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martedì, Settembre 10, 2024

Ok agevolazioni su fotovoltaico solo per sostituzione amianto

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Le agevolazioni per installare un impianto fotovoltaico nelle aziende agricole vengono concesse soltanto per la contestuale rimozione delle coperture in eternit, sulla stessa porzione di tetto sulla quale si vuole posizionare l’impianto.

Fotovoltaico, il Tar annulla l’agevolazione per imprenditore

A stabilirlo è stato, nei giorni scorsi, il Tar del Lazio, con la sentenza n. 8721/2023. Il tribunale amministrativo ha annullato la concessione dei fondi dopo un controllo effettuato sugli impianti fotovoltaici di un’azienda agricola. Il giudice ha condannato l’imprenditore alla restituzione delle somme trattenute.

La presenza di materiali con asbesto in strutture facenti parte dello stesso complesso immobiliare, ma non interessate dall’intervento, non è una condizione per la quale il Gestore servizi energetici (Gse), possa rideterminare la tariffa.

Il caso, spiegato nel sito lavoripubblici.it, è quello del gestore di un’impresa agricola che aveva presentato la domanda per ottenere le tariffe agevolate. Il Gse l’aveva concessa. Poi aveva svolto un sopralluogo. I tecnici avevano verificato che la copertura in amianto, in realtà, non era stata bonificata.

Impianti deveno essere pari a copertura amianto bonificata

Per questo la tariffa era stata riconteggiata per intero e il Gse aveva chiesto all’imprenditore il rimborso della somma. Questo nonostante nel frattempo l’uomo avesse inviato i documenti che provavano l’avvenuta rimozione e lo smaltimento delle coperture contenenti amianto. Una parte della copertura non rimossa apparteneva, però, a un edificio autonomo e separato.

Le regole per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 emanate dal Gse prevedono, infatti, che per avere diritto alle agevolazioni “l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico”. Inoltre “la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%”.

L’imprenditore agricolo dovrà quindi restituire le somme ottenute per non aver rispettato i tempi e i criteri previsti.

Le bonifiche sono fondamentali per evitare nuove esposizioni e le agevolazioni non sono ancora sufficienti per coprire gli onerosi costi. Per questo ancora in molti rimandano non considerando il rischio. L’amianto può causare, infatti, il mesotelioma e diverse neoplasie, come è spiegato nel testo del presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, l’avvocato Ezio Bonanni: “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“.

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