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sabato, Aprile 20, 2024

Corte dei Conti, accolto ricorso dipendenti Ministero

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Accolto il ricorso di dipendenti del Ministero esposti

I dipendenti del Ministero della Difesa operavano presso il Reparto Officina Meccanica del II° G.R. M.A. Aeronautica di Forlì, che si erano visti dichiarare inammissibili i loro ricorsi alla Corte dei Conti, Regione Emilia Romagna, per mancato rilascio del certificato INAIL.

I Sigg.ri R.F., F.M., R.A. e B.T., erede di B.G., si erano visti negare dall’INPS il diritto al prepensionamento per esposizione ad amianto, ed avevano quindi incaricato l’Avv. Ezio Bonanni di ricorrere alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, che non si era pronunciata dichiarando inammissibile la domanda perché l’INAIL aveva rifiutato il rilascio della domanda di certificazione, senza che però la domanda amministrativa fosse stata rigettata.

Nel frattempo, però , il Sig. M.S. aveva ottenuto dalla stessa Sezione Territoriale della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna una pronuncia di accoglimento della domanda, sulla base di quanto richiesto dall’Avv. Ezio Bonanni.

Richiesta di ricorso alla Corte dei Conti

Quest’ultimo ha quindi ricorso alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, che in data 01.02.2017, ha accolto le sue tesi giuridiche, e pertanto ha rimandato gli atti alla Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti, in diversa composizione, alla quale sono stati dettati fondamentali principi di diritto per evitare tale ingiustizia.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ha infatti stabilito che la certificazione INAIL non costituisce requisito indispensabile ai fini dell’accertamento del grado di esposizione (attesa la natura di atto certificatorio con valore non vincolate dell’attestazione INAIL).

In caso di impugnazione del provvedimento negativo per consolidata giurisprudenza la Corte dei Conti “dispone degli stessi poteri anche istruttori del giudice ordinario” e quindi può e deve accertare l’esposizione all’amianto.

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Il giudizio finale della Corte dei Conti

Secondo la Corte, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi e contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Pertanto nel caso di esito sfavorevole del procedimento amministrativo di riconoscimento dell’esposizione è possibile ricorrere avverso il provvedimento di diniego, tali principi valgono tanto nel caso di certificazione negativa INAIL, quanto a maggior ragione in caso di silenzio dell’ente, che non può portare alla stasi del procedimento.

La Corte ritiene pertanto che la Sezione Territoriale non si è conformata a tali principi desumibili direttamente sia dalle norme di rango costituzionale, sia dalla stessa giurisprudenza nomofilattica, per cui accoglie l’appello e non essendovi pronuncia nel merito della causa rinvia alla Sezione Emilia Romagna della Corte affinchè provveda.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori dipendenti del Ministero della Difesa e sanato un errore di diritto che li aveva penalizzati, dal momento che erano esposti ad amianto. Nel settore dell’Aeronautica Militare si sono verificati molti casi di mesotelioma, per cui è in corso un procedimento presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova (proc. n. 572/12), in seguito alla morte sospetta, ovvero ad alcuni casi di mesotelioma, tumore polmonare, asbestosi e altre classiche patologie legate all’amianto, di cui sono rimasti vittima alcuni appartenenti all’Aeronautica Militare.

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