L’ONA e l’avvocato Ezio Bonanni hanno ottenuto la condanna di INAIL a costituire la rendita INAIL in favore dei ferrovieri vittime di patologie asbesto correlate.
Tra le tante malattie asbesto correlate, troviamo: mesotelioma, tumore ai polmoni, tumore laringe e tumore alle ovaie. Come è noto, queste patologie sono indicate nella lista I INAIL e, quindi, assistite da presunzione legale di origine.
Tra le neoplasie delle vie respiratorie, troviamo l’asbestosi, le placche ed ispessimenti pleurici, anche queste ultime assistite dalla presunzione legale di origine.
Benefici contributivi per i ferrovieri, legge 257/1992
Con il riconoscimento INAIL, si ha diritto anche ai benefici amianto con l’art. 13 co. 7 L. 257/92, che riguarda lavoratori ancora privi di patologie.
Malgrado ciò, ancora molti ferrovieri sono privi di sorveglianza sanitaria. Ovvero, controlli medici, che permettono di effettuare una diagnosi precoce.
La diagnosi tempestiva rappresenta l’unico strumento per garantire un efficace prevenzione dalle malattie asbesto correlate.
Ricordiamo infatti che, sfortunatamente nel caso di diagnosi in ritardo, l’esito di queste patologie è sempre infausto.
Anche in caso di placche pleuriche e ispessimenti pleurici, di solito asintomatici, e quindi diagnosticabili solo con gli esami specifici, si ha diritto ai benefici per i ferrovieri amianto con l’art. 13 co. 7 L. 257/92.
Inoltre, anche nel caso di mancato raggiungimento del 6%, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30438/2018, che ha accolto le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni e rigettato quelle dell’INAIL e dell’INPS, che hanno negato i benefici amianto nel caso in cui non si raggiungesse il 6%.
Ne consegue pertanto, che anche dove ci fosse un grado invalidante con percentuale minima, sussiste il diritto ad ottenere il prepensionamento per i ferrovieri, ovvero per qualsiasi altro lavoratore esposto ad amianto.
La circolare 52 del 2018 per i ferrovieri
Rispetto ai benefici per i ferrovieri, con la nuova circolare dell’INAIL, sono state dettate nuove norme che modificano le normative dell’articolo 1 della Legge 208 del 2015.
Modifiche che favoriscono i ferrovieri. O meglio, tutti coloro che hanno lavorato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati delle adeguate protezioni per lavorare in contatto con le polveri di amianto.
Per ottenere il riconoscimento dei benefici è necessario che ci sia una continuità del rapporto di lavoro dall’inizio delle bonifiche e per i dieci anni successivi.
A prescindere dall’attestazione della mancata adozione di tutti gli equipaggiamenti per evitare di inalare la fibra killer.
È sufficiente per tanto la sola attestazione che il lavoratore svolgeva attività nel sito durante le operazioni di bonifica amianto.
Dinnanzi a tale evidenze, l’istituto previdenziale è obbligato a trasmettere tutta la documentazione alle direzioni regionali INAIL competenti.
Compresa la domanda di accesso al beneficio per il rischio della certificazione INAIL, che attesti per tanto l’esposizione amianto nel corso del periodo di tempo previsto dalla legge.
L’amianto corre sui binari: aggiornamento 2021
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha continuato a puntare l’attenzione sulla questione dei benefici per i ferrovieri anche in tempi più recenti. Anche i riflettori della trasmissione ONA News hanno portato alla luce il problema dell’amianto nei siti rotabili italiani.
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