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venerdì, Marzo 29, 2024

Prepensionamento amianto per invalidità per malattia

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I lavoratori esposti hanno diritto al prepensionamento amianto. La domanda per richiedere la pensione d’invalidità è il 31 marzo di ogni anno, quindi il 31 marzo 2023.

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.

Si ottiene a seguito di un’attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola asbesto che tradotto significa “che non si spegne mai”, ed ha capacità fibrogene e cancerogene (ultima monografia IARC).

Assistenza legale gratuita ONA prepensionamento amianto

L’ONA assiste tutti coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate riconosciute e certificate, per ottenere la pensione di inabilità amianto. L’ Avv. Ezio Bonanni guida il pool di legali per l’assistenza legale gratuita per vittime malattie professionali asbesto correlate.

Prepensionamento amianto: pensione inabilità 2023

Il fatto stesso che in Italia le bonifiche vadano a rilento, ha alimentato l’epidemia di patologie asbesto correlate.

Per iniziare occorre precisare che queste malattie si distinguono in infiammatorie, quindi asbestosi, ispessimento pleurico, placche pleuriche, e cancerogene. Tra queste ultime, si possono ricordare il cancro del polmone, il tumore alla faringe, il tumore alla laringe, il tumore all’esofago e il tumore delle ovaie, tenendo conto di quelle che sono inserite nella lista I dell’INAIL.

Poi ci sono le patologie inserite nella lista II (tumore della faringe, dello stomaco e del colon retto), poi il tumore dell’esofago nella lista III.

Maggiorazioni contributive per anticipare la pensione

Coloro che subiscono danni biologici per esposizione a fibre asbestiformi, con patologie asbesto correlate, hanno diritto al prepensionamento per amianto.

Prima di tutto, c’è il diritto all’accredito delle maggiorazioni contributive amianto, art. 13, co. 7 della L. 257/92. Queste maggiorazioni consistono nel moltiplicare il periodo di esposizione a fibre di asbesto con il coefficiente 1,5 e, quindi, maturare un anticipato pensionamento.

Poi, vi è la pensione inabilità amianto, ovvero prepensionamento amianto per malattia.

Questa prestazione può essere richiesta da coloro che, pur con le maggiorazioni art. 13, co.7, L. 257/92, non risultano, ancora, aver maturato il diritto a pensione.

Infatti, con questi prepensionamenti, si evitano ulteriori esposizioni alla fibra killer, e si tutela la salute di coloro che sono stati esposti ad asbesto.

La normativa per la pensione di inabilità nel 2023

La legge tutela i lavoratori che richiedono la pensione di inabilità per malattie asbesto correlate (pensione INPS amianto).

Infatti, i soggetti che durante lo svolgimento della loro attività lavorativa hanno contratto malattie professionali per l’esposizione amianto, possono richiedere la pensione di inabilità.

Si può presentare richiesta sulla base della riforma del 2019/2020, che ha ampliato la platea di coloro che possono beneficiare del prepensionamento amianto a prescindere da i requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica.

Infatti, secondo prepensionamento amianto ultime notizie, i criteri e le modalità che definiscono la concessione del trattamento previdenziale sono contenuti nel D.M. del 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

Aggiornamento riguardo pensione di inabilità

Difatti, i lavoratori malati di malattie professionali asbesto correlate, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, oltre alla ordinaria applicazione dell’art. 13, commi 7 e 8 della L. 257/92, possono ora accedere ad una nuova forma di prepensionamento, immediato, cioè il prepensionamento amianto.

Visto che l’originaria formulazione dell’art. 1, co. 250, L. 232 del 2016 è stata integrata con la riforma del 2019, come da D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, con questi prepensionamenti si permette amianto pensione anticipata per malattia.

Prepensionamento per malattia professionale

Questo prepensionamento per malattia si lega al prepensionamento per invalidità. Il concetto è, dunque, legato al prepensionamento INPS di invalidità e rappresenta la novità prepensionamenti, compreso il prepensionamento delle Forze Armate.

Le ultime notizie amianto INAIL e di pensionamento anticipo per malattia, sono indispensabili per poter godere del prepensionamento invalidi. A ogni modo, il pensionamento anticipato per malattia è stato esteso anche nella forma del prepensionamento per malattia.

Ultime notizie prepensionamenti amianto invalidità INPS

Riguardo le notizie ultime sui prepensionamenti, INPS, per interpretare le norme sul prepensionamento per malattia amianto, ha emanato la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020. Infatti, la tutela del prepensionamento per malattia, era, un tempo, circoscritta soltanto per coloro che avevano ottenuto il riconoscimento dell’asbestosi, del tumore dei polmoni e dei mesoteliomi.

Nel complesso, con l’art. 41 bis, D.L. 34/2019, convertito con legge 58 del 2019, e con la successiva Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020 che riguarda le ultime notizie sul prepensionamento amianto, è stato dato corso ad applicare il diritto a tutte le vittime amianto malattie professionali asbesto correlate.

Prepensionamenti ultime notizie amianto

Tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della patologia asbesto correlata, compreso il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, possono chiedere di essere immediatamente collocati in pensione.

In breve le notizie ultime su prepensionamento riguardano la pensione amianto anticipata, che permette di utilizzare le ultime normative per andare in pensione. Questo notiziario amianto fornisce le ultime notizie amianto oggi per INPS prepensionamenti e sulle novità riguardanti amianto e pensione, in particolare amianto e pensione anticipata.

Malattie asbesto correlate: prepensionamento amianto

Come funziona il prepensionamento? Verificare i requisiti, con il riconoscimento di queste malattie, a prescindere dal grado di invalidità, si ha diritto ai benefici contributivi con l’art. 13 co. 7 L. 257/92.

Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo  contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque. Si prescinde dal grado di invalidità riconosciuto dall’INAIL.

L’ONA quindi assiste nel percorso legale per ottenere il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata.

Questo è molto importante perché le pensioni di inabilità INPS non è cumulabile con le prestazioni INAIL. In questo modo, coloro che hanno chiesto e ottenuto la pensione di inabilità INPS, si vedono precluso il diritto alle prestazioni INAIL, e i prepensionamenti anticipati per malattia.

Prepensionamento amianto art. 13, co. 7, L. 257/92

Allora, a questo punto, se con i benefici contributivi per esposizione ad asbesto si matura ugualmente il diritto al prepensionamento, perché sono raggiunti limiti di età e di anzianità contributiva, a questo punto è preferibile mantenere la rendita INAIL, e allo stesso tempo, acquisire il prepensionamento, con i requisiti ordinari.

Infatti, ottenuto il riconoscimento delle maggiorazioni contributive (ex art. 13 co. 7 L. 257/92), con i benefici contributivi, nella stragrande maggioranza dei casi si raggiungono i requisiti per il pensionamento.

Se le contribuzioni mancanti sono limitate è preferibile attendere la maturazione ordinaria, sempre con il prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione.

Cosa fare in caso di riconoscimento di grado inappropriato

In caso di riconoscimento di grado poco elevato, come succede per esempio con le placche e gli ispessimenti pleurici, si potrebbe valutare con più tranquillità. Infatti, con queste patologie, il grado di inabilità è quasi sempre inferiore al 6%.

L’ONA ha contestato queste valutazioni, perché il danno da esposizione, con placche ed ispessimenti, è più elevato. Le placche e gli ispessimenti pleurici sono quel fenomeno di infiammazione che, di solito, anticipa il mesotelioma della pleura.

Tuttavia, in questi casi, specialmente se il lavoratore malato è molto giovane, e mancano molti anni al pensionamento, a questo punto, è preferibile chiedere di poter essere collocato in pensione di inabilità grazie alla domanda di prepensionamento amianto.

Prepensionamento amianto: le nuove linee guida

L’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha ampliato la tutela vittime amianto malattia professionale con i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016.La pensione di inabilità è subordinata alla condizione che le patologie asbesto correlate siano di origine professionale.

Inoltre è necessario che le stesse siano documentate da apposita certificazione rilasciata dall’INAIL e allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio. Viene quindi a cadere la liquidazione originaria e il diritto sussiste nel caso di riconoscimento anche delle altre patologie asbesto correlate.

In altre parole, anche in caso di placche ed ispessimenti pleurici, oppure di cancro della laringe, delle ovaie e, in ogni caso, di patologia asbesto correlata riconosciuta dall’INAIL si avrà diritto a pensionamento immediato. Rispetto all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, con le ultime novità sul prepensionamento amianto, si maturerà il diritto pur senza raggiungere l’età pensionabile e l’anzianità anagrafica.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 34 del 9 marzo 2020. Nel documento di prassi forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni di prepensionamento amianto INPS.

I soggetti titolari del diritto al prepensionamento

I soggetti destinatari della pensione di inabilità sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività, iscritti all’INAIL o alle forme esclusive e sostitutive, affetti da patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, co. 7, della L. n. 257/1992, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL. Sono compresi coloro che:

  • transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 29/1979, non possono far valere contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • coloro che siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, co. 276, della L. n. 208/2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel D.M. 29 aprile 2016, che scelgano la pensione di inabilità di cui all’art. 1, co. 250 della L. n. 232/2016.

I requisiti previdenziali per il prepensionamento amianto

La pensione di inabilità spetta a tutti i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate che siano in possesso di determinati requisiti:

  • requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  • del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I requisiti sanitari per il prepensionamento

Le patologie asbesto correlate sono, innanzitutto i mesoteliomi:

Poi ci sono tutte le altre patologie, sempre inserite nella lista I dell’INAIL:

Questo elenco è tassativo. Il diritto alla pensione di inabilità amianto è subordinato alla condizione che le dette malattie asbesto correlate siano riconosciute di origine professionale oppure come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente.

I riconoscimenti delle altre amministrazioni, come per esempio il Ministero della Difesa sono equivalenti e hanno pari efficacia.

Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità per esposizione a fibre di asbesto.

Il termine per la domanda della pensione amianto

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. A tal fine, l’INPS ha dedicato risorse finanziarie per:

  • 13,1 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 12,6 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 12,3 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 11,7 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 11,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 10 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 9,2 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 8,5 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

L’INPS, a seguito della presentazione della domanda per anticipo pensione per malattia, comunica al lavoratore ammalato:

  • accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  • l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
  • il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

L’ incompatibilità e incumulabilità del prepensionamento

Il prepensionamento amianto è:

  • incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con Dpr. n. 1124 del 30 giugno 1965, n. 1124;
  • incumulabile con altri benefici pensionistici previsti da amianto normativa pensione.

La trappola dell’INPS in danno delle vittime amianto

Questo aspetto della incumulabilità con la rendita INAIL è un fatto grave, perchè esclude il trattamento dell’Ente INAIL, per cui è sempre preferibile ottenere i benefici contributivi per esposizione alle fibre killer ex art. 13 co. 7 L. 257/92, ed utilizzare gli ordinari strumenti di pensionamento.

L’accesso alla pensione di inabilità amianto può essere preferibile nel caso in cui il grado invalidante sia poco elevato: infatti, fino al 6% vi è la franchigia INAIL, e dal 6 al 15% solo l’una tantum.

La pensione di reversibilità per malattia professionale

Si specifica, infine, che la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti del pensionato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, muoia durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità.

La collaborazione tra ONA e società di servizi

Ottenere la tutela per il prepensionamento è molto complicato perché l’INPS tende a negare i diritti delle vittime.

Per questo è importante chiedere la consulenza dell’ONA e restare aggiornati su prepensionamento news, chiamando il numero verde o compilando il form nella pagina.

L’ONA ha stipulato anche una convenzione con la Srl Colombo Servizi, che ha la specializzazione nell’assistenza legale delle vittime dell’amianto. Approfondimento sulle attività di assistenza della Srl Colombo Servizi tutela vittime amianto. 

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