM aveva commissionato delle indagini ambientali in forza delle quali le gallerie e le carrozze imbottite di amianto, non avrebbero dato rilascio di fibre!
Si tratta, evidentemente, di risultati fallaci che sono stati smentiti, se non altro, dal dato epidemiologico. Come chiarito anche dalla stessa sentenza, la ‘bonifica di amianto nelle stazioni e gallerie metropolitane è stata avviata da ATM negli anni ’90 (prima della dirigenza Gambini)’.
In questo contesto, dunque, sono chiare le prove della responsabilità dell’imputato. In ogni caso, permane l’obbligo del risarcimento del danno a carico del datore di lavoro.
Processo ATM: colpa e responsabilità civile dell’imputato
Il Pubblico Ministero, Dott. Maurizio Ascione, forte di una lunga esperienza, ha sostenuto e sostiene la pubblica accusa. Infatti, già nel suo atto di appello, al pari di quello a mia firma, rimarca la sussistenza della colpa.
Infatti, se da una parte è confermata l’esposizione ad amianto e per di più senza cautele, provocata dall’imputato, dall’altra risulta la violazione delle regole cautelari. In un periodo come quello dagli anni 60, fino ai tempi più recenti, in cui era risaputo che l’amianto inducesse cancro (proprio come indicato nell’ultima monografia IARC), nella metropolitana di Milano era ancora presente.
Ciò non solo nelle gallerie, e quindi nelle strutture, ma anche nelle carrozze ferroviarie. Come risulta dalle stesse indagini, c’era elevata aerodispersione di polveri e fibre senza alcuna protezione e prevenzione.
Quindi, proprio la violazione dell’art. 2087 c.c., e delle altre norme che disponevano le regole cautelari, sono alla base della responsabilità dell’imputato. Così, il Pubblico Ministero, Dott. Maurizio Ascione, e il pull dei legali dell’ ONA, specialisti nella tutela delle vittime dell’amianto, hanno rimarcato la rilevanza di queste violazioni.
ATM, morti per amianto: lutti e tragedie prevedibili ed evitabili
L’uso di amianto, la tardiva presa d’atto, e rimozione, per di più con presenza delle maestranze, ha provocato elevata esposizione.
Questa elevata esposizione è alla base dell’elevato numero di casi di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate. Infatti, il mesotelioma è malattia asbesto correlata, monofattoriale e dose dipendente.
Tenendo conto che il mesotelioma è malattia asbesto correlata, dose dipendente, e che rileva il mantenimento di un costante stato infiammatorio, e il fatto stesso che le esposizioni siano proseguite, senza strumenti cautelari, è confermato il nesso causale, e dunque la sussistenza del reato ipotizzato.
Corte di Appello di Milano condanni l’imputato: le richieste dell’ONA
La Corte di Appello di Milano è chiamata, quindi, a pronunciarsi sulle morti di amianto nella metropolitana milanese. Un epilogo che non è certo scontato, viste le ragioni di giustizia delle vittime, e la necessità di evitare altre morti inaccettabili.
Per questi motivi, all’udienza del 10 settembre 2021, abbiamo chiesto la condanna dell’unico imputato rimasto in vita. Le ragioni che confermano la sussistenza del reato sono evidenti.
Il nesso causale, ovvero l’imputabilità dell’evento morte delle vittime alle condotte attive ed omissive dell’imputato, non può essere messo in dubbio.
Non può essere contestato il nesso causale, oltre ogni ragionevole dubbio. Infatti, proprio sulla base della prova dell’esposizione ad amianto senza cautele e della dose dipendenza, è confermato il nesso causale.
Corte di Appello di Milano: l’epilogo del processo ATM
Il processo ATM, ovvero processo sull’amianto nella metropolitana di Milano che vede imputato l’ex manager della società di trasporti Elio Gambini, per omicidio colposo sta volgendo al termine.
Infatti, l’accusa per il decesso per mesotelioma e altre malattie asbesto correlate, avvenuto tra il 2009 e il 2015, di sei dipendenti esposti a fibre e polveri di amianto nei tunnel della metropolitana e nei depositi dei mezzi di superficie, è fondata.
All’udienza del 10.09.2021, il Dott. Maurizio Ascione ha chiesto l’accoglimento dell’appello, e per gli effetti la condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
L’Avv. Ezio Bonanni, in qualità di difensore di parte civile, sostituito in udienza dall’Avv. Roberta Verzicco, ha concluso affinché la Corte di Appello di Milano condanni l’imputato, in solido con il responsabile civile ATM S.p.A., al risarcimento di tutti i danni da reato, subiti prima di tutto dalla vittima primaria, e poi dai suoi congiunti, anche iure proprio.
L’ONA e la richiesta di risarcimento per le vittime e i familiari
Il mesotelioma è la classica neoplasia dell’amianto, che ne costituisce, come detto, l’unica causa. Per questi motivi, di fronte a questa epidemia di mesoteliomi nella metropolitana milanese, è giusto ottenere il risarcimento del danno.
Proprio per questi motivi, come associazione, e anche nel mio impegno personale come pioniere della difesa delle vittime dell’amianto in Italia, ci siamo impegnati in questo procedimento.
Le vittime dell’amianto nella metropolitana milanese hanno ottenuto già il riconoscimento Inail di malattia professionale. Ora, con il procedimento penale, in caso di condanna si potrà ottenere il risarcimento del danno.
Tuttavia, anche nel caso di assoluzione, sussiste la possibilità di poter azionare la richiesta risarcitoria in sede civile. In quest’ultimo caso, la regola probatoria sarà meno stringente. Infatti, in sede civile, sarà sufficiente dimostrare, con la regola del “più probabile che non”, il nesso causale.
Per questi motivi, l’ONA è operativa anche nella tutela previdenziale e civilistica, anche attraverso il Numero Verde 800 034 294 per ricevere assistenza medica e legale.
L’impegno dell’ONA nella città di Milano
La nostra associazione ha mostrato da sempre intesse nella tutela delle vittime amianto nella città di Milano. Il sottoscritto stesso si è posto in prima linea per sensibilizzare la metropoli lombarda alla problematica amianto.
Proprio come nel seguente filmato, tratto dall’evento: Milano, “Amianto, in fila per morire. Le stragi approdano nelle aule giudiziarie”.